Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34652 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7611-2013 proposto da:

D.M.S., (C.F. *****), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. PIETRO TRAINI, unitamente al quale è dom.to ope legis presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/11/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

OSSERVATO che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla ripresa, nei confronti di D.M.S., di imposte dirette ed I.V.A. a fronte del maggior reddito imponibile, derivante da compensi non dichiarati per gli anni di imposta 2004 e 2005 e conseguenti all’attività intermediazione svolta relativamente alla conclusione di operazioni inesistenti;

che il contribuente impugnò gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, con sentenza 96/36/11, rigettò i ricorsi;

che tale decisione fu appellata dal D.M. innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 107/11/2012, depositata l’1.10.2012, rigettò il gravame;

che avverso tale sentenza D.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la difesa del contribuente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ult. periodo, per non avere la C.T.R. “preso in considerazione il motivo di appello (relativo all’accertamento per l’anno 2004) fondato sulla violazione (della richiamata disposizione) in quanto si ritiene che anche il giudice di secondo grado abbia violato la norma in questione evitando di pronunciarsi sul punto…i giudici di prime e seconde cure hanno ignorato semplicemente il problema omettendo di motivare su di un punto fondamentale relativo all’accertamento notificato per l’anno 2004” (cfr. ricorso. pp. 5, quartultimo cpv. e 6, cpv.);

che il motivo è inammissibile sotto molteplici profili;

che premesso in via del tutto preliminare che parte ricorrente lamenta (cfr. la rubrica del primo motivo, a p. 5 del ricorso), quale vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un’asserita violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, dunque, un error in iudicando, astrattamente riconducibile, al contrario, all’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osserva in ogni caso il Collegio che, dalla lettura del mezzo di gravame emerga come, in realtà, la difesa del D.M. non si dolga di alcuno dei vizi estrapolabili dalla rubrica quanto, piuttosto, di un’omissione di pronunzia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente al motivo di originario ricorso (sinteticamente riportato alla p. 2 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità e poi trascritto, per come articolato in appello, alla successiva p. 5, terzultimo cpv.) relativo alla prospettata violazione del cit. art. 12: sennonché, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., occorre pur sempre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il gravame allorché – come avvenuto nella specie – detto riferimento manchi e si sostenga, al contrario, che la motivazione sia mancante o insufficiente ovvero, ancora, ci si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, 24.7.2013, n. 17931, Rv. 627268-01; Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01);

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dell’omesso esame, da parte della C.T.R., di un fatto decisivo per il giudizio e, precisamente, “della censura mossa alla sentenza di prime cure relativa all’omessa allegazione (al p.v.c. sotteso agli avvisi di accertamento impugnati) di documenti essenziali ai fini del decidere” quali “le presunte dichiarazioni rese dal sig. D.M. e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati, concessa dal giudice penale” (cfr. ricorso, p. 6), essendosi i giudici di appello limitati “ad affermare che “le critiche alla sentenza impugnata non appaiono affatto condivisibili”, violando in tal modo la difesa del contribuente che, ancora una volta, non è messo in grado di comprendere le ragioni del rigetto delle sue censure”; che con il quarto motivo la difesa del D.M. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per non avere l’Ufficio considerato, ai fini della quantificazione delle riprese da operare, le scritture contabili di esso contribuente;

che con il quinto motivo (erroneamente rubricato “4”) il ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41-bis, per non avere l’Ufficio tenuto conto delle scritture contabili di esso ricorrente, nonostante non sia stato il D.M. a porre in essere operazioni inesistenti quanto, al contrario, un altro e diverso soggetto, per il quale egli avrebbe solo svolto l’attività di intermediario;

che con il sesto ed ultimo motivo (erroneamente rubricato “5”) la difesa del D.M. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere l’Ufficio fondato le riprese sulla base di una “presunta dichiarazione del contribuente (in cui lo stesso) avrebbe ammesso di aver percepito compensi in nero” (cfr. ricorso, p. 56), senza procedere “ad alcun controllo (delle stesse) né raffronto con documenti di qualsiasi natura (contabili bancarie, contabilità fiscale, etc.”, sebbene almeno in un caso le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Cremona non siano state confermate in sede dibattimentale, come risulta dalla sentenza penale trascritta in ricorso;

che i motivi – i quali, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili;

che gli stessi, a ben vedere, veicolano censure alla sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento (in specie il secondo motivo, quale effetto dell’omessa allegazione, al sottostante p.v.c. del 13.7.2009, dell’autorizzazione giudiziaria all’acquisizione dei dati nonché delle dichiarazioni “confessorie” rese dal D.M. in sede di s.i.t. ex art. 351 c.p.c., elementi che, nella prospettiva di parte ricorrente, fonderebbero entrambi “tutto l’impianto dell’accertamento” – cfr. p. 6 del ricorso, terzultimo cpv.) ovvero all’operato dell’Ufficio (i motivi quarto, quinto e sesto) e non alla decisione di secondo grado: sicché non può che trovare applicazione il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza resa dalla C.T.R. in grado di appello, poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla pronunzia impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, 13.3.2009, n. 6134, Rv. 607319-01; Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004-01). Peraltro, con riferimento ai motivi secondo e sesto, a tutto volere ed anche diversamente opinando, si evidenzia che: a) in tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui a propria volta si riferisce il processo verbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 28.9.2020, n. 20428, Rv. 659046-01); b) il D.M. si duole dell’omessa allegazione di dichiarazioni che egli stesso ebbe a rendere (né, invero, risulta che lo stesso abbia contestato di essere stato sentito a s.i.t. o di avere percepito compensi “in nero”) e che, dunque, già erano nella sua conoscenza (sì da non esserne comunque necessaria l’allegazione. Arg. da Cass., Sez. 5, 10.7.2020, n. 14723, Rv. 658394-01 e da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01); c) del tutto irrilevante sarebbe, inoltre, la mancata allegazione dell’autorizzazione del giudice penale all’utilizzo, in sede tributaria, dei dati acquisiti in detto diverso contesto (arg. da Cass., Sez. 5, 16.3.2001, n. 3852, Rv. 544848-01); d) non ultimo, il p.v.c. assume in ogni caso, nel suo complesso, un autonomo valore probatorio (cfr. anche Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24461, Rv. 651211-01) che non risulta “intaccato”, nella specie, da alcuna delle difese di parte ricorrente;

che con il terzo motivo la difesa del D.M. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame, ad opera della C.T.R., di una sentenza di patteggiamento intervenuta nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, dalla quale risulterebbero “importi inferiori di oltre la metà rispetto a quelli contestati, in sede amministrativa, al sig. D.M…. Nelle motivazioni tuttavia, senza alcuna spiegazione, (i giudici) affermano: “le critiche alla sentenza impugnata non appaiono affatto condivisibili” omettendo qualsiasi motivazione in ordine alla macroscopica difformità segnalata” (cfr. ricorso, p. 51, prime due righe e quintultimo cpv.);

che il motivo e’, sotto molteplici profili, inammissibile;

che ribadito come, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sia consentito dolersi, sotto il profilo del vizio motivazionale, della mancata considerazione, ad opera del giudice di merito, di elementi istruttori (arg. da Cass., Sez. 6-L, 8.11.2019, n. 28887, Rv. 655596-01), osserva il Collegio come la censura presenti un ulteriore profilo di inammissibilità, in termini di difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo la difesa del contribuente comunque trascritto il contenuto della sentenza di patteggiamento in questione – rispetto alla quale, peraltro, si evidenzia un’evidente aporia nella collazione del ricorso, essendo ivi testualmente riportato che “nel proposto appello… era segnalata una sentenza di patteggiamento pervenuta al difensore dopo la proposizione dell’appello” medesimo (cfr. ricorso, p. 50, ult. cpv.) – sì da precluderne, a tutto volere, ogni valutazione in termini di decisività (arg. da Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna di D.M.S. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna D.M.S. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di D.M.S. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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