Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34653 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19235/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

SUTORIUS DI R.G. & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore; R.G.T.M., anche quale erede di C.E.; C.M.; tutte elettivamente domiciliate in Roma via Farnese 7 presso lo studio dell’avv. Claudio Berliri che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Antonio Lovisolo e Alessandra Picardo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Cons. Rel. Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

La società Sutorius e i soci hanno proposto ricorso avverso quattro avvisi di accertamento notificati a seguito di verifiche bancarie e processo verbale di constatazione. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate e i contribuenti hanno proposto appello incidentale che la CTR della Liguria ha accolto, annullando gli atti impugnati e respingendo l’appello principale dell’Agenzia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. I contribuenti hanno resistito con controricorso. In data 3 giugno 2019 i contribuenti hanno depositato documenti attestanti la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10. In data 7/10/2020 i controricorrenti hanno depositato istanza di trattazione, rilevando, anche con successiva memoria del 15 giugno 2021, che l’Agenzia nulla ha opposto e non ha notificato ai sensi dell’art. 6, comma 12, alcun diniego nel termine del 31/7/2020.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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