Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34669 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23209-2020 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO PUGLIESE per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO NEGRONI per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 346/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 16/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che F.M. aveva proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale, ritenendo che le somme a lui versate dal suocero C.V. costituissero un prestito in funzione dell’acquisto di un immobile e non una donazione di modico valore in suo favore, lo aveva condannato, in accoglimento della domanda proposta da quest’ultimo, alla restituzione della residua somma di Euro 80.000,00, oltre interessi e spese di lite.

La corte d’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, ha escluso che l’appellante avesse dimostrato in giudizio la modicità del valore della somma di Euro 80.000,00, sia in termini oggettivi, che con riferimento alla condizione patrimoniale dell’asserito donante: “non solo il dato numerico della somma in questione porterebbe ad escludere la modicità del valore, anche tenendo conto dell’epoca in cui tale somma venne consegnata all’appellante (marzo 2006), ma anche la condizione patrimoniale dell’appellato (per come emerge dai documenti in atti) non giustifica la pretesa dell’appellante perché rimane superata dal dato del considerevole importo dell’asserita donazione”, aggiungendo che, in effetti, “per qualsiasi soggetto pur dotato di un buon patrimonio (mobiliare e/o immobiliare), acquisito con i risparmi del proprio lavoro (dipendente o autonomo), privarsi di una somma pari a Euro 80.000,00 non può essere considerata una situazione di poco significato al punto da rendere non apprezzabile la perdita di quella somma tanto più ove si considerino l’età del soggetto (quasi 70nne) e la sua situazione familiare (coniugato) implicanti una condizione personale nella quale si è più propensi al risparmio in vista di momenti di maggiore necessità di cure ed assistenza”.

D’altra parte, ha aggiunto la corte, l’appellante non ha censurato l’ulteriore statuizione con la quale il tribunale aveva ritenuto che, pur a voler comprendere la corresponsione della somma in una donazione in ragione del rapporto parentale, non si comprendeva la ragione per cui l’immobile non era stato intestato anche alla figlia del C., allora coniuge del convenuto.

Si tratta, ha osservato la corte, di un’autonoma ratio decidendi ove solo si consideri che, se fosse stata vera l’intenzione del C. di donare la somma di Euro 80.000,00 al F., sarebbe stato lecito attendersi che l’acquisto dell’immobile avvenisse a favore dei due coniugi, trovando così una giustificazione la donazione non tanto al genero ma, piuttosto, alla figlia. Al contrario, l’avvenuto acquisto del bene in favore del solo appellante giustifica, in difetto di prova contraria che l’appellante aveva l’onere di fornire, la domanda dell’appellato di vedersi restituita la somma elargita per l’acquisto in questione.

F.M., con ricorso notificato il 8/9/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

C.V. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 783 e 770 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il contratto intercorso con l’attore dovesse essere qualificato come un mutuo senza, tuttavia, considerare che, nel caso in esame, sussistevano tutti gli elementi fattuali per ritenere che si trattava, in ragione delle condizioni economiche del C. al momento del versamento, di una donazione di modico valore ovvero, in subordine, a fronte per il rapporto di affinità intercorrente tra le parti, come liberalità d’uso ai sensi dell’art. 770 c.c..

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che fosse stata provata la stipulazione di un contratto di donazione senza, tuttavia, dar conto della documentazione con la quale il convenuto aveva dimostrato la consistenza patrimoniale del quale il C. e la sua disponibilità bancaria, né ha ammesso una consulenza tecnica d’ufficio diretta a valutare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dello stesso.

3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

3.2. Nel caso in esame, la corte d’appello, con statuizione che il ricorrente non ha in alcun modo censurato, ha ritenuto che lo stesso, in qualità di appellante, non avesse, a sua volta, svolto alcuna censura nei confronti dell’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, costituente autonoma ratio decidendi dell’accoglimento della domanda, in forza della quale il tribunale aveva ritenuto che, pur a voler comprendere la corresponsione della somma in una donazione in ragione del rapporto parentale, non si comprendeva la ragione per cui l’immobile non era stato intestato anche alla figlia del C., allora coniuge del convenuto.

3.3. Si tratta, invero, come ha correttamente osservato la corte d’appello, di un’autonoma ratio decidendi sul rilievo che, se fosse stata vera l’intenzione del C. di donare la somma di Euro 80.000,00, sarebbe stato, in tal caso, lecito attendersi che l’immobile fosse acquistato anche dalla figlia. Viceversa, il fatto che l’acquisto del bene sia stato operato in favore del solo genero giustifica, in difetto di prova contraria che l’appellante aveva l’onere di fornire, la domanda dell’appellato di vedersi restituita la somma elargita per l’acquisto in questione.

3.4. Ed è noto che il ricorso per cassazione non introduce, com’e’ noto, un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, per cui, ave la decisione impugnata si fondi, come quella in esame, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli, come nella specie, specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. SU n. 7931 del 2013).

4. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma,nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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