LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13660-2019 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI VITELESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIZZUTO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
OMA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAGNONE 57, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, e rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNITALO PAPA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2018 della CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE S.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello, la OMA S.r.l. affinché la convenuta fosse condannata ad eliminare i vizi ed al risarcimento del danno.
Deduceva che in data 2/2/1999, aveva acquistato dalla società un impianto di aspirazione di polveri e trucioli di legno per il prezzo di Lire 24.000.000, da installare nella propria falegnameria, ma che, a pochi mesi dall’installazione, il macchinario aveva presentato problemi di cattivo funzionamento a causa dell’infiltrazione di acqua piovana al suo interno, vizio che era stata tempestivamente denunciato alla controparte.
Nella resistenza della convenuta, che in via preliminare eccepiva la decadenza e la prescrizione della garanzia, il Tribunale adito con la sentenza n. 72 del 20 maggio 2008 rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello il S. e nella resistenza della OMA, la Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 125 del 13 febbraio 2018 rigettava l’appello.
La Corte distrettuale evidenziava come assumesse portata decisiva ai fini della risoluzione della controversia la qualificazione giuridica del contratto, occorrendo stabilire se tra le parti fosse intervenuta una vendita oppure un appalto, atteso che per tali contratti il legislatore ha approntato una diversa disciplina proprio in relazione alla garanzia per vizi. Dopo avere richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per pervenire a tale qualificazione, i giudici di appello ritenevano corretta la conclusione per la vendita cui era pervenuto il giudice di primo grado.
La convenuta era, infatti, una società che nella ragione sociale contemplava la vendita di impiantistica varia, e non emergeva che avesse dovuto adattare la propria attività produttiva alla realizzazione dell’impianto oggetto di causa.
L’oggetto del contratto era la vendita di un macchinario, emergendo che l’attività di installazione aveva carattere del tutto accessorio e subordinato rispetto alla vendita.
Una volta qualificato in tali termini il rapporto intercorso tra le parti, risultava poi che l’attore non aveva dimostrato di avere tempestivamente denunciato i vizi negli otto giorni dalla scoperta come imposto dall’art. 1495 c.c., essendo mancata a monte anche la prova della data della loro scoperta.
La decadenza dalla garanzia per vizi incideva anche sulla domanda risarcitoria che, nel caso in cui la genesi dei danni siano i pretesi vizi della cosa venduta, è assoggettata al medesimo termine di decadenza della denuncia negli otto giorni.
Ne’ infine poteva reputarsi che fosse intervenuto un riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, atteso che il riscontro della società ad una richiesta del S. del 21/1/2000, denotava come la venditrice avesse respinto ogni addebito per i vizi ex adverso lamentati, non potendo nemmeno valorizzarsi la semplice disponibilità a far visionare l’impianto.
Avverso tale sentenza propone ricorso S.C. sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
La OMA S.r.l. resiste con controricorso.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua tardiva proposizione, come sollevata dalla difesa della controricorrente.
Si deduce che la sentenza gravata è stata pubblicata il 13 febbraio 2018, sicché il termine lungo annuale (trattandosi di giudizio pendente in primo grado in data anteriore al 1 luglio 2009) verrebbe a scadere, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, in data 16/03/2019, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il successivo 18/3/2019.
E’ pur vero, aggiunge la difesa della società, che il 16 marzo era un sabato, ma nella fattispecie non potrebbe farsi applicazione della previsione di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, con il differimento del termine al successivo lunedì, in quanto la domanda dell’attore era stata proposta in data anteriore al 1 marzo 2006, laddove la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, convertito con modificazioni nella L. n. 51 del 2006, dispone che la norma si applichi ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006.
La deduzione è priva di fondamento, in quanto non tiene conto di quanto disposto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3 che ha esteso l’efficacia dell’art. 155 c.p.c., comma 5 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1 marzo 2006.
Va quindi richiamato il principio secondo cui (Cass. n. 310/2016) la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155 c.p.c., comma 5, è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, che, tuttavia, non essendo una norma d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti (conf. Cass. n. 27048/2014).
Poiché la scadenza del termine per la proposizione del ricorso è evidentemente successiva all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, ne deriva che opera il differimento del termine che viene a scadere di sabato, palesandosi quindi tempestivo il ricorso notificato il lunedì successivo alla scadenza del termine. Del pari deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il difetto di specialità della procura speciale, in quanto asseritamente carente dei requisiti imposti dall’art. 365 c.p.c..
Assume la difesa della società che la procura, sebbene apposta a margine del ricorso, non contiene il nominativo del ricorrente e fa riferimento alla difesa in ogni stato e grado del giudizio, senza nemmeno individuare la sentenza impugnata, la data del conferimento della procura e l’elezione di domicilio.
Anche tale eccezione deve essere rigettata.
Va richiamato l’altrettanto pacifico principio secondo cui (Cass. n. 24670/2019) l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, occorrendo altresì precisare che la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (art. 1367 c.c. e art 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso (conf. Cass. n. 4868/2006; Cass. n. 15538/2015).
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e s.s. c.c. nonché degli artt. 1470 e s.s. c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si deduce che, pur essendo del tutto corretta la ricostruzione dei principi di diritto da applicare nella fattispecie, così come operata dalla Corte d’Appello, tuttavia come si ricava dal preventivo per i lavori di realizzazione dell’impianto e dalla rappresentazione grafica dell’opera, deve reputarsi che la società ebbe a promettere la realizzazione di un opus, dovendosi quindi concludere per la qualificazione del contratto in termini di appalto.
In disparte la effettiva corrispondenza del documento riprodotto a pag. 8 del ricorso con quello già versato in atti in primo grado dall’attore, ritiene il Collegio che debba sicuramente essere esclusa la ricorrenza del vizio di omessa disamina di un fatto decisivo, posto che il fatto storico, e cioè la consistenza del bene oggetto del contratto, alla luce delle obbligazioni specificamente assunte dalla controricorrente, è stato oggetto di espressa valutazione da parte della Corte distrettuale, non rientrando nell’ambito di applicazione della norma in esame anche la censura che investa l’omessa valutazione di un singolo mezzo istruttorio, ove comunque il fatto storico, come avvenuto, sia stato vagliato.
Passando alla dedotta violazione di legge, va evidenziato che in realtà la censura investe non già la corretta applicazione dei principi in tema di distinzione tra contratto di vendita ed appalto, ma nella sostanza l’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, contestandosi la valutazione in fatto, come operata dal giudice di appello, in maniera conforme a quanto effettuato dal Tribunale.
Ed, invero la decisione impugnata ha chiaramente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte che, già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1196/1983, ebbe ad affermare che con riguardo al contratto avente ad oggetto la costruzione ed installazione di un impianto, la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, ove le parti abbiano considerato l’attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, va riconosciuta non soltanto quando detto impianto configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività e non richiedendo modifiche della sua organizzazione imprenditoriale, debba presentare caratteristiche e qualità specifiche, con riguardo al compratore, ed espressamente promesse dal venditore medesimo, sì da giustificare, in caso di mancanza, la risoluzione a norma dell’art. 1497 c.c..
Trattasi di principi successivamente ribaditi da questa Corte che anche di recente ha riconfermato che (Cass. n. 20301/2012) si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia (conf. Cass. n. 5935/2018; Cass. n. 20391/2008; Cass. n. 3807/1995; Cass. n. 5074/1993).
I giudici di merito, con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, anche perché corredato da logica e coerente motivazione, sono partiti dalla natura oggettiva del bene oggetto del contratto, osservando come si trattasse di un prodotto industriale, che non risultava essere stato realizzato su misura per il ricorrente.
Hanno altresì rimarcato come la successiva attività di installazione aveva carattere del tutto accessorio e subordinato rispetto alla causa dell’accordo che era la compravendita dell’impianto (il che trova conforto anche nella lettera del preventivo in atti che enumera in maniera puntuale le varie componenti dell’impianto, senza alcun riferimento specifico ad una peculiare attività di posa in opera, il che conferma la natura accessoria della stessa).
Alla valutazione in chiave oggettiva, la sentenza di appello ha accompagnato anche un’indagine di natura soggettiva, volta a ricostruire quella che doveva reputarsi essere l’effettiva volontà dei contraenti, ritenendo a pag. 6 che l’effettiva volontà dell’appellante era quella di acquistare un macchinario per l’aspirazione.
Poste tali premesse, va ricordato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza è tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859). Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).
Nel caso in esame, pur a fronte della denuncia di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la censura si risolve unicamente nella contestazione in merito all’apprezzamento dei fatti ed alla ricostruzione della vicenda contrattuale operata dal giudice di merito, contestandosi, quindi, non già la corretta esegesi delle norme e dei principi dalle stesse tratti dalla giurisprudenza, quanto l’accertamento in fatto operato dalla Corte distrettuale.
A ciò va aggiunto che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e s.s., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. laddove il giudice di appello ha negato che vi fosse stato un riconoscimento del vizio da parte della società venditrice.
Anche in relazione a tale censura (e volendo soprassedere circa l’effettiva presenza tra i documenti prodotti in primo grado dal Salva della missiva recante la data del 3 febbraio 2000), reputa il Collegio che la denuncia di violazione di legge sia solo apparente, e che la stessa miri nella sostanza a contrastare l’accertamento in fatto come operato dal giudice di merito.
Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che (Cass. n. 11959/2019) l’accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell’esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico (conf. Cass. n. 10288/2002), il che denota la manifesta inammissibilità della doglianza, avuto riguardo in ogni caso al contenuto obiettivo degli stessi documenti invocati dal ricorrente che denotano senza incertezze come la società convenuta non abbia mai riconosciuto l’esistenza dei vizi lamentati (“Pur contestando e respingendo quanto da Voi lamentato…”), fornendo una generica disponibilità a farsi carico delle spese per la riparazione del silos filtrante ma ” al solo scopo di mantenere i buoni rapporti con codesta ditta, e non certo per riconoscimento di alcunché”, e nei limiti della somma di Euro 2.500,00 (che ancora era dovuta da parte del S. a saldo del corrispettivo pattuito).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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