LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17248-2019 proposto da:
M.L., rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO REATO CIPRIANO, ROSALBA BIMONTE e PIETRO SALIERNO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUVERETO 324, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA RUSSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROCCO BRUNO e GERARDA PENNELLA giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5030/2018 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 5030 del 7 novembre 2018 ha rigettato l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi che aveva respinto la domanda dell’appellante avverso il fratello M.M. volta alla restituzione di macchinari agricoli ed al rendiconto dei frutti percepiti per l’uso e la detenzione dei macchinari, con il rigetto altresì della domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto.
I giudici di appello ritenevano che effettivamente la documentazione versata in atti e suscettibile di essere esaminata, in quanto tempestivamente prodotta, non comprovava che il trattore e gli altri macchinari appartenessero all’appellante, e ciò anche alla luce della sommaria descrizione dei beni compiuta in citazione che non ne consentiva una compiuta identificazione.
Per la cassazione di questa sentenza, M.L. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. M.M. ha resistito con controricorso.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
In tal senso appare fondata l’eccezione sollevata sul punto dal controricorrente che ha evidenziato che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata a mezzo pec all’avv. Rosalba Bimonte, difensore in grado di appello del ricorrente, in data 12 novembre 2018, con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso veniva a scadere in data 11/1/2019, palesandosi per l’effetto tardiva la notifica del ricorso avvenuta solo in data 07/05/2019.
La presenza nella produzione di parte controricorrente della sentenza notificata, il che esclude che possa pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, per non avere il ricorrente dato atto dell’avvenuta notifica della sentenza né prodotto la stessa con la relazione di notifica (cfr. Cass. S.U. n. 10648/2017, a mente della quale deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio), evidenzia quindi la tardività dell’impugnazione, dovendosene quindi dichiarare l’inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione agi avvocati Rocco Bruno e Gerarda Pennella;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021