LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4732-2020 proposto da:
I.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 19/2020 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 03/01/2020 R.G.N. 6294/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Venezia, con il provvedimento n. 19 del 3.1.2020, ha rigettato il ricorso proposto da I.E., cittadino della *****, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14 e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato che il padre, morto nel 2007, aveva lasciato in eredità a lui e al fratello un terreno sul quale un’azienda di telecomunicazioni avrebbe voluto installare una antenna; che lo zio faceva loro pressione affinché fosse lasciato il terreno sebbene essi nipoti fossero contrari; aveva poi riferito che un giorno, mentre era di ritorno dal lavoro, nel dare un passaggio a due ragazzi, fu portato fuori tragitto e fu aggredito e ferito; ricoverato in Ospedale per una settimana, non denunciò il fatto alla polizia, convinto che era stato lo zio, persona molto influente, ad essere il mandante della aggressione; l’8 novembre del 2016, vi fu uno scontro con gli operai che, nel frattempo, avevano iniziato i lavori di installazione dell’antenna e, a seguito di un diverbio, uno di loro era deceduto; aveva inoltre precisato di essersi rifugiato presso un amico del padre e, successivamente, unitamente al fratello di avere lasciato la ***** e, attraverso la Libia, di essere arrivato in Italia; in caso di rientro in ***** aveva specificato di temere per la sua incolumità.
3. A fondamento della decisione il Tribunale, ritenuta la inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, ha rilevato la insussistenza dei presupposti per concedere la chiesta protezione internazionale ed umanitaria; in ordine alla situazione della *****, ha escluso che la zona di provenienza del richiedente (*****) fosse coinvolta da conflitti armati, citando fonti internazionali; quanto alla protezione umanitaria, ha rilevato che la sola integrazione sociale non fosse sufficiente per la concessione in assenza di altre condizioni di vulnerabilità oggettiva.
4. Avverso tale decreto I.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi sono titolati come segue.
2. Primo motivo: “Violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: artt. 2, lett. e), 5, 7 e 14 D.Lgs. (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter) (per la protezione umanitaria)”. Secondo motivo: “Violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. a) – e) in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale”. Terzo motivo: “Violazione del principio del “non refoulement” di cui agli artt. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra”.
3. In via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione del secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177).
5. Con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 35bis, comma 13 e art. 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.
6. Una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale.
7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive.
8. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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