Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34681 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4751-2020 proposto da:

K.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4933/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/11/2019 R.G.N. 140/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 4933 del 2019, ha confermato il provvedimento emessa dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da K.S., cittadino del *****.

2. Il richiedente, di religione musulmana, elettricista, aveva dichiarato di provvedere al mantenimento della sua famiglia, composta dal padre, infermo, dalla madre, da un fratello di 32 anni anche esso infermo, da un altro fratello di 11 e da una sorella di 16 anni; aveva precisato che il padre era proprietario di alcune terre, difficilmente utilizzabili per la coltivazione a causa delle continue inondazioni; che lo zio, fratello del padre e persona benestante, che si occupava di commercio di tabacco ma che in realtà nascondeva anche il commercio di droga, gli aveva consegnato circa 3.000 Euro per aiutarlo a lasciare il ***** in cerca di una sorte migliore; che era arrivato in Italia nel luglio del 2015 e che temeva, per la propria incolumità e per quella di sua sorella, di rientrare nel suo Paese di origine perché non in grado di restituire il debito, pari al doppio di quanto consegnato.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato la non credibilità del racconto, per le diverse versioni fornite innanzi alla Commissione territoriale, dove aveva fatto cenno solo alla situazione di povertà quale causa che lo aveva indotto a lasciare il *****, e al Tribunale, dove invece anche aveva parlato di denaro ricevuto in prestito da un usuraio e di temere per il ritorno in patria per le minacce e le intimidazioni a suo carico; ha escluso, pertanto, i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) nonché di quella disciplinata dalla lett. c) suddetto articolo, dopo avere richiamato fonti internazionali; ha ritenuto, infine, che non sussistevano i presupposti per concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari non essendo sufficiente, a tal fine, la mera integrazione sociale del richiedente; ha revocato, infine, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza della domanda.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione K.S. affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e n. 3, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, come conseguenza, ha comportato poi una errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 (TU Immigrazione), ratione temporis applicabile, in ordine al giudizio di credibilità operato dalla Corte territoriale fondato su un erroneo rilievo della contraddittorietà del narrato e sulla mancata valutazione della situazione in ***** relativa al riconoscimento dei diritti civili dei cittadini.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla disposta revoca del gratuito patrocinio che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, non poteva essere ancorata al mero rigetto della domanda.

4. Il ricorrente chiede, infine, la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, ogni richiesta riguardante la tematica della sospensione del provvedimento della Commissione territoriale e/o del Tribunale.

6. Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. n. 11756/2020).

7. Sempre in via preliminare deve darsi atto che non rileva, ai fini della procedibilità del ricorso del presente procedimento, la circostanza che la attestazione di conformità della gravata sentenza sia stata effettuata dal precedente difensore del richiedente, in grado di appello, quando la procura difensiva per il presente giudizio era già stata conferita ad altro avvocato.

8. Invero, come è stato specificato in sede di legittimità (Cass. n. 2445/2021 le cui statuizioni si fondano sui principi affermati da Cass. Sez. Un. 8312/2019), in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

9. Ciò premesso, rileva il Collegio che il primo motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

10. E’ opportuno ribadire che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020).

11. Orbene, la valutazione dei giudici di seconde cure, in ordine alla individuazione delle ragioni che hanno indotto il richiedente a lasciare il paese di origine, identificate in vicende di mera rilevanza privatistica e di natura economica e, conseguentemente, in relazione alla mancata attivazione del dovere di cooperazione, non è condivisibile.

12. Come sottolineato da questa Corte (Cass. n. 29142 del 2020), la migrazione per motivi economici è quella in cui l’espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia.

13. Tale motivazione non è ravvisabile in quella oggetto di causa, in cui la fuga dal paese di origine è stata cagionata anche da timori di persecuzione per il trattamento ivi destinato a chi si trovi in condizioni di insolvenza rispetto ai propri debiti, in quanto in tal caso l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente ed indebitamente dannosi per la persona.

14. La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, comunque svolgere di ufficio gli accertamenti necessari ad apprezzare se fosse stato vero quanto denunciato dal ricorrente circa il fatto che le leggi o i costumi (tollerati in *****) erano tali da comportare, in tali situazioni, la possibilità di riduzione in schiavitù o l’uso di pratiche ricattatorie, quali quella evidenziata della simulazione del possesso illegale di sostanze stupefacenti finalizzato ad ottenere un ingiusto arresto del debitore, da attuarsi con la organizzazione del creditore usuraio e con la complicità della Polizia corrotta, per conservare la eventualità di recuperare il denaro.

15. Ciò in un contesto in cui già autorevoli fonti internazionali testimoniano l’ampia diffusione in ***** del fenomeno del debito a tassi usurai e delle conseguenze da esso derivanti (cfr. United States Department of State 2017 *****; Human Rights Watch ***** 2015, 2016 e 2017), connessa al fenomeno della povertà diffusa, per cui la circostanza per un soggetto di essere minacciato, picchiato e con il pericolo di divenire schiavo quale conseguenza in ipotesi di mancato pagamento di un debito già trova piena rispondenza nella pratica dei prestiti usurai in ***** e rappresenta un aspetto che doveva, nel caso in esame, essere approfondito.

16. Inoltre, il richiedente aveva prospettato anche che la zona da cui proveniva (*****) era oggetto di gravi e continue inondazioni che distruggevano le abitazioni e non consentivano attività economiche proficue.

17. Sotto questo profilo, occorre tener conto che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 20 bis, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. dalla L. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile “ratione temporis”, ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedere quando nel Paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. Ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, doveva ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità (cfr. Cass. n. 2563 del 2020).

18. Nella specie, la Corte territoriale non ha approfondito tale ulteriore problematica e, in virtù dei poteri officiosi istruttori, avrebbe dovuto considerare, ai fini della valutazione di vulnerabilità del richiedente, la sussistenza della richiamata condizione di calamità e, quindi, accertare se la migrazione trovasse il proprio fondamento in una scelta dettata da ragioni connesse alla sopravvivenza ovvero al godimento dei diritti fondamentali (Cass. n. 18817 del 2020).

19. Il secondo motivo e’, invece, inammissibile.

20. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. n. 16117/2020).

21. Alla stregua di quanto esposto, deve essere accolto il primo motivo, per quanto di ragione, mentre il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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