LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4768-2020 proposto da:
E.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3183/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 2248/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 3183 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da E.B., cittadino della *****.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere figlio adottivo; di avere frequentato la scuola fino alla terza elementare e di essere stato poi condotto al mercato per aiutare la madre; di avere qui conosciuto una ragazza e quest’ultima, essendo rimasta incinta ed essendo stata cacciata dalla sua famiglia di origine, era andata a vivere con lui; che il padre adottivo aveva violentato la suddetta ragazza e per questo era stato denunciato ed arrestato, fino al 2005 quando era poi morto in carcere; che i suoi fratelli lo avevano ritenuto responsabile della morte del padre; che gli era stata intestata una casa in un altro quartiere di ***** ove era andato a vivere; nel *****, mentre in casa vi erano la sua ragazza ed una amica, in sua assenza erano sopraggiunti degli uomini che avevano sparato alla ragazza la quale in seguito era deceduta; di essere stato accusato dai genitori della ragazza e di essere stato arrestato per cinque giorni; di essersi rifugiato per paura a casa di una amico; nel *****, alla morte della madre, i fratelli gli avevano richiesto la restituzione della casa che fu oggetto successivamente di un incendio dove tutto era andato distrutto; l’anno successivo, mentre si trovava in campagna, alcuni uomini lo avevano cercato a casa dell’amico e, pertanto, invitato dai genitori di quest’ultimo, i quali avevano provveduto a dargli il denaro necessario, aveva lasciato la ***** e attraverso la Libia, era giunto in Italia.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato la assoluta non credibilità del racconto che, innanzi al Tribunale era stato illustrato anche con altri episodi, come l’omissione di fatti importanti che denotavano il narrato frutto dell’esposizione di una vicenda studiata a posteriori; ha sottolineato che non sussistevano i presupposti per concedere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, anche in considerazione della situazione politica della Regione di origine da cui proveniva il richiedente; ha escluso i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione E.B. affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 o comunque omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del dato della vulnerabilità in caso di suo rimpatrio.
3. Con il secondo motivo si censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di merito motivato sulla specifica doglianza prospettata da esso ricorrente, circa la situazione di estrema vulnerabilità, acuita dal rischioso cammino per giungere in Europa, nonché del percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapresi.
4. Il primo motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica. Il ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (cfr. Cass. n. 13403 del 17/05/2019). Il motivo denuncia altresì una tipologia di vizio, quello della motivazione, secondo contenuti non più previsti dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così per l’insufficiente e contraddittoria motivazione, nel resto neppure provvedendo a segnalare il fatto storico omesso nella valutazione dalla Corte di merito e decisivo nella controversia.
5. Anche il secondo motivo è inammissibile là dove richiama il vizio di motivazione che viene dedotto per contenuti non più rispondenti a quelli della norma di riferimento, novellata, e perché non provvede a segnalare quale “fatto decisivo” sarebbe stato omesso nella condotta valutazione dai giudici di merito, deducendo genericamente sulla condizione di vulnerabilità del ricorrente e mancando, nel far ciò, di ogni raffronto tra quanto dedotto e richiesto in primo grado e quanto ancora denunciato in sede di impugnazione, secondo struttura e contenuti propri del giudizio di impugnazione e del relativo atto introduttivo.
6. Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni effettuate dalla Corte d’appello, che come tale è di per sé inammissibile.
7. In applicazione dei su richiamati principi, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. n. 228 del 2012, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021