Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34683 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4882/2020 proposto da:

I.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA POLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2469/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 4755/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2469 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta da I.H., cittadino della Nigeria.

2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, innanzi alla Commissione territoriale, di avere lasciato il proprio paese perché coinvolto suo malgrado in una controversia per la carica di re e, costretto ad appoggiare il rivale di un usurpatore, nel corso di uno scontro con un gruppo rivale era stato accusato ingiustamente di avere ucciso una persona e di essere ricercato dalla polizia; innanzi al Tribunale, aveva, poi, precisato, dopo avere evidenziato alcuni particolari circa la nomina del re della tribù e gli scontri verificatisi, che era ricercato sia dalla Polizia che dai familiari della vittima.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inattendibilità delle dichiarazioni, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), nonché la protezione umanitaria per la mancata allegazione di profili di vulnerabilità.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione I.H. affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), per non essere stata valutata correttamente dalla Corte di merito la situazione di pericolo in cui versava la zona di sua provenienza (Delta State): accertamento che avrebbe dovuto essere oggetto di accertamenti officiosi a prescindere da eventuali allegazioni difensive.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione nulla o inesistente in relazione alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, in particolare, sulla situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato nella città di Abavo.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere disatteso la Corte territoriale completamente l’analisi richiesta ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiedendo un requisito (la durata dell’esposizione a rischio) certamente non pertinente né necessario per l’applicazione della norma.

5. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono infondati.

6. Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449/2019).

7. Ai fini, poi, della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. n. 26728/2019).

8. In tema di contenuto della sentenza, inoltre, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

9. Nella fattispecie la Corte territoriale, con motivazione congrua e adeguata, citando fonti aggiornate (Rapporto EASO COI Nigeria del 2018), ha escluso che nella città di Abavo, in Delta State (dove il richiedente è nato e per sua stessa ammissione è vissuto), vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o, infine, di anarchia senza il controllo delle autorità.

10. Tale accertamento non può ritenersi scalfito dalle censure del ricorrente che, oltre a richiamare fonti meno recenti di quelle citate dalla Corte di appello, si dimostrano generiche e non perfettamente pertinenti al contesto territoriale interessato.

11. E’, invece, fondato il terzo motivo.

12. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, rilevando che mancava qualsiasi elemento, anche a livello di allegazione, idoneo a “definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

13. Tale valutazione non è conforme a quanto precisato da ultimo dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 24413/21 punto 45) secondo cui, fermo restando che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgersi caso per caso, a tal fine occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri dia vere raggiunto nel tessuto sociale italiano.

14. Inoltre, va ribadito che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020).

15. La Corte territoriale, invece, ha fatto riferimento ad una condizione (presumibile durata di una esposizione a rischio) che esula dalla valutazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, come specificato in sede di legittimità.

16. Alla stregua di quanto esposto, deve essere accolto il terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo.

17. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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