LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4894/2020 proposto da:
S.K., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2473/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 4638/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2473 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta da S.K., cittadino del Gambia.
2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, di avere abbandonato il proprio paese, per una serie di motivi tra cui la lite con il vicino per motivi politici, l’arresto ed il ferimento di suo padre avvenuto nel *****, i debiti del negozio da lui gestito il colpo di Stato del 1994, la richiesta di pagare le tasse ed il volantinaggio da lui organizzato contro il pagamento delle tasse insieme a quattro amici; innanzi al Tribunale aveva, poi, precisato di temere di rientrare in Gambia per il gruppo etnico fola, con il quale aveva avuto scontri, che avrebbe potuto ucciderlo.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la incertezza e confusione delle dichiarazioni, ha ritenuto che, in sostanza, la ragione che aveva determinato l’abbandono del paese era stata la distribuzione di volantini contro le tasse ed il timore di subire conseguenze per tale gesto; ha escluso la insussistenza dei presupposti per concedere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), nonché la protezione umanitaria per la mancata allegazione di elementi idonei a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.K. affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione incombenti sull’autorità giurisdizionale nonché l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, per essere giunta la Corte territoriale ad una ricostruzione della vicenda del tutto diversa da quella resa da esso richiedente e per non avere analizzato la reale situazione socio-politica in Gambia.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5 comma 6 del TU in materia di immigrazione, per avere fondato la Corte territoriale il rigetto della domanda di protezione umanitaria sulla base di elementi non previsti dalla normativa.
4. Preliminarmente va dato atto che il difensore del richiedente, Avv. Caterina Bozzoli, dopo avere proposto il ricorso per cassazione, avverso la gravata sentenza, notificato il 17.1.2020, ha inviato alla Cancelleria della Corte di Cassazione una nota del 3 marzo 2020, pervenuta il 9 marzo 2020, avente ad oggetto: “attestazione di conformità del seguente tenore: “Vista la dichiarazione di inammissibilità di alcuni ricorsi per mancanza di attestazione di conformità. Si invia attestazione di conformità per tutti i ricorsi attualmente pendenti e non definiti dello scrivente patrocinio, pregando di annotarla nei rispettivi fascicoli. Con ossequi. Avv. Caterina Bozzoli”.
5. Nel caso di specie, il ricorso è stato redatto in modalità informatica e sottoscritto con firma digitale. Il difensore si è avvalso della facoltà di notificarlo alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata. Egli, quindi, ha estratto copia analogica del ricorso notificato e della relata di notificazione nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ha depositato tali copie nella cancelleria della Corte. Non ha tuttavia provveduto ad attestare, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, la contestuale conformità delle copie analogiche depositate ai documenti informatici da cui sono state tratte, in contrasto con il disposto della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter (Cass. n. 10226/2018).
6. Solo dopo più di trenta giorni (9.3.2020) dall’avvenuto deposito in cancelleria (6.2.2020), il difensore ha inviato per posta raccomandata la nota sopra riportata.
7. Tale dichiarazione, a parere del Collegio, non è assolutamente idonea a svolgere la funzione di attestazione di conformità richiesta dalla legge, anche considerandola quale atto “di una fattispecie a formazione progressiva” (Cass. n. 8312/2019).
8. Invero, essa è estremamente generica; non sono stati specificati i numeri del Ruolo generale cui i ricorsi presentati si riferiscono; non sono state indicate le date delle adunanze camerali o delle udienze pubbliche in cui i detti ricorsi sono stati fissati e devono essere trattati; assolutamente impreciso è il riferimento ad eventuali ricorsi già definiti; non è precisato se la attestazione riguardi i ricorsi, le relate di notifica o anche i provvedimenti impugnati; la nota non risulta essere stata portata a conoscenza della controparte che non ha svolto attività difensiva.
9. La dichiarazione, pertanto, non assolve affatto, per sue carenze ontologiche, il compito di attivare quel meccanismo di collaborazione delle parti, prefigurato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 22438/2018), che deve sovraintendere “un ambiente non digitale”, per potere giungere ad una valutazione positiva di autenticazione degli atti processuali prodotti.
10. Ne consegue, pertanto, essendo la situazione in esame comparabile ad una fattispecie di mancanza del deposito della attestazione di conformità l’improcedibilità del ricorso.
11. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021