Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34685 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1077/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIO VINCOLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO BUDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/07/2015 R.G.N. 187/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 8 luglio 2015 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara nella parte in cui – dichiarato il diritto di A.P. ad essere riammessa nella graduatoria permanente del personale ATA della scuola pubblicata dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l’ABRUZZO con il punteggio di 69.50 punti e dichiarata cessata la materia del contendere sul diritto della A. alla immissione in ruolo come collaboratore scolastico – aveva condannato il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) al risarcimento del danno, nella misura delle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice dal 12 settembre al 21 ottobre 2012 e dall’1 luglio al 31 agosto 2013.

2. Esponeva che l’unico motivo dell’appello del MIUR riguardava l’avvenuto pagamento delle retribuzioni nel periodo dall’1 luglio al 31 agosto 2013.

3. Ritenuta la tempestività della eccezione di pagamento, la Corte territoriale la rigettava nel merito, osservando che, come dedotto dallo stesso MIUR, alla A. era stata assegnata solo una supplenza annuale sicché il contratto di supplenza era cessato il 30 giugno 2013 e non erano state corrisposte le retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto. D’altra parte il MIUR nella comparsa di costituzione aveva affermato che la A. era stata immessa in ruolo soltanto in data 1 settembre 2013 (con retrodatazione giuridica all’1 settembre 2012) mentre la precedente nomina non era a tempo indeterminato sicché la lavoratrice non aveva percepito le retribuzioni per i mesi di luglio ed agosto.

4. In ogni caso il MIUR non aveva offerto alcuna prova del pagamento, prova di cui era onerato.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR, articolato in un unico motivo di censura, cui A.P. ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il MIUR ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza per avere omesso di considerare il fatto – esposto dalla amministrazione nelle note autorizzate depositate in data 12 novembre 2014 – che controparte aveva percepito la retribuzione nei mesi di luglio ed agosto 2013, periodo durante il quale aveva prestato servizio, essendo stato prorogato il periodo di supplenza annuale conferitole il 21 ottobre 2012. Si assume che il giudice dell’appello nel ritenere il difetto di prova del pagamento delle due mensilità di retribuzione avrebbe omesso di dare rilievo alla assenza di specifica contestazione del pagamento, affermato dal MINISTERO nella memoria di costituzione.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa rilevazione, nella sentenza impugnata, della mancata contestazione di una determinata circostanza di fatto deve indicare puntualmente il contenuto degli atti difensivi dai quali emerga la specifica allegazione di tale circostanza nonché di quelli di controparte dai quali risulti la mancata contestazione di tali allegazioni.

4. Nella specie, il MINISTERO ricorrente si è limitato ad affermare di avere allegato la circostanza del pagamento, senza tuttavia precisare in quale atto di causa tale allegazione era stata svolta (se nelle note autorizzate, come si legge alla pagina 3 dell’odierno ricorso o nella memoria di costituzione, come invece affermato alla pagina 4 del ricorso) e senza indicare i contenuti né delle allegazioni del ricorso della lavoratrice né dell’atto difensivo in cui era allegato il pagamento, per dare modo a questa parte di valutare la specificità della predetta difesa.

5. Resta pertanto inadempiuto l’onere di specificità del ricorso per cassazione.

6. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.700 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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