LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16008/2016 proposto da MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
D.G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 26/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/01/2016 R.G.N. 631/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 14 gennaio 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva accertato il diritto di D.G.G. al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare, non prestato in costanza di rapporto di lavoro, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, previa disapplicazione del D.M. 1 aprile 2014, n. 235, art. 2, comma 6.
2. La Corte territoriale riteneva che la disposizione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7 – secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti – consentisse ai docenti precari in possesso del titolo di accesso all’insegnamento di chiedere il riconoscimento del periodo di leva ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatorie, in attuazione del principio di cui all’art. 52 Cost..
3. L’originario ricorrente aveva svolto il servizio militare non per arruolamento volontario (arruolamento entrato in vigore solo dal 2006) ma in adempimento dell’obbligo di leva allora vigente (ovvero negli anni 2000-2001). Ne’ si sarebbe creata una disparià di trattamento fra candidati di sesso maschile e di sesso femminile, posto che all’epoca la legge stabiliva che il sevizio militare fosse obbligatorio per i soli cittadini di sesso maschile.
4. Riteneva che non potesse pervenirsi a diversa conclusione richiamando l’art. 2050, comma 2, del nuovo Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui prevedeva la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio di leva prestato in pendenza di rapporto di lavoro, evidenziando che tale disposizione si riferiva solo alle procedure concorsuali mentre non era tale l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, affidato ad un unico motivo di censura; D.G.G. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Codice dell’ordinamento militare) e del D.M. 12 maggio 2011, n. 44, sostenendo che la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, non potrebbe che portare ad escludere, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, che al servizio di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
2. Il ricorso va rigettato sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui ha dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467).
3. Secondo il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
4. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
5. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato.
6. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
7. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
8. Lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 235 del 2014, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
9. Da tanto consegue che il ricorso va rigettato.
10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.
11. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021