Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34691 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33829/2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to GIUSEPPE BRIGANTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 11630/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ANCONA depositato in data 1/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

C.E., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso dai parenti del proprio datore di lavoro, decisi a vendicarne la morte ritenendone l’istante responsabile, nonché di essere arrestato per l’ingiusta accusa di essere l’autore della morte della persona a sua volta uccisa dal proprio datore di lavoro;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento C.E. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 1/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’inattendibilità dell’istante e, in ogni caso, del carattere sostanzialmente privato e personale delle ragioni della fuga del ricorrente dal paese di origine; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da C.E. con ricorso fondato su sei motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità del provvedimento impugnato, per avere il giudice a quo dettato una motivazione meramente apparente e irriducibilmente contraddittoria in relazione alla giustificazione del mancato esercizio dei propri doveri di cooperazione istruttoria, nella specie mancata, tanto con riferimento alle modalità dell’esame delle dichiarazioni rese dall’istante nel corso del procedimento, quanto con riguardo alla ricostruzione dell’effettiva condizione socio-economica del paese di origine, avendo il Tribunale di Ancona trascurato di approfondire le questioni concernenti l’idoneità delle istituzione gambiane di offrire un’idonea protezione alle istanze di giustizia e l’esistenza di un adeguato sistema giudiziario e carcerario, giungendo a negare il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria rivendicate dal ricorrente sulla base di argomentazioni meramente apodittiche, senza alcun esame di adeguate fonti di informazione aggiornate e attendibili sul proprio paese di origine, e senza alcuna approfondita considerazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente, anche in considerazione dei caratteri del relativo percorso migratorio;

sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il giudice a quo omesso di procedere all’ascolto diretto e collegiale del richiedente, limitandosi illegittimamente a delegarne l’espletamento a un giudice onorario;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, con particolare riguardo all’omessa considerazione, da parte del giudice a quo, degli esatti contenuti delle dichiarazioni rese dall’interessato nel corso del procedimento, della situazione socio-economico-politica del Gambia e delle relative istituzioni, dei risvolti verbali e non verbali della narrazione resa attraverso le proprie dichiarazioni e del complesso dei fattori di vulnerabilità rinvenibili nella fattispecie concreta;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo negato rilevanza ai fatti narrati dall’istante senza procedere a un’adeguata e approfondita indagine degli stessi, anche attraverso il corretto adempimento dei propri doveri di cooperazione istruttoria, e segnatamente nel rispetto delle modalità procedimentali imposte dalla legge per l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale, trascurando di procedere a un esame diretto e collegiale dell’istante e a corroborarne il rilievo attraverso l’indagine sulle istituzioni del paese di origine e sulle relative capacità di tutelare le ragioni dei propri cittadini, nonché sull’effettivo ricorso di un pericolo di danno grave e di una situazione di violenza generalizzata rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e di effettive ragioni di vulnerabilità idonee, anche sulla base di una concreta comparazione tra il livello di integrazione in Italia del richiedente e le condizioni del proprio paese di origine, per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria;

sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe totalmente omesso di considerare il percorso migratorio dell’istante, e il lungo periodo dallo stesso trascorso in Libia, ai fini dell’esame della domanda avanzata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

con il quarto motivo, il ricorrente censura il decreto del Tribunale di Ancona per violazione di legge, per avere il giudice marchigiano trascurato di esercitare in modo corretto i propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alla mancata esecuzione di un completo e approfondito indagine delle domande avanzate per il conseguimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;

con il quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità del decreto impugnato per avere il giudice a quo del tutto trascurato di esaminare il significato del lungo periodo trascorso dall’interessato in Libia, quale paese di transito, ai fini del riconoscimento di un effettivo radicamento dello stesso in quel luogo, e per aver omesso di tener conto delle gravi violenze ivi subite in relazione all’esame della domanda di protezione umanitaria;

con il sesto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti motivi d’impugnazione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato in relazione alle eventuali violazioni di legge in cui dovrebbe ritenersi incorso il giudice a quo nel caso in cui la Corte di cassazione dovesse ritenere retroattivamente applicabile, al caso di specie, il D.L. n. 113 del 2018;

i motivi in esame – da esaminarsi congiuntamente, in dipendenza delle modalità dell’articolazione argomentativa seguita nell’esposizione del ricorrente – sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito indicati;

dev’essere preliminarmente disattesa la rilevanza dell’ultimo motivo di impugnazione, proposto in via meramente subordinata ed eventuale dall’odierno ricorrente, avendo il giudice a quo correttamente ritenuto inapplicabile retroattivamente il D.L. n. 113 del 2018, in conformità all’orientamento sul punto consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-01); da tanto derivando il venir meno della stessa condizione cui il ricorrente ha subordinato la proposizione della censura;

dev’essere altresì disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa nullità del provvedimento impugnato, asseritamente derivante dall’avvenuta delegazione dell’audizione del richiedente al giudice onorario di tribunale, dovendo trovare applicazione, al caso di specie, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Sez. U., Sentenza n. 5425 del 26/02/2021, Rv. 660688-01);

ciò posto – ferma l’astratta condivisibilità delle censure critiche avanzate dal ricorrente, con riguardo all’insufficienza della motivazione dettata dal giudice a quo in relazione alle modalità d’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale (segnatamente con riferimento al mancato rispetto delle forme procedimentali sul punto imposte dalla legge: su cui v. infra) – varrà considerare come, in ogni caso, il giudice a quo abbia correttamente escluso che il racconto della propria esperienza di vita esposto dal ricorrente sia valso a integrare gli estremi di fatto per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme di protezione sussidiaria relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, lett. a) e b);

sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall’odierno istante in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dal Gambia, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, al timore di essere colpito dalle ritorsioni dei familiari del proprio datore di lavoro (rimasto ucciso nel quadro della complessa vicenda sanguinosa narrata dal ricorrente), nonché di essere arrestato e accusato ingiustamente dalle autorità del proprio paese proprio in conseguenza di tale vicenda: occorrenze, in relazione alle quali il giudice a quo ha al contrario fondatamente richiamato la piena capacità delle istituzioni gambiane a fornire adeguata protezione in forza di un sistema sufficientemente garantista, a tali conclusioni giungendo in forza di un approfondito e adeguato esame delle fonti di informazione (attendibili e aggiornate) richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato;

conclusioni non dissimili devono ribadirsi con riferimento al negato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui dell’art. 14 cit., lett. c);

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente (e ciò anche con riferimento all’indagine condotta sulla qualità delle istituzioni gambiane, sotto il profilo delle garanzie di giustizia e della protezione offerta ai propri cittadini), trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

esclusa, pertanto, la fondatezza delle censure esaminate con riguardo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle diverse forme previste dalla legge, devono, viceversa, trovare accoglimento le doglianze avanzate dal ricorrente con riguardo al rigetto della domanda rivolta al conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la disciplina legislativa applicabile ratione temporis) e, segnatamente, in relazione alla totale pretermissione delle violenze subite dal ricorrente nel paese di transito (la Libia), secondo il racconto preso da quest’ultimo;

preliminarmente, varrà ribadire l’impossibilità di riconoscere alcuna rilevanza al giudizio di inattendibilità espresso dal giudice a quo in relazione al racconto di vita del ricorrente, segnatamente nel caso in cui lo stesso dovesse ritenersi estensibile alla narrazione dell’esperienza trascorsa in Libia dall’istante;

mette conto di precisare, al riguardo, come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dalla ricorrente, si è limitato ad esprimere una propria soggettiva e apodittica valutazione d’inattendibilità delle relative dichiarazioni, omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all’insieme di dette dichiarazioni e di procedere all’esame dell’impegno dell’interessato eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;

in particolare, varrà considerare come il giudice a quo abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;

in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;

ciò posto, nel caso in cui dovessero ritenersi “in ogni caso” attendibili le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nel corso del giudizio (secondo la prospettiva condizionale adombrata dal giudice a quo: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), la mancata considerazione del vissuto individuale del richiedente in relazione al periodo trascorso nel paese di transito (la Libia), vale a disarticolare nella sua interezza l’insieme del ragionamento svolto dal Tribunale di Ancona con riferimento alla valutazione comparativa (tra il livello di integrazione in Italia dell’interessato e i rischi di compromissione del nucleo essenziale dei relativi diritti fondamentali) indispensabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

con riguardo alla questione concernente la rilevanza delle violenze (in ipotesi) subite dall’interessato nel paese di transito, infatti, è appena il caso di rilevare come, secondo l’orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, imponga al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occorra” nel Paese in cui è transitato, allorché l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092 – 01);

in particolare, dal piano disposto dell’art. 8 cit. discende che il giudice del merito deve in ogni caso esaminare la situazione espressa dal paese di origine, e procedere altresì alla verifica relativa al c.d. paese di transito “quando” questa “nel concreto occorra”;

per quanto riguarda quest’ultima parte del dettato normativo, detta prescrizione si traduce nel dovere del giudice del merito di prendere comunque in considerazione l’eventualità di procedere all’esame anche della situazione del c.d. paese di transito: vagliando i termini della relativa esigenza al livello della fattispecie concreta; e pure lasciando, in via correlata, traccia dell’esito dell’indagine così compiuta nel tracciato motivazionale del provvedimento assunto;

tale onere motivazionale – va anche aggiunto per opportuna completezza dell’esposizione – diviene particolarmente “sensibile”, allorché la vicenda espressa nella fattispecie concreta contenga in sé un aspetto, un nodo, che sia particolarmente idoneo, sotto il profilo della potenzialità, a mostrarsi significativo: quale (tra gli altri) appare la durata in concreto del soggiorno in un paese di transito;

se facilmente (seppure, è ovvio, non in via necessaria), un “passaggio” di qualche giorno, o di poche settimane, può risultare di scarso, se non nullo, significato per il vissuto di un migrante, non altrettanto può dirsi, invero, per il caso in cui il soggiorno venga invece a protrarsi nel tempo: non foss’altro per la tensione verso un insediamento stabile (come diverso da quello di avvio del viaggio migratorio) che un simile tipo di protrazione temporale non manca di suggerire (cfr., sul punto, Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, cit. in motivazione);

d’altro canto, con specifico riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, la circostanza che quest’ultimo costituisca una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può non riflettersi sull’impossibilità dell’espulsione, dovendo viceversa procedersi all’accoglienza, del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Sez. 1, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020, Rv. 658235 – 01);

più in particolare, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perché determinatasi durante la permanenza nel paese di transito (Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020 (Rv. 656791 – 01);

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure avanzate dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento dei presupposti per l’attribuzione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (disattese tutte le restanti doglianze), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte, con il conseguente rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presepe presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, limitatamente al rigetto della domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; rigetta le restanti censure; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte, con il conseguente rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presepe presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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