Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34696 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34159/2019 proposto da:

F.S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 12167/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ANCONA depositato in data 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

F.S.B., cittadino del Senegal, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere sottoposto a violenze e ritorsioni familiari per ragioni di carattere religioso;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento F.S.B. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 14/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’inattendibilità dell’istante; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da F.S.B. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con particolare riguardo all’indagine sulle condizioni di sicurezza del paese di origine;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice a quo nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dell’istante al conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio, come, attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;

in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato – secondo cui l’odierno ricorrente non verserebbe in una particolare situazione di vulnerabilità, dovendo escludersi che l’eventuale rientro nel proprio paese di origine varrebbe a privarlo del nucleo essenziale dei propri diritti fondamentali – l’istante ha contenuto la strutturazione delle proprie doglianze a un’astratta e apodittica affermazione circa la mancata esecuzione, da parte del giudice a quo, del giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto in Italia e la propria condizione di provenienza, senza tuttavia concretizzare detta contestazione in rapporto alla propria specifica vicenda individuale, astenendosi financo dall’indicare alcun minimo elemento circostanziale di fatto, tanto con riguardo alle forme, ai caratteri o al livello del proprio processo di integrazione in Italia, quanto con riferimento alle eventuali prerogative fondamentali della persona destinate ad essere pregiudicate in caso di rimpatrio;

ciò posto, l’irriducibile genericità della censura esaminata impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione del motivo d’impugnazione in esame, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi il Ministero resistente tempestivamente costituito in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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