Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34697 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11496/2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.C., D.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T. MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

S.N.;

– intimato –

nonché da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

D.P.C., D.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T. MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7693/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 34488/2004, il Tribunale di Roma accolse il ricorso proposto da D.P.G. nei confronti di S.N. e di T.G., dichiarando cessato il comodato relativo ad una cantina e condannando i convenuti al rilascio;

a seguito del gravame proposto dallo S. (che aveva dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei suoi confronti), la Corte di Appello rimise gli atti al Tribunale;

il giudizio venne riassunto da D.P.C. e S., in qualità di eredi di D.P.G.;

contumace la T., il Tribunale accolse nuovamente il ricorso, dichiarando cessato il comodato alla data dell’1.7.98 e condannando i convenuti al rilascio della cantina;

avverso tale sentenza propose appello la T., assumendo la nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei suoi confronti, atteso che l’agente postale aveva consegnato il plico al portiere dello stabile senza dare atto di avere effettuato vane ricerche della destinataria;

lo S. propose gravame incidentale;

la Corte di Appello di Roma ha rigettato entrambi i gravami, confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite;

la Corte ha ritenuto, fra l’altro, che:

era valida la notificazione dell’atto di riassunzione compiuta a mezzo posta e a mani del portiere dello stabile, risultando priva di rilievo la circostanza che la relazione di notifica non contenesse l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l’atto e dell’effettuazione di vane ricerche; ciò in quanto l’avviso di ricevimento risultava debitamente compilato in ogni sua parte dall’agente postale e “lo stesso non era tenuto a fornire ulteriori informazioni relativamente all’attività da lui svolta prima di consegnare il plico al portiere dello stabile, non essendo obbligato in tal senso”;

inoltre dal medesimo avviso risultava che era stata emessa anche la raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c..

non sussisteva nullità della sentenza impugnata a causa della mancata lettura del dispositivo in udienza, atteso che il giudizio di primo grado era stato trattato con rito ordinario e non risultava che ciò avesse determinato un concreto pregiudizio alle parti, cosicché “la sentenza pronunciata, emessa in ossequio al rito concretamente adottato, (doveva) ritenersi del tutto valida”;

l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di D.P.C. e S. (per mancata dimostrazione della loro qualità di eredi di D.P.G.) era stata sollevata tardivamente, giacché il dante causa era deceduto nel corso del primo giudizio avanti alla Corte di Appello e gli anzidetti D.P.C. e S. si erano costituiti in prosecuzione nel corso del medesimo giudizio di appello senza che né la T. né lo S. – entrambi costituiti – eccepissero alcunché in ordine alla loro legittimazione, decadendo pertanto dalla possibilità di sollevare eccezioni nel prosieguo;

la scrittura del 29.11.1991, prodotta in copia, non era idonea a comprovare la proprietà della cantina in capo alla T. e allo S., in quanto l’inciso “a noi già pagata” non aveva valenza probatoria, trattandosi di scrittura che era stata disconosciuta dai D.P. (che non avevano l’onere di proporre querela di falso contro un documento mai prodotto in originale);

ha proposto ricorso per cassazione T.G., affidandosi a quattro motivi; hanno resistito D.P.C. e S. con controricorso; S.N. ha notificato e depositato un atto denominato “controricorso con ricorso incidentale”, avente contenuto adesivo al ricorso principale; ad esso hanno resistito, con ulteriore controricorso, i D.P.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..;

la T. e i controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il ricorso principale è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quando la T. si è limitata a indicare per sommi capi lo sviluppo della vicenda processuale e a compiere un fugace accenno all’oggetto dei motivi di appello, senza tuttavia procedere alla esposizione dei “fatti della causa”, ossia delle questioni sostanziali controverse; esposizione che, per quanto indicata come “sommaria” dalla norma processuale, deve tuttavia essere tale da porre la Corte in condizione di avere adeguata cognizione dell’oggetto del giudizio per poter procedere allo scrutinio dei motivi del ricorso; e ciò senza porla nella necessità di desumere i fatti dalla lettura della sentenza o di risalire agli stessi attraverso “una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente” (Cass. n. 13312/2018);

deve, infatti, ritenersi che, “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa” (Cass. n. 24432/2020);

il ricorso incidentale tardivo dello S. risulta conseguentemente inefficace, ex art. 334 c.p.c., comma 2;

le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra la T. e i D.P.;

atteso che lo S. ha aderito al ricorso principale, non sussiste, rispetto al medesimo, una soccombenza della T. che possa giustificarne la condanna alle spese;

dato che l’inefficacia del ricorso incidentale è conseguita alla inammissibilità del ricorso principale, non deve provvedersi a liquidazione di spese nei rapporti fra lo S. e i D.P. (cfr. Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 15220/2018);

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore dei D.P., liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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