Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34699 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16238/2019 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI;

– ricorrente –

contro

AGRISERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 8, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1084/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, pubblicata il 12.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

la Zurich Insurance PLC (C.F.: *****) propose opposizione avverso il d.i. emesso dal Tribunale di Milano, ad istanza della Agriservice s.r.l., nei confronti della Zurich s.p.a. (C.F. *****), a fronte di polizze fideiussorie rilasciate da quest’ultima in favore della predetta Agriservice;

l’opponente dedusse che la società ingiunta risultava inesistente e che il decreto ingiuntivo era stato emesso in base a polizze false;

l’opposta si costituì in giudizio chiedendo che venisse dichiarato il difetto di legittimazione dell’attrice a proporre l’opposizione, in quanto soggetto diverso da quello ingiunto, che, sebbene erroneamente indicato come Zurich s.p.a., era individuabile (sulla base del codice fiscale) nella Zurich Life Assurance PLC;

il Tribunale di Milano affermò la legittimazione della opponente, accertò la falsità delle polizze assicurative e revocò il d.i.;

pronunciando sul gravame della Agriservice s.r.l., la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, affermando che l’opponente, in quanto soggetto diverso da quello ingiunto, non era legittimata a svolgere l’opposizione;

ritenuti assorbiti gli altri motivi, ha dunque dichiarato “inammissibile l’opposizione proposta (dalla) Zurich Insurance PLC avverso il Decreto Ingiuntivo n. 37698 del 2014, reso dal Tribunale di Milano” e ha compensato le spese di lite, “in ragione della confusione generale che connota la questione dedotta in giudizio e tenuto conto, da una parte, che il decreto ingiuntivo è stato chiesto – ed ottenuto – da Agriservice s.r.l. nei confronti di una società con denominazione inesistente (e anche diversa rispetto a quella indicata nelle polizze fideiussorie prodotte) e, dall’altra parte, che Zurich Insurance PLC si è opposta inutilmente a tale decreto, non essendovi legittimata”;

ha proposto ricorso per cassazione la Zurich Insurance PLC, affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, la Agriservice s.r.l.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..;

sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con i tre motivi, la ricorrente ribadisce la propria legittimazione a proporre opposizione al d.i. (censurando la sentenza per violazione degli artt. 81,100,101,125,145 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 2, artt. 164,638 e 643 c.p.c.), assume (in relazione all’art. 1421 c.c.) che la nullità delle polizze era deducibile da chiunque vi avesse interesse ed era rilevabile d’ufficio e denuncia, infine, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo (individuato nella falsità delle polizze fideiussorie);

con memoria ex art. 378 c.p.c., datata 13.5.2021, la ricorrente ha dedotto che:

con sentenza n. 3270/2020 (divenuta definitiva), il Tribunale di Milano ha dichiarato che la Agriservice e l’avv. Emanuele Maganuco non hanno titolo per procedere ad esecuzione nei confronti della Zurich Life Assurance PLC in forza del Decreto Ingiuntivo n. 37698 del 2014, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto lo stesso è stato successivamente revocato;

con ordinanza del 24.1.2021, confermata in sede di reclamo, il medesimo Tribunale ha inibito alla Agriservice di agire esecutivamente in danno della Zurich Life Assurance PLC in forza della sentenza n. 1084/2019 emessa dalla Corte di Appello di Milano, in quanto la stessa ha definito il processo in rito;

tanto premesso, la Zurich ha affermato che si è determinata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso per cassazione dalla medesima proposto ed ha chiesto a questa Corte di procedere alla conseguente declaratoria, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite;

a fronte della memoria avversaria e delle richieste ivi formulate, la controricorrente ha dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 3270/2020 del Tribunale di Milano, ma ha contestato che sussistano le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere; ha insistito, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso e, in subordine, per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

stante il contrasto esistente fra le parti sul punto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre deve ritenersi che, in considerazione del difetto di interesse chiaramente manifestato dalla ricorrente allo scrutinio del ricorso, sussistano le condizioni per la dichiarazione della sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione; deve infatti darsi seguito al principio secondo cui, “nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere – che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3, di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa” (Cass. n. 25625/2020);

in relazione alle spese di lite, ritiene il Collegio che, a prescindere da qualunque valutazione in punto di soccombenza virtuale, persistano ed abbiano natura comunque prevalente le ragioni che hanno giustificato la compensazione disposta dal giudice di appello (osservandosi, al riguardo, che la “confusione generale” determinata ab origine- dalla pronuncia del d.i. nei confronti di un soggetto non correttamente individuato integra grave ed eccezionale ragione di compensazione ai sensi di Corte Cost. n. 77/2018);

ricorrendo un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass., n. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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