LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19660-2016 proposto da:
C.G., B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA 641, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE STEFANO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 118/2016 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
CHE:
B.C. e C.G. ricorrono, svolgendo un solo motivo illustrato con memorie, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 118/1/15, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione di imposte ipotecarie, catastali e di registro relativo ad un atto di compravendita immobiliare, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, lamentando che l’adita Commissione, pur accogliendo integralmente la domanda dei contribuenti, avrebbe disposto illegittimamente e senza alcuna ragione la compensazione delle stesse. Nella fattispecie oggetto della controversia, i ricorrenti avevano denunciato che l’Ufficio aveva errato nel considerare il bene compravenduto come ubicato nel centro storico di ***** (zona *****) mentre esso si trovava in area periferica, con la conseguenza che tutte le comparazioni di cui all’avviso di rettifica e liquidazione erano assolutamente inconferenti. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, aveva accolto integralmente il gravame proposto dai contribuenti, in ragione del difetto di motivazione dell’atto impositivo, ritenendo corretto il prezzo dichiarato in atti di Euro 132.222,00, ma, con riferimento alle spese di lite, aveva concluso statuendo: “Vista la parziale soccombenza delle parti in causa, ritiene sussistano giusti motivi per poter compensare le spese di giudizio”.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella parte in cui ha compensato le spese di lite malgrado la soccombenza dell’Ufficio. I ricorrenti rilevano che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso in esame, non vi sarebbe alcuna soccombenza reciproca, in quanto il ricorso è stato accolto e l’avviso di liquidazione è stato annullato nella sua interezza. Ne consegue che dalla piana lettura delle motivazioni della Commissione Tributaria Regionale emergerebbe dunque con certezza assoluta la soccombenza integrale dell’Ufficio.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto.
L’art. 92 c.p.c., nella versione applicabile “ratione temporis” a seguito delle modifiche introdotte ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014, stabilisce che: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell’ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un’unica parte) o alcuni capi dell’unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice del merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se, ed in quale misura, debba farsi luogo a compensazione parziale.
Si ha reciproca soccombenza quando la domanda proposta dal contribuente è stata accolta solo in parte, o quando vi sono più domande reciproche proposte dalle parti che vengono accolte in parte (v. Cass. n. 21069 del 2016). In caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese legali: “il principio sopra enunciato, infatti, costituisce la risultante della combinazione, da un lato, del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (potendosi predicare la soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, articolata o meno in più capi), dall’altro, del principio di causalità (in virtù del quale, in caso di compensazione potale, la parte onerata della parte residua delle spese non può essere la parte parzialmente vittoriosa, ma quella che, con la sua resistenza parzialmente ingiustificata, ha dato causa all’instaurazione del giudizio” (Cass. n. 1269 del 2020).
Questa Corte ha chiarito che: “In tema di condanna alle spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle stesse, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possano essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613 del 2017).
2. In ragione di siffatti rilievi, il ricorso va accolto in quanto i giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per il riesame, la quale provvederà alla determinazione delle spese di lite dei gradi di merito secondo le tabelle vigenti, che porrà a carico della parte soccombente nel giudizio, nonchè alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per il riesame delle spese dei gradi di merito, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021