Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34704 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6166/2020 proposto da:

C.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA PETRACCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4298/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 2911/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 4298 del 2019, ha respinto l’appello proposto da C.H., cittadino nigeriano dell’Edo State, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il Paese per il timore di essere perseguitato in quanto omosessuale, a seguito della denuncia di un vicino di casa che lo aveva fatto arrestare insieme con il suo partner, con la conseguenza che era rimasto per sei mesi in galera, ove era stato picchiato e maltrattato, riuscendo infine ad evadere.

3. La Corte d’appello, come già il Tribunale, ha ritenuto neppure minimamente plausibile il racconto del richiedente asilo perché le vicende erano narrate in modo generico, incongruo e contraddittorio, oltre che per la mancanza di riscontri.

4. Ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria escludendo la sussistenza, nella zona della Nigeria dalla quale proveniva il richiedente, di una situazione qualificabile come conflitto armato, ai fini della protezione sussidiaria, e di quella umanitaria, negando che fosse emerso qualche profilo di vulnerabilità in connessione con una seria integrazione nel territorio dello Stato ospitante.

5. Avverso la sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,L. n. 241 del 1990, art. 3, osservando che era stato omesso il dovere di cooperazione istruttoria in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate nel paese di origine del richiedente, all’esistenza di una tutela dei diritti, all’efficienza dello stato nel difendere i propri cittadini da soprusi della comunità di appartenenza.

8. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, lett. a) convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. a, per non avere la Corte d’appello rispettato le linee guida sulle domande di protezione internazionale basate sull’orientamento sessuale.

9. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c. Si censura la sentenza d’appello per aver negato la protezione sussidiaria senza considerare la situazione della Nigeria in relazione alla configurazione della omosessualità come reato, cui consegue il rischio di essere incarcerati e soggetti a pene inumane e degradanti.

10. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 19, per mancanza di motivazione circa il diniego della protezione umanitaria, poiché il diniego della misura viene riconnesso, con una sorta di automatismo, dal rilevato difetto di credibilità.

11. I motivi di ricorso sono fondati, per quanto di ragione.

12. La nozione di “rifugiato”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), quale “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese” ricomprende, grazie al riferimento al “determinato gruppo sociale”, anche i timori di persecuzione collegati all’orientamento sessuale.

13. L’orientamento sessuale dichiarato dal richiedente (nella specie, l’omosessualità) rappresenta un fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale. (Sez. 6-1, n. 27437 del 29/12/2016). Inoltre, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, vieta l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione anche per motivi di orientamento sessuale.

14. Questa Corte ha in proposito affermato che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione; tale situazione si concretizza allorché le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro paese e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, sì che ben si può ritenere che ciò costituisca una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini che compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali, ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione, che deve essere verificata, anche d’ufficio, dal giudice di merito, e che è tale da giustificare la concessione della protezione (Sez. 6-1, n. 15981 del 20/09/2012; Sez. 1, n. 07438/2020).

15. Si è in particolare precisato che, in ogni caso, l’allegazione da parte dello straniero della propria condizione di omosessualità impone al giudice di porsi in una prospettiva dinamica e non statica (Sez. 1, n. 09815/2020, cit.), nel senso che ha il dovere di accertare se lo Stato di provenienza non possa o non voglia offrire adeguata protezione alla persona omosessuale, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, lett. c) e dunque se, considerata la concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione personale, questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, lett. d), una minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona (Sez. 1, n. 11172/2020; v. altresì Sez. 1, n. 11176/2019).

16. Nel caso di specie, la Corte di merito, da un lato, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ha omesso di seguire le cogenti regole di procedimentalizzazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. Cass. 26921/2017,) affidandosi, su un terreno così sensibile come quello dell’orientamento sessuale, a indici di inverosimiglianza legati ad aspetti secondari o di dettaglio; dall’altro lato, e in conseguenza del giudizio di non credibilità, ha omesso qualsiasi indagine sul rischio di persecuzione per ragioni legate alla omosessualità nel Paese d’origine, come sarebbe stato invece doveroso in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.

17. Per le ragioni esposte e in relazione ai profili evidenziati, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragine, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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