Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34705 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19330/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo STUDIO LEGALE CASTRICHELLA – IMPROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE CARTA;

– ricorrente –

contro

PFIZER ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, BARBARA SANTORO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/02/2016 R.G.N. 81/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello di M.G., confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, informatore scientifico del farmaco, volta alla declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia della cessione di ramo d’azienda da Pfizer Italia s.r.l. a ***** s.r.l., con ripristino del rapporto di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno oppure, in subordine, con condanna di entrambe le società convenute a corrispondere le differenze stipendiali fino alla data di reintegra.

2. La Corte territoriale ha premesso che Pfizer Italia s.r.l. con atto del 16.11.2005 aveva deliberato l’incorporazione di Pharmacia Italia s.p.a. (già affittuaria del ramo d’azienda denominato Linea Searle-Nepsy) e con scrittura privata del 25.11.2005 aveva ceduto a ***** s.r.l. il ramo d’azienda costituito dalla Linea Searle, per un corrispettivo di Euro 1.000,00. Con lettera del 30.11.2005 Pfizer Italia s.r.l. aveva quindi comunicato a M.G. l’avvenuta cessione e la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, a far tempo dall’1.12.2005.

3. La sentenza impugnata, dato atto della improcedibilità, dichiarata dal Tribunale, della domanda proposta nei confronti del Fallimento ***** s.r.l., ha respinto l’appello ritenendo, in conformità a precedenti pronunce di merito su fattispecie analoghe, confermate da questa S.C. (v. Cass. n. 1085 del 2012; n. 21915 del 2015), che la cessione della Linea Searle (c.d. generalista, composta da 180 informatori scientifici del farmaco e dedicata ai medici generici) avesse avuto ad oggetto “una entità economica stabilmente dotata di una propria autonomia organizzativa…preesistente al trasferimento e che dopo di esso ha mantenuto la sua identità…funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla vendita di farmaci e caratterizzata da specifica competenza su una determinata area terapeutica…”, come tale idonea ad integrare la nozione giuridica di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza che avesse valore ostativo la mancata cessione delle licenze sui farmaci promossi dalla Linea Searle.

4. Avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Pfizer Italia s.r.l. ha resistito con controricorso.

5. E’ stata depositata memoria di nomina di nuovo difensore da parte del ricorrente M.G., nonché memoria nell’interesse di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2112 c.c., comma 4.

7. Premesso che, secondo quanto pacificamente accertato nel processo, prima del contratto di cessione a ***** s.r.l., la Linea Searle-Nepsy era stata oggetto di un contratto di affitto in favore di Pharmacia Italia s.p.a. con un canone annuo di Euro 46.000.000,00, il ricorrente assume che la decisione impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul requisito inderogabile di “preesistenza” del ramo d’azienda, quale entità produttiva funzionalmente autonoma, non potendo il canone normativo di cui all’art. 2112 c.c., essere soddisfatto da una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo.

8. Rileva che nel caso in esame il ramo d’azienda ceduto comprendeva una sola componente (Linea Searle) rispetto al ramo oggetto del precedente contratto di affitto (Linea Searle-Nepsy) e che, inoltre. la componente ceduta era limitata ai rapporti di lavoro degli informatori scientifici, con esclusione dei farmaci, là dove “l’omessa cessione contemporanea del farmaco che caratterizzava la Linea Searle ceduta, rimasto invece nella esclusiva disponibilità della cedente Pfizer, svuotava del contenuto economico patrimoniale il ramo d’azienda ceduto, riducendo l’operazione ad una mera dismissione di personale, per altro arricchita ed accompagnata dal dono sostanzioso di denaro al cessionario” (badwill milionario).

9. Il ricorso è inammissibile.

10. Le critiche mosse col motivo di ricorso in esame, ove pure si prescinda dalla genericità delle stesse e dal difetto di autosufficienza (non sono trascritti né depositati gli atti e i documenti – contratto di affitto, contratto di cessione di ramo d’azienda – su cui le censure si fondano), non investono l’interpretazione ed applicazione dell’art. 2112 c.c., bensì l’accertamento compiuto dai giudici di merito ai fini della qualificazione della Linea Searle ceduta come articolazione funzionalmente autonoma e preesistente in grado di integrare il requisito normativo di ramo di azienda.

11. Questa Corte (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) ha più volte definito i confini in cui si articola il giudizio di diritto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrive attraverso le espressioni di violazione o falsa applicazione di legge; il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; si è parallelamente precisato che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità; il discrimine tra la violazione o falsa applicazione di norme e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

12. La sentenza impugnata ha accertato che “la cessione ha avuto ad oggetto un’entità economica stabilmente dotata di una propria autonomia organizzativa…preesistente al trasferimento e che dopo di esso ha mantenuto la sua identità (avendo la cessione riguardato l’intera organizzazione della rete di informatori della linea ceduta, con trasferimento anche delle, pur modeste, strutture materiali di cui gli informatori ceduti si avvalevano: automobili, computer, cellulari), funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla vendita di farmaci e caratterizzata da specifica competenza su una determinata area terapeutica, nonché in grado di assicurare una capillare ed efficiente copertura del territorio nazionale…”. Ha sottolineato come la professionalità degli informatori scientifici dovesse valutarsi in relazione alla Linea nel suo complesso, e non fosse vincolata a specifici farmaci, risultando pertanto irrilevante, ai fini della configurazione del ramo d’azienda, la mancata inclusione nella cessione delle licenze sui medicinali.

13. La sentenza d’appello, sulla base dell’accertamento in fatto svolto, ha correttamente interpretato e applicato l’art. 2112 c.c. e si sottrae quindi alle censure mosse ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Questa Corte, d’altra parte, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha ritenuto integrati i presupposti della cessione di ramo d’azienda, in coerenza con i principi di diritto enunciati e con le pronunce della Corte di Giustizia (v. Cass. n. 1085 del 2012; n. 21915 del 2015).

14. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

15. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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