LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2354/2017 proposto da:
COMMERCIALE MERCURIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO N. 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SPARPAGLIONE;
– ricorrente –
contro
T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n. 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentato e difeso dagli avvocati ADOLFO BIOLE’, ENZA DEDALI;
– controricorrente –
e contro
IN’S MERCATO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 398/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 267/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello di T.E. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, già sussistente con la Commerciale Mercurio s.r.l., alle dipendenze di IN’S Mercato s.p.a., con condanna di quest’ultima società ad attribuirgli il medesimo inquadramento e trattamento retributivo riconosciuti al momento della cessione del ramo d’azienda.
2. Avverso tale sentenza la Commerciale Mercurio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; T.E. ha resistito con controricorso. La IN’S Mercato s.p.a non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
3. Prima della data fissata per l’adunanza camerale, la Commerciale Mercurio s.r.l., per il tramite del procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata da T..
4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021