LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5137/2020 proposto da:
U.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’ – CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 6594/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 30/12/2019 R.G.N. 7847/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– U.H. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna depositata il 30 dicembre 2019, di reiezione dell’impugnazione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario del Bangladesh e di aver dovuto abbandonare il proprio Paese raggiungendo l’Italia per la persecuzione connessa ad un fidanzamento non approvato dai genitori della ragazza che, peraltro, era stata costretta ad abortire;
– Il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste e la decisione è stata confermata in secondo grado;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per aver il Tribunale escluso una situazione di violenza incontrollata;
– con il secondo motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per essere state ritenute insussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente;
– parte ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente;
– deve essere, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
– nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021