LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4786/2020 proposto da:
O.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2942/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 3470/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2942 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da O.P., cittadino della Nigeria.
2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, di avere lasciato il proprio paese perché alla morte del padre, appartenente alla setta degli *****, questi ultimi avevano chiesto la riesumazione del cadavere e, in caso di rifiuto, l’ingresso nella setta; aveva precisato che in conseguenza del mancato ingresso, era stato aggredito e la sua officina era stata distrutta; che non aveva potuto denunciare i fatti alla polizia perché appartenenti anche questi alla setta degli *****; che si era trasferito in un altro villaggio ove era stato rintracciato, la moglie rapita, uccisa e mutilata; che per questa ragione aveva deciso di fuggire in Italia.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inattendibilità e inverosimiglianza delle dichiarazioni, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), nonché la protezione umanitaria per la mancata allegazione di profili di vulnerabilità oggettiva, quanto a quelle oggettive, ha ritenuto che per le patologie da cui il richiedente era affetto (talassemia minor e artrite reumatoide) non era stata dedotta la necessità di cure specifiche né che tali malattie non potessero essere curate in Nigeria.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione O.P. affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere svolto la Corte territoriale una valutazione di credibilità del racconto conforme ai parametri normativi di cui al citato articolo.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 241 del 2007, art. 14, per non avere correttamente valutato la Corte di merito la situazione di zona pericolosa della regione di provenienza di esso richiedente.
4. Il primo motivo è fondato.
5. La valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non giù in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674).
6. Nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.).
7. Nel caso di specie, si palesava la necessità di un più specifico approfondimento, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, sulla setta degli *****, 8. La Corte territoriale, infatti, attraverso il richiamo ad alcune fonti, ha ritenuto che la setta degli ***** fosse più un gruppo massonico che una associazione criminale e che il reclutamento avvenisse non per mere ragioni successorie e comunque su base volontaria fra persone aventi stretti rapporti con l’organizzazione; ha, poi, precisato che le fonti non facevano riferimento a omicidi di stretti congiunti.
9. Rileva, però questo Collegio che, oltre al suddetto gruppo degli ***** identificabile quale associazione di tipo massonico, esistono ulteriori fonti internazionali che accreditano l’esistenza di altro sodalizio avente natura di setta e connotato da un potere di intimidazione posto in essere nei confronti di coloro che rifiutano farne parte e di effettuare riti sacrificali.
10. Secondo il Rapporto E ASO sulla Nigeria del 2017, “La società segreta più nota in Nigeria è forse la società *****, anche se molti gruppi etnici avevano società simili, con alcuni tratti comuni. (…) La società ***** è una casta di sacerdoti ***** che eleggevano e controllavano l’Oba, il re di *****. Gli ***** avevano grandi poteri politici e sociali (potevano in definitiva forzare l’Oba a ritirarsi o a uccidersi); entrare a farne parte era molto prestigioso. Secondo gli interlocutori della missione d’inchiesta di OFFRA, l’appartenenza è ereditaria per il figlio o la figlia maggiore, anche di religione cristiana, che vi entra a far parte volontariamente”. In un articolo del Nigerian Observer intitolato “Giovane uomo ucciso per rifiuto di unirsi a gruppo di culto”, gli ***** sono definiti “un noto gruppo conosciuto per sacrifici umani ed altre attività notturne” (*****). Secondo l’Immigration and Rejugee Board of Canada, che fornisce alcuni dettagli sulle pratiche del culto: (*****) si apprende, inoltre, che, secondo le dichiarazioni di un professore di legge e scienza forense dell’Università di Leicester “the structure oj the ***** society is a “secret that only an ***** member can answer,” risking death by poisoning (…) since the people 110 longer had any use jor them as their protectors, they now protect any oj the selj-centered interests oj their members by blackmail, intimidation, and murder” (cfr. anche *****). Infine, secondo l’ultimo Rapporto COI sulla Nigeria del 18 aprile 2018, dell’Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Law Legai Clinic, si riporta che: “Per quanto riguarda la società di Ogboni, reputata essere una delle più illustri, vi è la percezione diffusa che essa sia un culto segreto che elimina i membri che cercano di uscire o che dicono di non volerne essere più parte. Il gruppo stesso ha cercato di smentire queste voci e di riabilitare il proprio nome definendosi semplicemente un social club. Tuttavia, durante l’EASO COI Meeting sulla Nigeria del 2017, l’avvocato e internazionalista Od. ha sostenuto di essersi occupata di almeno due casi di ex-membri che sono stati perseguitati a causa della loro uscita dal gruppo. Od. ha sostenuto che i culti segreti hanno branche in tutta la Nigeria: ciò rende difficoltoso per i fuoriusciti liberarsene semplicemente trasferendosi”.
11. Le COI confermano, pertanto, le conseguenze riferite dal ricorrente per chi rifiuti l’appartenenza alla setta e tale punto andava riscontrato in modo più accurato avendo già questa Corte avendo ritenuto, in tema di protezione sussidiaria, che le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrino gli estremi del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), né possano essere considerate un fatto di natura meramente privata, anche se provenienti da soggetti non statuali, avendo pertanto l’autorità giudiziaria adita il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27859: entrambe con specifico riferimento alla setta degli *****).
12. Il primo motivo deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del secondo, ivi compreso l’esame della richiesta di rinvio pregiudiziale, formulata nella memoria, la cui questione potrebbe al momento non appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
13. l’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021