LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4788/2020 proposto da:
S.B., nato in *****, alias S.B. nato in *****, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DOMENICO SEGALLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZ. DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3146/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1773/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 3146 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da S.B., cittadino del Gambia.
2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, di essere stato arrestato una prima volta solo perché la sua fidanzata era rimasta incinta e, poi, una seconda volta perché aveva ucciso per sbaglio un pescatore scambiandolo per un maiale; aveva precisato che per questo ultimo episodio si era autoaccusato lo zio che stava scontando dieci anni di reclusione.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inattendibilità delle dichiarazioni e la natura privata della vicenda, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), nonché la protezione umanitaria per la mancata allegazione di profili di vulnerabilità.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.B. affidato a cinque motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge e per difetto di costituzione del giudice; la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c. e del R.D. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 110, per avere fatto parte, in contrasto con le suddette disposizioni, del collegio di appello, un giudice ausiliario.
3. Con il secondo motivo si eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale e precostituito per legge, nonché la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c. e del R.D. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 110, per avere fatto parte del collegio giudicante un giudice applicato del Tribunale di Venezia, in virtù di un provvedimento della Presidenza della Corte di appello della stessa sede, privo della specializzazione richiesta per la trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione.
4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp att. c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento; la violazione ex art. 360 cp.c., comma 1, n. 5); l’omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 16 dir. N. 2013/327 UE, per avere il Giudice violato, con motivazione estremamente carente, i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori nonché per avere omesso l’esame di un fatto decisivo in ordine alla valutazione di inattendibilità del racconto e delle informazioni del contesto oggettivo e soggettivo rese dal richiedente.
5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento, il tutto in relazione all’art. 115 c.p. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 dir. N. 2013/327/UE, per avere la Corte omesso di applicare l’art. 14, lett. a) e b), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità estrinseca del ricorrente relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria stante il pericolo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto al rischio di pericolo di morte o a trattamenti degradanti ed inumani.
6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento; la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e l’omesso esame di un fatto decisivo, il tutto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere il giudice valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita di esso richiedente, allegate in giudizio, nonché per avere omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dalle rappresentate condizioni di vita in cui viveva in Gambia e dal grado di integrazione sociale raggiunto in Italia, ai fini della concessione della protezione umanitaria.
7. Il primo motivo è inammissibile perché non evidenzia alcuna cessione del principio del principio del giudice naturale.
8. La prospettata questione di costituzionalità, formulata a fondamento della eccezione di nullità della sentenza impugnata, è manifestamente infondata, posto che a seguito delle due ordinanze di remissione n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, con quali questa stessa Corte ha dubitato della conformità della normativa richiamata al dettato costituzionale, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 compresi della L. n. 98 del 2013, “nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32”. La Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Dal che deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, poiché esattamente coincidente con quella appena scrutinata dalla Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza n. 41 del 2021 (cfr. Cass. n. 23208/2021).
9. Il secondo motivo è infondato.
10. E’ stato affermato (Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 26831/2014) che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
11. Tale impostazione, del resto, è quella adottata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Provvedimento del 23.5.2021 Sezione 4 -Caso IANCU contro Romania – ricorso n. 62915/2017) che ha escluso la violazione dell’art. 6 p. 1 della Convenzione, relativamente alla fattispecie di una sentenza formata dalla presidente dell’organo giudiziario a nome della presidente del collegio che era andata in pensione, proprio per la mancanza di conseguenze concrete sull’esito della causa.
12. Nel caso de quo, il ricorrente si è limitato a denunciare unicamente il fatto che nel Collegio giudicante vi fosse un giudice di Tribunale “a rotazione” applicato in Corte di appello per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione, in virtù di un provvedimento del Presidente della Corte di appello di Venezia concernente tutti i giudici civili dei Tribunali del distretto senza, però, specificare, in concreto, quale pregiudizio avesse subito, da siffatta designazione del Presidente della Corte di appello in relazione alla composizione dell’organo giudicante, nel suo diritto di difesa e di fare valere le proprie pretese.
13. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono invece fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
1. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020).
2. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).
3. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018).
4. Nel caso in esame, come detto, la Corte ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.
5. Avrebbe dovuto, invece, riscontrare quanto dichiarato con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria, sia con riguardo all’episodio dell’arresto patito per la gravidanza prematrimoniale della fidanzata, che in alcuni paesi dove vige la Sharia è considerato un illecito, sia relativamente alla uccisione del pescatore, di cui lo zio si era autoaccusato, perché il richiedente aveva già avuto problemi con la giustizia.
6. Tali accertamenti avrebbero senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato.
7. Inoltre, quanto alla situazione del Paese di origine, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, attraverso la consultazione delle fonti informative, aggiornate ed accreditate, anche il profilo della funzionalità del sistema giudiziario penale e carcerario, nello Stato di provenienza del richiedente: fonti che, peraltro, in relazione alla esistenza di un conflitto armato, non sono state idoneamente individuate relativamente all’anno di pubblicazione, essendo stato fatto solo un generico riferimento temporale (“ultimo”) al rapporto EASO.
8. Anche con riguardo al rigetto della richiesta della protezione umanitaria la decisione dei giudici di seconde cure non è condivisibile.
9. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, rilevando che mancava qualsiasi situazione di vulnerabilità soggettiva nella inattendibile storia narrata, laddove invece considerazioni relative ai paesi di transito erano irrilevanti.
10. Tale valutazione non è conforme a quanto precisato da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 24413/21 punto 45) secondo cui, fermo restando che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgersi caso per caso, a tal fine occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di avere raggiunto nel tessuto sociale italiano.
11. Inoltre, va ribadito che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020).
12. Infine, deve osservarsi che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima della partenza, a quella alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, ed anche a quella vissuta anche nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che e’, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (Cass. n. 21522/2021).
13. La Corte territoriale, come detto, non si è attenuta ai principi di cui sopra e avrebbe dovuto comunque procedere alla valutazione, come precisata dai precedenti di legittimità sopra richiamati, prescindendo dalla inattendibilità delle dichiarazioni rese e dalla ritenuta irrilevanza del soggiorno nei Paesi di transito.
14. Alla stregua di quanto esposto, devono essere accolti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, per quanto di ragione, mentre il primo ed il secondo deve essere rigettati. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo per quanto di ragione, rigettati il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021