Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34710 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4853/2020 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DOMENICO SEGALLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3178/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 2550/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 3178 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da B.A., cittadino del Gambia.

2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, di avere vissuto fin dalla tenera età, essendo i genitori divorziati, con la nonna alla cui morte si trasferì presso un fratello di questa; di avere frequentato la scuola per undici anni senza completare gli studi e di essersi inserito nel commercio di oro; aveva, poi, precisato di avere acquistato da una donna di ***** un grosso quantitativo di oro, acquistato con i soldi prestati da due amici; oro che, al momento della lavorazione, aveva scoperto essere blocchi di ferro rivestiti di oro; aveva sottolineato che la donna nel frattempo si era resa irreperibile e che, non potendo restituire il denaro richiesto, si era rifugiato presso un amico; qui era venuto a conoscenza che la sua fidanzata aveva abortito ed era morta e che per tale fatto era stato ingiustamente accusato; aveva deciso, quindi, di fuggire dal paese ed era giunto in Libia, dove era stato anche imprigionato; infine, era arrivato in Italia.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inattendibilità delle dichiarazioni, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), nonché la protezione umanitaria per la mancata allegazione di profili di vulnerabilità e per la insufficienza dello svolgimento di attività lavorative e di volontariato al fine di ritenere attuato un percorso di integrazione sociale.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.A. affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. In via pregiudiziale si denuncia l’illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62 e 72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, per avere fatto parte, in contrasto con le suddette disposizioni, del collegio di appello, un giudice ausiliario.

2. Con il primo motivo si eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale e precostituito per legge, nonché la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c. e R.D. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 110, per avere fatto parte del collegio giudicante un giudice applicato del Tribunale di Venezia, in virtù di un provvedimento della Presidenza della Corte di appello della stessa sede, privo della specializzazione richiesta per la trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento; la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); l’omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 16 dir. N. 2013/327 UE, per avere il Giudice violato, con motivazione estremamente carente, i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori nonché per avere omesso l’esame di un fatto decisivo in ordine alla valutazione di inattendibilità del racconto e delle informazioni del contesto oggettivo e soggettivo rese dal richiedente.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento, il tutto in relazione all’art. 115 c.p. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 dir. N. 2013/327/UE, per avere la Corte omesso di applicare l’art. 14, lett. a e b in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità estrinseca del ricorrente relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria stante il pericolo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto al rischio di pericolo di morte o a trattamenti degradanti ed inumani.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp att. c.p.c.; la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento; la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e l’omesso esame di un fatto decisivo, il tutto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere il giudice valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita di esso richiedente, allegate in giudizio, nonché per avere omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dalle rappresentate condizioni di vita in cui viveva in Gambia dagli elementi offerti comprovanti un percorso di integrazione sociale in Italia e dal trattamento violento subito in Libia, ai fini della concessione della protezione umanitaria.

6. Orbene, la prospettata questione di costituzionalità, formulata a fondamento della eccezione di nullità della sentenza impugnata, è manifestamente infondata, posto che a seguito delle due ordinanze di remissione n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, con le quali questa stessa Corte ha dubitato della conformità della normativa richiamata al dettato costituzionale, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 compresi della L. n. 98 del 2013, “nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32”. La Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Dal che deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, poiché esattamente coincidente con quella appena scrutinata dalla Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza n. 41 del 2021 (cfr. Cass. n. 23208/2021).

7. Il primo motivo è inammissibile.

8. E’ stato affermato (Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 26831/2014) che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

9. Tale impostazione, del resto, è quella adottata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Provvedimento del 23.5.2021 Sezione 4 -Caso IANCU contro Romania – ricorso n. 62915/2017) che ha escluso la violazione dell’art. 6 p. 1 della Convenzione, relativamente alla fattispecie di una sentenza formata dalla presidente dell’organo giudiziario a nome della presidente del collegio che era andata in pensione, proprio per la mancanza di conseguenze concrete sull’esito della causa.

10. Nel caso de quo, il ricorrente si è limitato a denunciare unicamente il fatto che nel Collegio giudicante vi fosse un giudice di Tribunale “a rotazione” applicato in Corte di appello per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione, in virtù di un provvedimento del Presidente della Corte di appello di Venezia concernente tutti i giudici civili dei Tribunali del distretto senza, però, specificare, in concreto, quale pregiudizio avesse subito, da siffatta designazione del Presidente della Corte di appello in relazione alla composizione dell’organo giudicante, nel suo diritto di difesa e di fare valere le proprie pretese.

11. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono invece fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

1. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020; Cass. n. 13257/2020).

2. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

3. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018).

4. Nel caso in esame, come detto, la Corte ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.

5. Avrebbe dovuto, invece, riscontrare quanto dichiarato con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria, i due episodi di cui il richiedente era stato, a suo dire, ingiustamente incolpato (quello della truffa e quello di avere provocato la morte della sua fidanzata, inducendola ad abortire).

6. Tali accertamenti avrebbero senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato e della sussistenza del pericolo di essere vittima di calunnia.

7. Inoltre, quanto alla situazione del Paese di origine, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, attraverso la consultazione delle fonti informative, aggiornate ed accreditate, anche il profilo della funzionalità del sistema giudiziario penale e carcerario, nello Stato di provenienza del richiedente, attesa la anomalia, nella fattispecie in esame, rappresentata dal fatto che lo zio si era autoaccusato di un omicidio che non aveva commesso, senza che fosse stato effettuato alcun valido accertamento sulla esatta ricostruzione dei fatti.

8. Anche con riguardo al rigetto della richiesta della protezione umanitaria la decisione dei giudici di seconde cure non è condivisibile.

9. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, rilevando che non erano state allegate né documentate particolari situazioni di vulnerabilità soggettiva che potessero fondare il riconoscimento della protezione umanitaria e che, quanto allo svolgimento di attività lavorative e di volontariato, ampiamente documentato, il percorso di integrazione, pur se indubbiamente meritorio, non costituiva elemento di per sé sufficiente al fine del riconoscimento della chiesta protezione; inoltre ha ritenuto irrilevante anche il periodo di detenzione, sofferto in Libia, trattandosi di discorso non circostanziato.

10. Tale valutazione non è conforme a quanto precisato da ultimo dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 24413/21 punto 45) secondo cui, fermo restando che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgersi caso per caso, a tal fine occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di avere raggiunto nel tessuto sociale italiano.

11. Inoltre, va ribadito che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020).

12. Infine, deve osservarsi che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima della partenza, a quella alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, ed anche a quella vissuta anche nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che e’, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (Cass. n. 21522/2021).

13. La Corte territoriale, come detto, non si è attenuta ai principi di cui sopra e avrebbe dovuto comunque procedere alla valutazione, come precisata dai precedenti di legittimità sopra richiamati, prescindendo dalla inattendibilità delle dichiarazioni rese e dalla ritenuta irrilevanza del soggiorno nei Paesi di transito.

14. Alla stregua di quanto esposto, devono essere accolti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, per quanto di ragione, mentre il primo ed il secondo deve essere rigettati. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo per quanto di ragione, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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