Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.34713 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21977/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO n. 3, presso lo studio dell’avvocato AMALIA FALCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CARINCI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GORI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA MARAFIOTI;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI ORTI DI TRASTEVERE N. 59, presso lo studio dell’Avvocato BARTOLO DATTOLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato NATALE POLIMENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/09/2014 R.G.N. 183/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1553 del 2013, ha rigettato l’impugnazione proposta da B.M., nei confronti della Regione Calabria e della Provincia di Reggio Calabria, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, n. 376/11, che ha rigettato la domanda con cui il lavoratore aveva chiesto riconoscersi il proprio diritto all’inquadramento nella categoria di dirigente dal mese di aprile 2003, con condanna delle convenute Amministrazioni al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni da demansionamento.

2. Ricorre il lavoratore per la cassazione della sentenza di appello prospettando cinque motivi di ricorso.

3. Resistono con controricorso le Amministrazioni.

4. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente e la Città metropolitana di Reggio Calabria, già Provincia di Reggio Calabria, hanno depositato memoria.

5. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello nel rigettare l’impugnazione ha esposto quanto segue.

Il B., già dipendente del Ministero del lavoro, in servizio presso l’Agenzia per l’impiego della Calabria con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 1999, a seguito del decentramento delle competenze in materia di mercato del lavoro era stato trasferito alla Regione Calabria con decorrenza giuridica 5 agosto 1999 ed economica 1 gennaio 2000.

2. Con Decreto n. 824/14 del 16 marzo 2000 del Dirigente generale del dipartimento “Organizzazione e personale” della Regione Calabria, (e’ precisato nel ricorso che era intervenuta Delib. Giunta Regionale n. 3623 del 1999, che aveva prorogato i contratti a termine del personale dell’Agenzia per l’impiego trasferito ai sensi del D.Lgs. n. 469 del 1997), era stato inserito nel ruolo del personale regionale.

3. Ai sensi dell’art. 14 (rubricato “personale trasferito dallo Stato”) della L.R. n. 5 del 2001, veniva definitivamente trasferito all’Ente locale.

4. Il B. aveva adito il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro in data 18 maggio 2001, per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di dirigente dal 1 gennaio 2000.

Nelle more del giudizio aveva partecipato ad un concorso interno per la copertura di posti di dirigente e, essendo risultato vincitore con Delib. Giunta regionale 15 gennaio 2002, n. 46, era stato inquadrato nella qualifica di dirigente.

5. Il giudizio incardinato dal B. dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria veniva definito con la sentenza n. 3378 del 2002, che dichiarava la nullità del Decreto n. 824/14 del 16 marzo 2000 e del contratto di assunzione a tempo indeterminato conclusosi per facta concludentia (il termine del 31 dicembre 1999, era termine finale che non poteva essere rinnovato o prorogato), con conseguente nullità ab origine di tutti gli atti successivi, compreso il contratto di dirigente.

In esecuzione della sentenza il B. veniva licenziato con D.Dirig. 10 aprile 2003, n. 4457.

6. Il B. aveva appellato la sentenza n. 3378 del 2002 del Tribunale di Reggio Calabria.

7. Nelle more del giudizio di appello era stato riammesso in servizio non come dirigente, ma con inquadramento in D3 con D.Dirig. 19 aprile 2005, n. 6286, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis.

8. Intervenuta la sentenza di appello n. 179 del 2005, che confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con lettera del 17 giugno 2005 il B. comunicava all’Amministrazione di non impugnare tale sentenza, in quanto il Decreto 16 marzo 2000, n. 824, era stato di fatto sostituito della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis, comma 2, chiedendo comunque di essere inquadrato nella qualifica di dirigente conseguita a seguito di concorso interno.

9. Con decreto n. 20952 del 22 dicembre 2005 il B. era stato posto in distacco funzionale presso la Provincia di Reggio Calabria con qualifica D3.

10. Il lavoratore, con ricorso dell’11 dicembre 2008, adiva il Tribunale di Palmi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nella categoria di dirigente, con condanna delle Amministrazioni al pagamento differenze retributive e al risarcimento dei danni da demansionamento.

Il Tribunale rigettava la domanda.

11. La Corte d’Appello confermava le argomentazioni del Tribunale di Palmi che avevano ravvisato un precedente giudicato di rigetto sulla medesima domanda costituito dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria n. 3378 del 2002, confermata in appello con sentenza n. 179 del 2005.

12. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso, premettendo che la vicenda in esame si inserisce nell’ambito del decentramento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, in materia di mercato del lavoro, disposto dal D.Lgs. n. 469 del 1997.

13. Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, c.c., dell’art. 2697,c.c., dell’art. 324 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

13.1. Lamenta in proposito il ricorrente che i giudici di appello hanno rigettato la domanda del B. di inquadramento nella superiore qualifica di dirigente, differenze retributive e risarcimento del danno sull’erroneo presupposto che le stesse fossero precluse dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello n. 179 del 2005, con cui “e’ stata rigettata, fra l’altro, la domanda del B. di inquadramento nella posizione di dirigente in conseguenza della nullità, ex art. 1418 c.c. “del provvedimento datato 16/3/2000 n. 824/14 e la nullità del contratto di assunzione a tempo indeterminato conclusosi per facta condudentia, ossia mediante accettazione, da parte dei ricorrenti, per comportamento concludente, del Decreto 6 marzo 2000. Viene meno, quindi, il fondamento dell’azione dei ricorrenti, in considerazione della caducazione – per il principio della radicale inefficacia dei negozi nulli – dei provvedimenti successivi che nei predetti atti nulli trovano il loro presupposto, vale a dire di quegli atti che presuppongono la protrazione del rapporto di lavoro oltre il 31 dicembre 1999”.

Prosegue il ricorrente esponendo che la Corte d’Appello, richiamando in toto il ragionamento del primo giudice, si è limitata a statuire: “poiché la sentenza n. 3378/02 del GL Reggio Calabria ha dichiarato la nullità, per contrasto con le norme imperative di legge, dell’atto di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del B., concretizzatosi nel D.D.G. n. 824/14 del 16 marzo 2000, con conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi che in questo decreto avevano trovato il loro necessario presupposto, la domanda proposta dall’appellante è destituita di fondamento”.

13.2. Il ricorrente contesta tali statuizioni perché apoditticamente presuppongono l’esistenza di una connessione tra i due giudizi, tale da impedire al giudice adito ogni cognizione sulle domande avanzate dal B..

13.3. Dopo avere ricordato le disposizioni e i principi giurisprudenziali di legittimità e della CGUE in materia di giudicato e di giudicato esterno civile, nonché l’art. 6 della CEDU, il ricorrente pone in evidenza come ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, occorre raffrontare la statuizione oggetto di giudicato (sentenza della Corte d’Appello n. 175 del 2005) con l’oggetto del processo in cui il giudicato dovrebbe fare stato.

Quindi riporta e ripercorre la motivazione della sentenza di appello n. 175 del 2005 e prospetta che l’oggetto del presente giudizio verte su un atto diverso rispetto a quello annullato, e che nella specie vi era stata la sopravvenienza del fatto costitutivo del diritto successivamente azionato, di talché non poteva trovare applicazione il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Il ricorrente assume un’erronea ricostruzione della fattispecie da parte della Corte d’Appello, che avrebbe anche tralasciato l’intervenuta comunicazione all’Ente locale di rinuncia all’impugnazione della sentenza n. 179 del 2005.

Le domande proposte con il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Palmi erano state introdotte in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro, e a prescindere dalla sentenza della Corte d’Appello n. 179 depositata il 25 marzo 2005, passata in giudicato.

Con Decreto n. 6286 del 19 aprile 2005, veniva disposta la continuità del passaggio del B. dallo Stato alla Regione e confermata la posizione giuridica D3 a partire dal 1 gennaio 2000 e la pregressa anzianità di servizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.

13.4. Il ricorrente, quindi, richiama il giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato concluso con la sentenza n. 03217 del 2013, svolgendo ulteriori considerazioni nella memoria circa la rilevanza del giudicato formatosi nel giudizio amministrativo.

14. Il motivo di ricorso non è fondato.

14.1. Occorre premettere, come si evince dalla sentenza di appello e come esposto dal ricorso per cassazione (v., in particolare, pagg. 8, 9 e 23) che la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto la rivendicazione del superiore inquadramento come dirigente dall’aprile 2003, nonché delle differenze retributive e del risarcimento dei danni da demansionamento.

Dall’excursus delle vicende che hanno interessato la posizione professionale del B. (v., tra l’altro, pag. 4 del ricorso), si rileva, in particolare, che nell’aprile del 2003, con Decreto del 10 aprile 2003, n. 4457, il Dirigente generale della Regione Calabria dava esecuzione alla sentenza n. 3378 del 2002 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato la nullità del rapporto di lavoro tra l’ente Regione Calabria e il B. e conseguentemente la nullità ab origine di tutti gli atti, compreso l’incarico dirigenziale, e procedeva al licenziamento del ricorrente.

Interveniva, successivamente, il Decreto 9 giugno 2004, n. 8652, che, considerando che la sentenza di primo grado non poteva intendersi esecutiva, nonché per evitare disparità di trattamento, disponeva la revoca del licenziamento e il ripristino del rapporto di lavoro, con inquadramento in D3.

Dopo la sentenza di appello n. 179 del 25 marzo 2005, interveniva il Decreto 19 aprile 2005, n. 6286, che confermava la posizione giuridica in D3 dal 1 gennaio 2000 e la pregressa anzianità di servizio, per effetto della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis.

Dunque l’originario rapporto di lavoro a tempo indeterminato dichiarato nullo dalla sentenza della Corte d’Appello 179 del 2005 passata in giudicato, che veniva interrotto con il licenziamento del 2003 e ripristinato nel 2004, non attribuendo l’Amministrazione efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado, veniva ripristinato in via definitiva con l’originaria decorrenza e con l’inquadramento in D3 con il Decreto n. 8652 del 2004.

Il ricorrente con lettera del 17 giugno 2005 faceva presente di accettare la cessazione della materia del contendere che ad avviso della Regione avrebbe avuto luogo, rinnovando la richiesta di inquadramento dirigenziale.

Avverso la sentenza n. 179 del 2005, il B. non interponeva ricorso per cassazione, e neppure le Amministrazioni.

14.2. Tanto premesso si osserva quanto segue.

La sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo v. Cass. n. 2955 del 2013, Cass. n. 18254 del 2014).

Nella specie, quindi il giudicato si è formato sulle statuizioni della sentenza n. 179 del 2005 che, come è pacifico tra le parti (pag. 6, punto A. 18 del ricorso del B., pag. 5 del controricorso della Provincia di Reggio Calabria, pag. 4 del controricorso della Regione Calabria), ha confermato la statuizione della sentenza di primo grado.

Al giudicato così formatosi fa riferimento la Corte d’Appello là dove afferma (v. in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza di appello n. 1553 del 2013) che “diversamente da quanto dedotto dall’appellante, non può escludersi la sussistenza dell’autorità di giudicato di una sentenza non impugnata o quanto meno valutare diversamente l’efficacia preclusiva di tale pronuncia, in considerazione del comportamento assunto dalla Regione Calabria che ha riammesso in servizio il lavoratore con il Decreto n. 6286 del 2005, posizione D3, che lo avrebbe indotto a non proporre ricorso per cassazione. Il giudice è tenuto ad osservare quanto deciso con una sentenza ormai passata in giudicato” come aveva affermato correttamente il Tribunale di Palmi.

14.3. Va ricordato che l’efficacia del giudicato “esterno” presuppone necessariamente l’identità del petitum e della causa petendi, nonché delle parti dei due giudizi (v. Cass. n. 15817 del 2021).

Pertanto, non può rilevare nella fattispecie in esame come giudicato esterno, come invece eccepito nella memoria, quello formatosi rispetto al giudizio deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3217 del 2013, vertente (come si legge nella medesima sentenza) sull’annullamento del D.Dirig. 31 dicembre 2001, n. 14884, del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto l’approvazione degli atti della commissione giudicatrice del concorso interno per n. 63 posti di dirigente regionale, relativamente all’Area tecnica per la quale erano stati riservati n. 18 posti, a cui fa riferimento il ricorrente, in cui il B. sarebbe stato convenuto in giudizio come controinteressato da altro lavoratore che agiva in giudizio nei confronti della Regione Calabria, attesa la non coincidenza di tali elementi.

14.4. In quanto provvisto di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti, il giudicato esterno va assimilato agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 preleggi e segg., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (Cass., n. 24162 del 2017, n. 30838 del 2020, n. 21823 del 2021).

Ai fini dell’interpretazione del giudicato, poi, va ribadito il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (cfr., Cass., n. 21165 del 2019, n. 769 del 2014; Cass. n. 24749 del 2014).

14.4. Nel caso di specie, è pacifica tra le parti la statuizione di conferma, ad opera della sentenza della Corte d’Appello n. 179 del 2005, della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria che dichiarava la nullità del Decreto 16 marzo 2000, n. 824, del contratto di assunzione a tempo indeterminato e la caducazione dei provvedimenti successivi che nei predetti atti nulli trovavano il loro presupposto e cioè che presupponevano la protrazione del rapporto di lavoro a termine oltre il 31 dicembre 1999.

Il ricorrente riporta nel ricorso la motivazione della sentenza n. 179 del 2005, il cui contenuto testuale non costituisce oggetto di contestazioni.

14.5. Si tratta, dunque, di stabilire, alla luce dei richiamati principi, se la Corte d’Appello di Reggio Calabria, nella prima sentenza n. 179 del 2005, di cui si è fatta menzione, ha adottato una decisione che copre anche le domande proposte nell’odierno giudizio.

14.6. Orbene, dalla motivazione della pronuncia di appello n. 179 del 2005 di conferma della sentenza di primo grado, trascritta in particolare alle pagine del ricorso 15-20, risulta che la Corte d’Appello ha affermato che “allorché in data 16 marzo 2000, con decreto in pari data e recante il numero 824/14, il Dirigente generale della Regione Calabria inserì nei ruoli organici dell’Ente il B. e il (…), di fatto trasformando il loro rapporto di lavoro a termine (già scaduto il 31 dicembre 1999) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, egli ha compiuto atto contrario ad una serie di norme imperative di legge, e cioè oltre allo specifico combinato disposto della L. n. 448 del 1998, art. 80 e del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 7 (il cui contenuto è stato già esaminato), anche alla norma di carattere generale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 2, a tenore del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione per l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti i lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.

“Il contrasto con le citate norme imperative di legge, dell’atto negoziale di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui si è concretizzato il DDG n. 824/14, ne ha determinato, ai sensi dell’art. 1418 c.c., la nullità che, di conseguenza travolge anche i successivi atti che in quel decreto hanno trovato il loro necessario presupposto”.

La Corte d’Appello con la sentenza n. 175 del 2005 ha, altresì, escluso sia che la pretesa degli attori potesse trovare fondamento nella L.R. n. 5 del 2001, sia l’applicabilità alla fattispecie della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis, in quanto detta norma presupponeva il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui doveva intendersi anche la normativa statale delineata nel D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 7 e della L. n. 448 del 1998, art. 80.

In proposito si può ricordare che l’art. 7, comma 1, lett. a), prevedeva “trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l’impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro”.

14.7. La sentenza di appello n. 179 del 2005, con la statuizione di conferma della sentenza di primo grado, ha accertato la nullità del rapporto di lavoro instaurato con il Decreto n. 824/14 e degli atti successivi che in esso hanno avuto fondamento, atteso che la scadenza, non prorogabile né rinnovabile, del contratto a termine del B. al 31 dicembre 1999 costituiva “sbarramento temporale” che concerneva non solo “il rapporto contrattuale tra le Agenzie per l’impiego ed il relativo personale, ma anche quello instauratosi tra quest’ultimo e le Regioni”.

14.8. Tale giudicato esterno è posto correttamente dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione oggetto del presente ricorso per cassazione.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 1553 del 2013, ha affermato infatti che il B. non poteva chiedere l’inquadramento superiore, mancando il presupposto della regolare costituzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione.

Ciò in ragione della nullità del Decreto 824/14 del 2000, che aveva costituito condizione per la partecipazione al concorso interno, e del D.Dirig. 19 aprile 2005, n. 6286.

14.9. Il ricorrente deduce, in particolare, un’erronea applicazione dei principi sul giudicato esterno, in quanto il Decreto n. 6286 del 2005, sarebbe intervenuto successivamente alla sentenza 179 del 2005.

Tale assunto deve essere disatteso, come gli altri profili di censura del motivo di ricorso.

14.10. Nella specie, la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda del B. ha fatto corretta applicazione della disciplina e della giurisprudenza in materia di giudicato esterno.

Ed infatti, la sentenza 179 del 2005, nel confermare la sentenza di primo grado ha affermato che alla data del 16 marzo 2000, allorché veniva adottato il Decreto n. 824/14, il rapporto di lavoro a termine del B. che veniva di fatto trasformato in rapporto a tempo indeterminato, era già scaduto il 31 dicembre 1999: a ciò conseguiva la nullità del decreto su cui fondava per facta concludentia l’atto negoziale di costituzione del rapporto di lavoro, nullità che travolgeva gli atti successivi che in quel decreto avevano il loro necessario presupposto.

La Corte d’Appello con la sentenza n. 179 del 2005 ha, altresì, accertato la non sussumibilità della posizione del B. nell’ambito di applicazione, oltre che della L. n. 5 del 2001, della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis.

Come espone lo stesso ricorrente, dopo che il lavoratore era stato licenziato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, il rapporto di lavoro veniva ripristinato e poi confermato con il Decreto n. 6286 del 2005 – sulla cui base, in particolare, il lavoratore chiede l’inquadramento superiore – che, come si legge nel ricorso (pag. 6) sanciva la continuità del passaggio dallo Stato alla Regione, confermava per effetto della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis, la posizione giuridica D3 a partire dal 1 gennaio 2002 e la pregressa anzianità.

Di talché, come afferma la Corte d’Appello, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la qualifica dirigenziale dal mese di aprile 2003, non poteva essere accolta in ragione del giudicato creatosi sulla nullità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi per effetto del Decreto n. 824/14 del 2000, e degli atti successivi che in quest’ultimo trovavano fondamento, tra cui l’inquadramento quale dirigente per superamento del concorso interno, che presupponeva la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro, nonché il Decreto n. 6286 del 2005, atteso l’accertamento – effettuato con la sentenza n. 179 del 2005 – della non sussumibilità della posizione del B. nella previsione della L.R. n. 18 del 2004, art. 10-bis.

14.11. L’art. 10-bis, prevede al comma 2: “Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui alla tabella del D.P.C.M. 5 agosto 1999, proveniente dall’Agenzia dell’Impiego di cui alla L.R. 19 febbraio 2001, n. 5, art. 14, è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente c.c.n.l. del Compartimento Regioni-Autonomie Locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente”.

La Corte d’Appello con la sentenza n. 179 del 2005, con motivazione che si salda in un più articolato iter logico giuridico con la affermata inapplicabilità della suddetta disposizione alla posizione professionale del B., ha statuito (v. pag. 17 del ricorso, che riporta la motivazione della sentenza) che “il D.P.C.M. 5 agosto 1999 (atto di natura meramente regolamentare) va letto nella sua interezza e nel necessario raccordo con il D.Lgs. n. 469 del 1997, del quale costituisce importante momento di attuazione con tale ultima disposizione, avente valore ed efficacia di atto di formazione primaria, si è introdotto, come già detto, il principio del trasferimento alle Regioni mediante il sistema della cessione dei contratti in corso e con l’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – di tutto il personale in servizio presso le stesse predette Agenzie e assunto con contratto di diritto privato fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, inoltre lo stesso D.P.C.M. 5 agosto 1999, all’art. 3, significativamente riguardante la “successione nei contratti”, stabilisce “il trasferimento dei contratti in corso alla data di cui al D.P.C.M. 9 ottobre 1998, art. 9, avviene, previo consenso delle parti interessate mediante contratto di cessione da stipularsi entro sessanta giorni”, facendo espresso riferimento agli stessi contratti menzionati dal su riportato testo dell’art. 9 del D.P.C.M. del 1998, ossia a quelli in relazione ai quali il subingresso della Regione avviene solo fino alla scadenza degli stessi contratti.

Ne consegue, pertanto, che con il D.P.C.M. 5 agosto 1999, si è stabilita, con decorrenza dal 1 luglio 1999, solo la cessione in favore della Regione Reggio Calabria del contratto di lavoro del personale assunto come esperto presso le Agenzie per l’impiego, cessione che, come nel caso del B. (…), non poteva oltrepassare il limite temporale della scadenza del relativo contratto a termine inderogabilmente fissato, in base al combinato disposto della L. n. 448 del 1998, art. 80 e del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 7, al 31 dicembre 1999".

Dunque la Corte d’Appello con la sentenza n. 179 del 2005 ha accertato che il rapporto di lavoro a tempo determinato del B. era cessato al 31 dicembre 1999, senza che la cessione dello stesso potesse incidere su tale scadenza differendola, e ciò determinava non solo la nullità del Decreto n. 824/14 del 2000, ma anche la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 10-bis, che come si è visto costituisce il presupposto del Decreto n. 8269 del 2005, che ha inteso ripristinare dal 1 gennaio 2000 il rapporto di lavoro dichiarato nullo dalla sentenza n. 179 del 2005, sia quanto all’inquadramento D3 che alla qualifica dirigenziale.

14.12. La Corte d’Appello, con la sentenza n. 1553 del 2013, ha fatto riferimento, nel più ampio contesto del richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, alle argomentazioni poste dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 179 del 2005 a fondamento delle statuizioni su cui si è formato il giudicato.

14.13. Entrambi i giudizi, proposti dal B. nei confronti della Regione Calabria e della Provincia di Reggio Calabria, vertono sulla domanda di accertamento del diritto alla qualifica dirigenziale, sia pure per un diverso arco temporale, differenze retributive e danni, nel primo giudizio sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex Decreto n. 824/14 del 2000, nel secondo giudizio sul presupposto del complesso delle vicende e del Decreto n. 6286 del 2005 adottato ex L.R. n. 18 del 2004.

Il giudicato formatosi con la sentenza di appello n. 179 del 2005 sull’accertamento che costituisce presupposto necessario delle domande proposte in entrambi i giudizi, mancanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato in difetto delle condizioni previste dalla legislazione statale e regionale (L.R. n. 5 del 2001 e L.R. n. 18 del 2004), correttamente è stato posto dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 1553 del 2013, a fondamento del rigetto della domanda del lavoratore.

14.14. Il riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla sentenza precedentemente emessa tra le stesse parti trova, dunque, giustificazione nell’identità della vicenda sostanziale da cui trae origine il presente giudizio, avente ad oggetto una domanda analoga a quella rigettata dalla predetta sentenza, fondata sugli stessi fatti materiali dedotti a sostegno di quest’ultima, che hanno costituito oggetto di accertamento nel relativo giudizio.

Esso risulta pertanto conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, nell’ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., SS.UU., n. 13916 del 2006, Cass., n. 25269 del 2016, Cass., n. 11600 del 2018, Cass., n. 27304 del 2018, e Cass., n. 6091 del 2020).

14.15. Quanto al dedotto intervento di un accordo transattivo, va osservato che la statuizione della Corte d’Appello sulla non incidenza delle manifestazioni di volontà delle parti in merito al giudicato, non è adeguatamente contestata con la prospettazione di specifiche deduzioni circa la violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione degli atti negoziali in cui tale accodo si sarebbe sosta nziato.

15. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 416,418 e 112 c.p.c., sulla decadenza e inammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta in primo grado, di annullamento del Decreto n. 6286 del 2005, con conseguente vizio di ultrapetizione, nonché omessa pronuncia sulla domanda del ricorrente di annullamento della Det. Dirig. n. 130 del 2011, della Provincia di Reggio Calabria.

Espone il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Palmi, erroneamente confermata dalla Corte d’appello, avrebbe erroneamente pronunciato sulla domanda riconvenzionale della Provincia di Reggio Calabria dichiarando la nullità del Decreto n. 6286 del 2005, con cui il B. era stato reintegrato nel servizio con la posizione giuridica D3.

16. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, la tardività della domanda riconvenzionale è irrilevante perché la nullità del citato Decreto n. 6286 del 2005 ben poteva farsi valere anche soltanto in via di eccezione, eccezione che, essendo rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c., si sottrae al termine decadenziale dell’art. 416 c.p.c..

Quanto alla dedotta omessa pronuncia circa il Decreto n. 130 del 2011, la mancata circostanziata indicazione del contenuto dello stesso non consente alla Corte di svolgere il giudizio di rilevanza della censura.

17. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione falsa applicazione di norme di diritto sull’inquadramento del ricorrente nella categoria di dirigente e sul danno da demansionamento.

Assume il ricorrente di aver conseguito la qualifica di dirigente a seguito del summenzionato concorso interno.

18. Tale motivo di ricorso non è fondato in ragione delle argomentazioni già svolte nella trattazione del primo motivo di ricorso.

19. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. E relativo alle ulteriori richieste istruttorie concernenti i diversi profili di danno.

20. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per mancata pronuncia sui profili risarcitori.

21. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, vanno rigettati perché presupporrebbero l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, che sono invece da rigettarsi in forza delle considerazioni sopra svolte.

22. In conclusone, il ricorso deve essere rigettato.

23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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