Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34714 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10396/2020 proposto da:

L.L., Z.T., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano n. 82, presso lo studio dell’avvocato Avagliano Alessandro, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pattarello Stefania, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A., nella qualità di tutore del minore Z.F., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Spampatti Lucio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

B.C.: nella qualità di curatore speciale del minore, F.W.: quale padre del minore, Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, Z. Angela: quale madre del minore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’Appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore Z.F..

L’appello principale era stato proposto da Z.T., padre di Z.A., madre del minore e da L.L., compagna convivente di Z.T.. I genitori del minore avevano proposto appello incidentale.

1.1. La corte territoriale, a sostegno della pronuncia, ha, in primo luogo, ripercorso l’accertamento svolto dal Tribunale per i minorenni, evidenziando che entrambi i genitori avevano manifestato gravi carenze in quanto la madre era tossicodipendente in terapia ed il padre F.W. era segnalato per violenze e maltrattamenti nei confronti della madre. Ugualmente inadeguato era stato ritenuto Z.T. mentre l’unica persona in grado di essere una risorsa per il minore si era rivelata L.L.. La più recente relazione del 25/11/2019 aveva confermato la valutazione negativa sopra illustrata, rilevando che non vi erano stati contatti né richieste da parte dei genitori biologici mentre il nonno Z.T. e la compagna L.L. avevano continuato ad incontrare in forma protetta la sorella del minore che Z.A. aveva avuto con altro partner. Nella nota del 20/2/2020 inviata dal Consultorio familiare presso la ASL n. 6, è stato evidenziato che nei due anni e mezzo di inserimento nella famiglia affidataria la situazione del minore si era evoluta in termini positivi.

1.3 Con decreto n. 10/2/2018 la Corte d’Appello ha confermato l’affidamento etero familiare del minore con interruzione di ogni rapporto sia con i genitori sia con i rispettivi nuclei familiari.

1.4 La Corte d’Appello ha ritenuto ancora validi i rilievi svolti nel predetto decreto, evidenziando che non erano state rappresentate circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento interinale tali da giustificare una modificazione del regime vigente: in particolare, esaminate tutte le figure adulte si è pervenuti alla conclusione che soltanto L.L. è risultata in grado di prendersi cura del minore ma è priva di rapporti di parentela con lo stesso e, di conseguenza, non può avere alcun potere o responsabilità giuridicamente rilevante.

1.5 In questo quadro la Corte ha rigettato anche la richiesta subordinata di Z.T. e L.L. di revoca della sospensione dei rapporti tra loro ed il nipote perché non devono essere introdotti elementi che compromettano il percorso di ricostruzione familiare ormai avviato in modo stabile e proficuo ad esclusivo beneficio del minore.

1.6 I minore può tuttavia continuare gli incontri con la sorella minore nell’ordine indicativo di due al mese.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Z.T. e L.L., accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso il tutore del minore.

3. Nel primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato per quanto riguarda la valutazione di inidoneità dei ricorrenti, riferita come fondata su valutazioni datate due anni prima della decisione.

4. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine all’istanza formulata anche dal P.G. di disporre una consulenza tecnica d’ufficio sulle capacità vicarianti di L.L. e Z.T..

5. Con il terzo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione delle attuali condizioni psico fisiche del minore e dell’effettiva incidenza sullo sviluppo della personalità del minore del supporto e della relazione instaurata con i nonni.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 336 c.c., per non essere stato ascoltato il minore.

7. La parte controricorrente ha dedotto preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di L.L., in quanto non parente entro il quarto grado del minore.

7.1 L’eccezione è fondata. La L. n. 184 del 1983, art. 12, stabilisce espressamente che il Tribunale per i minorenni è tenuto ad indagare in relazione all’esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, al fine di verificare la concreta possibilità di un affidamento dello stesso all’interno del nucleo familiare di origine nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 1 della medesima legge. La condizione fattuale costituita dall’esistenza di rapporti significativi può essere valutata anche alla stregua della disponibilità e dalla collaborazione dimostrata dai parenti entro il quarto grado nell’organizzazione degli incontri con il minore nel caso quest’ultimo sia stato allontanato dai genitori biologici in tenera o tenerissima età.

7.1 La ratio della norma si coglie nell’incipit dell’art. 1, della legge, nel quale è affermato solennemente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, senza che una soluzione diversa possa essere giustificata per ragioni “di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento” (art. 1, comma 3) e non prima di aver posto in essere misure di sostegno delle criticità riscontrate nell’ambito del nucleo genitoriale originario. Il legislatore ha dato rilievo preminente, ancorché non assoluto, nella formulazione della norma, al diritto del minore alla costruzione di un’identità coerente con il nucleo familiare e relazionale all’interno del quale è nato, valorizzando in funzione della rilevanza della famiglia di origine le figure parentali idonee ad assumere una funzione vicariante. La predeterminazione del grado di parentela e la limitazione ad alcune categorie di parenti della funzione indicata nella L. n. 184 del 1983, artt. 11,12 e 13, non contrasta con il rilievo di pari grado attribuito al diritto del minore alla continuità affettiva e relazionale, riconosciuto di recente dalla Corte Costituzionale (sent. n. 272 del 2017) anche in funzione di necessario bilanciamento del cd. favor veritatis, nelle azioni volte alla costituzione o demolizione degli status genitoriali, dal momento che la limitazione legislativa ha la funzione specifica di ampliare, oltre al nucleo genitoriale in senso stretto, il perimetro familiare all’interno del quale deve essere svolta la rigorosa e doverosa indagine a carico del Tribunale per i minorenni, prima di dichiarare lo stato di abbandono che giustifica l’adottabilità. Ne consegue che la predeterminazione normativa del grado di parentela è stata del tutto ragionevolmente fissata sulla base di una valutazione probabilistica delle figure parentali più frequentemente coinvolte nella relazione con il minore (nonni e fratelli e sorelle dei genitori), tenuto conto della necessità di svolgere efficacemente e celermente le indagini necessarie, in quanto necessitate da una sopravvenuta condizione di grave criticità della condizione del minore tale da giustificare, nella maggioranza dei casi una collocazione quanto meno temporanea fuori dell’ambiente genitoriale ed all’interno del sistema pubblicistico di protezione del minore, secondo quanto imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 comma 2.

7.2 La definizione del grado di parentela, pertanto, è esclusivamente finalizzata a determinare l’ambito soggettivo delle indagini del Tribunale per i minorenni relativamente al rinvenimento all’interno della famiglia di origine di figure vicarianti e a definire, conseguentemente, la legittimazione processuale delle parti del procedimento destinato all’accertamento della condizione di abbandono del minore. La capacità educativa e affettiva di soggetti che ancorché formalmente non rientranti nel nucleo parentale previsto dalla legge, ne fanno parte sul piano dell’effettività e sono in grado di stabilire (o hanno già stabilito) rapporti significativi con il minore, riveste, tuttavia, un rilievo primario nel presente giudizio sotto due profili. Nell’esame che deve compiere il giudice del merito del preminente interesse del minore, è necessario verificare, in primo luogo, se la definitiva recisione dei rapporti con figure significative sul piano affettivo e relazionale strettamente collegate ai parenti giuridicamente qualificati corrisponda al preminente interesse del minore. Non è sufficiente a sostenere questo doveroso accertamento, la verifica delle condizioni del minore nella famiglia affidataria senza alcuna comparazione con la relazione del minore con le figure vicarianti che hanno dimostrato in via effettiva la propria disponibilità a rivestire tale ruolo. All’interno di questa indagine deve essere dato rilievo centrale alla costruzione di un nucleo familiare ancorché con soggetti non identificabili come formalmente legittimati a partecipare al processo perché estranei alla linea di parentela.

7.4 Così circoscritta la funzione della delimitazione legislativa delle parti del procedimento di adottabilità, se ne può escludere l’incompatibilità sia con i principi costituzionali di tutela del minore che con il diritto alla vita familiare ex art. 8 Cedu, secondo la declinazione offerta dalla Corte Edu, rimanendo centrale l’indagine sulla necessità e la corrispondenza effettiva al preminente interesse del minore della recisione dei legami con tutte le figure relazionali significative od adeguate riconducibili al suo nucleo familiare di provenienza.

8. L’applicazione dei principi esposti conduce alla formale dichiarazione del difetto di legittimazione attiva di L.L. ed all’accoglimento del ricorso proposto da Z.T. nei limiti di cui in motivazione.

9. I motivi, da esaminare unitariamente, salvo l’ultimo relativo all’ascolto del minore, evidenziano la radicale carenza d’indagine e giustificazione motivazionale della valutazione negativa del ricorrente, genitore della madre del minore, come figura vicariale cui affidare il minore.

9.1 La Corte d’Appello fonda la propria valutazione esclusivamente richiamando un proprio provvedimento interinale del 2018, peraltro limitato alla conferma della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ed all’affidamento eterofamiliare. La motivazione della conferma della situazione cristallizzata al 2018 è meramente apparente e non tiene conto del diverso contenuto ed effetti del provvedimento richiamato per relationem, sul rilievo dell’insussistenza di circostanze sopravvenute tali da giustificare una revisione del giudizio. Nessuna indicazione, tuttavia, viene fornita, relativamente ai fatti valutati come recessivi né viene svolta alcuna indagine in relazione a due elementi di peculiare rilievo. Il primo riguarda il nucleo familiare del nonno materno e la partecipazione diretta alla cura del minore della compagna L.L., ritenuta del tutto adeguata a tale funzione. La conclusione della Corte d’Appello sul ricorrente, oltre ad essere priva di motivazione esplicita, seguente ad un esame attuale dell’attitudine e capacità vicariante di Z.T., ne ha ritenuto l’inidoneità isolatamente e senza tenere in alcun conto la disponibilità e le capacità di L.L., ignorando la situazione di stabilità relazionale e familiare con la quale il minore avrebbe potuto interagire in diverse modulazioni. Il secondo elemento riguarda la radicale parzialità della valutazione del preminente interesse del minore, considerato soltanto in relazione alla valutazione positiva del periodo trascorso con la famiglia affidataria ma senza alcuna indagine relativa alle conseguenze sul suo sviluppo psico fisico della recisione della relazione con il nucleo formato dal nonno materno e la sua compagna. Tale nucleo, peraltro, è stato positivamente valutato quanto alla prosecuzione del rapporto e del legame affettivo con la sorella più piccola del minore, senza che tale aspetto sia stato considerato o posto in correlazione critica con l’opposta conclusione quanto al piccolo Fares. Fondatamente, pertanto, i ricorrenti censurano, in particolare l’omesso accoglimento della richiesta di consulenza psicologica valutativa dell’attitudine e delle capacità vicarianti del nucleo familiare costituito dal nonno materno e dalla sua compagna nonché dell’eventuale pregiudizio conseguente alla recisione di questa relazione (in contrasto con la conservazione del legame con la sorella minore) per lo sviluppo della personalità del minore.

9.2 Solo all’esito di questa rigorosa indagine avrebbe potuto formularsi una valutazione adeguata dell’interesse del minore a conservare la situazione attuale di recisione di qualsiasi rapporto con il nucleo familiare costituito dai ricorrenti e di dichiarare conseguentemente la sua adottabilità od invece di verificare, previa revoca di essa, percorsi diversi, oggetto di diversi procedimenti, quali la prosecuzione dell’affidamento eterofamiliare o un modulo adottivo estraibile dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, che potesse coinvolgere i ricorrenti, all’esito delle indagini previste dal regime giuridico di questo istituto.

10.In conclusione i primi tre motivi devono essere accolti nei limiti di cui in motivazione. Il quarto motivo è assorbito.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito perché proceda all’accertamento omesso così come indicato nei paragrafi 9.1 e 9.2. e alla statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva di L.L. Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese processuali del presente giudizio. In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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