LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22003/2015 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Vito Giuseppe Galati n. 100/C, presso lo studio dell’avvocato Enzo Giardiello, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Antonio Cillo.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 05, n. 4093/05/15, depositata il 06/05/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal consigliere Dott. Guida Riccardo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A.M. ha proposto ricorso con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania (sezione di Salerno) che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, a fini L.R.p.e.f., per il periodo d’imposta 2006, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso (in data 13/06/2006) di un terreno edificabile, assoggettato a tassazione separata, sulla base della rettifica del valore di mercato del bene immobile ai fini dell’imposta di registro, cui aveva aderito il cessionario/acquirente – in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.
2. La C.T.R. ha ritenuto che la rettifica del valore di cessione del terreno, ai fini dell’imposta di registro, cui ha aderito l’acquirente, è prova presuntiva sufficiente della plusvalenza non dichiarata e che, nella specie, i documenti prodotti dal contribuente (contratto di compravendita, fideiussione bancaria, estratto conto attestante un bonifico), non siano idonei a vincere tale presunzione perché (cfr. pag. 6 della decisione) “privi di valenza probatoria univoca”.
3. Con istanza datata 25/10/2021 il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio, in ragione del fatto che, in pendenza del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato ed ha disposto lo sgravio dell’iscrizione a ruolo del debito tributario. All’istanza è allegata documentazione di riscontro.
4. Il venire meno, in capo al ricorrente, dell’interesse al ricorso, desumibile dalla sua richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ne determina l’inammissibilità.
5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della peculiarità della dinamica processuale.
6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (argomento ex Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021