LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22599/2014 proposto da:
C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
B.F., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO DE ANGELIS;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 587/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/07/2014 R.G.N. 734/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sent. n. 587/2014, depositata l’8 luglio 2014, la Corte di appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accertato il diritto di Luca Fibbi e di altri ricercatori assunti a tempo indeterminato in virtù della procedura prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519 e segg.) a ottenere il computo dell’anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati con il C.N.R. anteriormente alla stabilizzazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche con unico motivo, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso;
rilevato:
che con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 70/1999/CE e dell’allegato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 520 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nonché violazione e falsa applicazione di varie norme dei Contratti collettivi nazionali del Comparto Ricerca, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il regime previsto dalla contrattazione collettiva per le categorie del ricercatore a termine e del ricercatore a tempo indeterminato non disattende la normativa UE, essendo la diversità di trattamento tra le stesse ampiamente giustificata da “ragioni oggettive”, alla luce delle peculiarità del settore tali da escludere l’esistenza, in capo al lavoratore a tempo determinato, del diritto ad una progressione economica nel senso statuito dalla Corte territoriale;
osservato:
che il motivo è infondato;
– che questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dei dipendenti C.N.R. e di altri enti di ricerca, affermando il principio di diritto, al quale si intende ora dare continuità, secondo il quale “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex L. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto un quinquennio di anzianità pre-ruolo ad una lavoratrice assunta dal CNR a seguito di procedura di stabilizzazione, avendo accertato che le mansioni svolte, sia prima che dopo il collocamento in ruolo, erano state sempre quelle di ricercatore, ancorché le prime svolte in una fase formativa)”: Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020;
– che a tale principio si è uniformato il precedente della Corte territoriale richiamato nella motivazione della sentenza impugnata;
– che, inoltre, la Corte ha rilevato come la parte datoriale nella memoria di costituzione in primo grado, a fronte della deduzione dei ricorrenti di avere svolto identiche mansioni nel corso del rapporto a termine e nel corso del rapporto stabilizzato, avesse eccepito la diversità dei compiti senza, tuttavia, dotare l’eccezione di alcun contenuto concreto, risultando, pertanto, del tutto condivisibile l’accertamento del primo giudice, che aveva ritenuto non contestata l’identità delle mansioni svolte dai ricorrenti anteriormente alla intervenuta stabilizzazione e successivamente alla stessa: accertamento, questo, della Corte di appello (come già del Tribunale di Firenze) che non risulta investito da specifica censura con il motivo in esame;
ritenuto:
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, Roma nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021