Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34723 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5396/2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO TRAPANESE;

– ricorrente principale –

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 709/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 305/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento del ricorso di Trenitalia s.p.a. ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da V.F. che si era doluto della mancata applicazione della ritenuta IRPEF agevolata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, sulla somma corrisposta dalla datrice di lavoro nel 2004 a titolo di incentivo all’esodo ed aveva chiesto pertanto la condanna al pagamento della somma di Euro 2.446,57 a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale conseguente all’errata trattenuta operata.

2. La Corte territoriale confermata la giurisdizione del giudice ordinario ha accertato la natura retributiva del credito azionato dal lavoratore, trattandosi di minor somma erogata dalla parte datoriale per effetto dell’erroneo calcolo della trattenuta IRPEF e, conseguentemente, ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale del credito che, alla data del 9.11.2011 quando era stata inviata dal V. la lettera raccomandata, era già maturata.

3. Per la cassazione ricorre V.F. che articola un unico motivo al quale resiste con controricorso Trenitalia s.p.a. che propone ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Il ricorrente V. ha depositato memoria illustrativa in vista della decisione della controversia poi nuovamente fissata per l’odierna Adunanza camerale.

CONSIDERATO

Che:

4. Con un unico motivo di ricorso V.F. denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia ravvisato nella natura retributiva del diritto azionato. Inoltre, deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..

4.1. Espone il ricorrente che con il ricorso introduttivo non si era doluto del pagamento dell’incentivo all’esodo in misura inferiore al dovuto. La somma concordata era stata erogata nella quantità lorda e secondo i tempi stabiliti. Piuttosto si era dedotto che per effetto dell’assoggettamento a tassazione IRPEF, in misura maggiore rispetto a quella dovuta ed in violazione del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 19, comma 4 bis, ratione temporis applicabile, si era riportato un danno.

Osserva che la trattenuta IRPEF non era una voce in aumento della retribuzione ma un prelievo forzoso sulla stessa e che erroneamente la Corte di merito aveva equiparato le ritenute effettuate per il debito di imposta alle ritenute per contributi, attribuendo anche alle prime natura retributiva. Sottolinea il ricorrente, a conferma di quanto esposto, che nei cinque anni successivi alla tassazione l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un conguaglio di imposta sull’aliquota versata dal datore di lavoro a titolo di ritenuta di acconto, adeguandola alla giusta tassazione. Evidenzia poi che l’azione del lavoratore per la ripetizione di quanto trattenuto indebitamente era inquadrabile nella previsione dell’art. 2033, ed era perciò soggetta all’ordinaria prescrizione decennale.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato così dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28/05/2019, n. 14502 e più recentemente 27/11/2019 n. 31035 e 04/12/2019 n. 31699) che ha già chiarito che il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute indebitamente sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva, facendo discendere da tale principio il diritto del lavoratore al computo degli interessi e della rivalutazione in sede di ripetizione delle medesime somme, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 429 c.p.c..

5.1. Nella richiamata sentenza si è ritenuto, per quanto rileva in questa sede, che i principi già affermati in relazione alle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di contribuzione previdenziale (cfr. Cass. n. 8026 del 2003 e nn. 12269 e 12270 del 2005) siano riferibili anche alla eventualità di trattenute fiscali effettuate dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta: l’eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta l’obbligo del datore di lavoro al pagamento della quota di retribuzione trattenuta.

5.2. Il principio qui ribadito è del resto coerente con gli arresti della Sezioni Unite in punto di giurisdizione, essendosi ritenuto (Cass. SU 08.04.2010 n. 8312) che le controversie tra sostituto di imposta e sostituito relative al corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal sostituto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto viene un rilievo un diritto del sostituito verso il sostituto nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio della potestà impositiva propria del rapporto tributario.

5.3. Non vi è dunque ragione per predicare – contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, anche in memoria – una qualificazione del diritto del lavoratore sostituito verso il datore di lavoro diversa rispetto a quella prospettata nei casi in cui la controversia verta sulla legittimità delle trattenute previdenziali operate dal medesimo datore di lavoro.

5.4. In entrambe le fattispecie ciò che il lavoratore fa valere è il diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenute non dovute.

5.5. La sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto qui ribaditi ed è dunque immune dalle censure che le sono state mosse.

6. Il rigetto del ricorso principale esonera il collegio dall’esaminare quello incidentale, proposto in via condizionata, il quale rimane assorbito.

7. Quanto alle spese di causa queste devono essere interamente compensate tra le parti, avendo questa Corte enunciato il principio qui ribadito in materia di ritenute di imposta in epoca successiva al deposito del ricorso. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472