LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15493-2020 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI n. 12 presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO PALESANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 801/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. TRICOMI IRENE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA;
visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, coma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 140 del 2020, ha rigettato il reclamo proposto da C.R. nei confronti del Comune di Palermo avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Palermo.
2. Il lavoratore, già dipendente del Comune di Palermo con il ruolo di collaboratore amministrativo, aveva impugnato il licenziamento disciplinare che gli era stato intimato in data 27 febbraio 2018 all’esito degli accertamenti e delle verifiche condotte sulla base di una informativa trasmessa dall’Agenzia delle entrate in data 19 settembre 2012.
Da riscontri effettuati era emerso che il lavoratore aveva fatto ingresso allo sportello della Direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle entrate in più occasioni circostanziate nell’orario: il 2 febbraio 2017, in un orario incompatibile con la presenza nell’abitazione durante la fascia oraria di reperibilità, essendo stato il C. in quella giornata assente dal servizio per malattia; il 18 aprile 2017 all’interno della fascia oraria in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi in servizio; il 2 e il 4 maggio 2017 durante la fascia di reperibilità, essendo stato il C. in quelle giornate assente dal servizio per malattia.
Si era contestato al lavoratore di aver svolto in quelle date talune incombenze nell’esercizio dell’attività di operatore volontario del CAF/Patronato USIC senza l’autorizzazione preventiva da parte dell’Atea Risorse umane, ciò in violazione dell’art. 102, comma 1 del regolamento comunale.
3. Il Tribunale rigettava l’impugnazione del licenziamento affermando che l’iniziativa disciplinare era stata correttamente assunta dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari individuato dal Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici (R.U.O.S) del Comune di Palermo nel Dirigente del servizio acquisizioni risorse umane, mentre il provvedimento conclusivo era stato adottato da un organo collegiale, in conformità al medesimo Regolamento, che assegnava tale competenza (nel caso delle sanzioni più gravi) ad un collegio di disciplina.
Il Tribunale escludeva, poi, la lamentata violazione del termine di 120 giorni di cui all’art. 55-bis, comma 4, considerato che la data di prima acquisizione della notizia di infrazione andava individuata nell’11 ottobre 2017 (allorquando il Dirigente del servizio risorse umane aveva ricevuto tutte le informazioni necessarie a ravvisare un comportamento disciplinarmente rilevante) e che il 16 febbraio 2018 il collegio di disciplina aveva adottato il provvedimento, tenuto conto – infine – della sottrazione di 21 giorni pacificamente giustificata dal rinvio dell’audizione disciplinare richiesto dal lavoratore per ragioni di salute).
Il giudice di primo grado riteneva, altresì, accertata la sussistenza e gravità degli illeciti disciplinari e, in particolare, dell’addebito di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1, lett. a), relativo alla falsa attestazione della presenza in servizio nella giornata del 18 aprile 2017, e in ogni caso indimostrata la giustificazione addotta dal lavoratore circa un errore incorso nella compilazione del giustificativo individuale di assenza.
Il Tribunale, valorizzata l’esistenza di una continuativa prassi antigiuridica testimoniata dalle altre infrazioni contestate, sintomatiche di un atteggiamento incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario, riteneva legittima e proporzionata la sanzione irrogata.
4. La Corte d’Appello, nel rigettare il reclamo, confermava la legittimazione dell’organo titolare del potere disciplinare atteso che il Comune, in ragione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4 e dell’art. 68 del R.U.O.S., individuava nel Collegio Disciplinare l’organo competente a irrogare la sanzione del licenziamento.
Nella specie, la contestazione disciplinare era stata effettuata dalla Dirigente del servizio acquisizione risorse umane e la sanzione irrogata dal Collegio Disciplinare.
Sempre la Corte territoriale considerava irrilevante il fatto che la Dirigente in questione avesse sottoscritto la contestazione come dirigente amministrativo e non come titolare dell’azione disciplinare, atteso che la mancata spendita della qualità non priva l’organo della titolarità del potere. Il giudice di appello riteneva legittima anche la delega dell’audizione dell’interessato ad un funzionario esterno, rientrando ciò nei poteri organizzativi dell’UPD.
Quanto al dies a quo del termine per iniziare e poi concludere il procedimento disciplinare, la Corte d’Appello affermava che non era sufficiente l’interrogazione dei sistemi elettronici di controllo degli ingressi incrociando i dati con quelli risultanti dall’Agenzia delle entrate, atteso che il C. era in possesso di un giustificativo di assenza inserito manualmente nel sistema elettronico il cui esame risultava indispensabile per verificare la notizia dell’infrazione.
Ne’ tale notizia poteva ritenersi altrimenti attinta dalla richiesta di informazioni rivoltagli il 3 ottobre 2017, in ragione della genericità della nota in questione.
Per l’effetto, correttamente il Tribunale aveva individuato nel giorno 11 ottobre 2017 la data di prima acquisizione della notizia di infrazione, dato che solo da allora I’UPD entrò in possesso di tutte le informazioni idonee a far emergere il dato di una condotta disciplinarmente rilevante.
Anche la censura relativa alla data di conclusione del procedimento disciplinare non aveva fondamento. Il Tribunale aveva fatto coincidere il termine con l’irrogazione della sanzione da parte del Collegio Disciplinare (16 febbraio 2018), mentre ad avviso del lavoratore occorreva far riferimento alla data successiva del 27 febbraio 2018 allorché il dirigente del servizio aveva adottato la determinazione di presa d’atto ai sensi dell’art. 68, comma 7, del R.U.O.S..
Tale prospettazione – proseguiva la Corte territoriale – non poteva trovare accoglimento, atteso che la volontà dell’organo collegiale era già compiutamente espressa e la presa d’atto interveniva successivamente come adempimento esterno e successivo.
Infine, i giudici di secondo grado rigettavano anche la doglianza del C. circa una pretesa non proporzionalità della sanzione.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di ricorso.
6. Resiste il Comune di Palermo con controricorso.
7. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, (vigente ratione temporis) e degli artt. 68 e 69 del R.U.O.S. del Comune di Palermo, nonché omesso esame circa un fatto decisivo.
Il ricorrente contesta la legittimazione del soggetto che effettuava la contestazione e la delega intervenuta per l’audizione del lavoratore.
2. Il R.U.O.S. poneva fuori dall’UPD il Dirigente dell’Ufficio acquisizione risorse umane, che tuttavia nel caso in oggetto aveva formulato la contestazione disciplinare e partecipato al conseguente procedimento in qualità di relatore e istruttore del procedimento.
L’audizione dell’incolpato, poi, era stata svolta dal Dott. S., che non aveva agito come delegato dell’UPD, ma come articolazione del Servizio Acquisizione Risorse umane.
3. Il motivo non è fondato.
3.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 20721 del 2019, n. 16706 del 2018, n. 25379 del 2017 e n. 11632 del 2016) D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, nel prevedere che le disposizioni contemplate dal medesimo articolo e da quelli seguenti, fino all’art. 55-octies, “costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2”, ha avuto l’effetto “di non consentire l’ulteriore applicazione delle previsioni contrattuali difformi, ossia quelle che dettano regole diverse da quelle ricavabili in via diretta dalle previsioni legali”.
Al contempo si è precisato che “dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 55 e del comma 4 dell’art. 55-bis si desume il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, ma è rimessa a ciascuna Pubblica Amministrazione, secondo le proprie peculiarità, l’individuazione dell’organo legittimato ad esercitare il potere disciplinare”, sicché “il carattere imperativo riguarda, dunque, la non derogabilità della disciplina legale ad opera dell’autonomia negoziale (come è noto uno degli obiettivi della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009 è la riaffermazione della centralità della Legge in materia disciplinare)”, il che “certo non attribuisce natura imperativa “riflessa” al complesso delle regole procedimentali interne che regolano lo costituzione e il funzionamento dell’U.P.D.” (Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379 e, poi Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467). Anche perché “l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici” (Cass. 3467/2019, cit.), laddove ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, il che “postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente” (Cass. 2 marzo 2017 n. 5317).
3.2. Tali principi escludono in radice che possano avere rilievo il promovimento e l’istruttoria del procedimento disciplinare da parte del Dirigente responsabile del Servizio acquisizione risorse umane, atteso che quello che conta è che – in funzione di garanzia dell’incolpato – sia stata assicurata la terzietà dell’U.P.D. (competente ad irrogare la sanzione) rispetto al promotore dell’azione disciplinare.
Ne’ sono state dedotte concrete violazioni del diritto di difesa.
Peraltro, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, nel disporre che l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento”, non obbliga il soggetto titolare del potere a procedere direttamente a tutti gli atti istruttori necessari, perché ciò che rileva, ai fini della validità della sanzione inflitta, è che i risultati dell’attività svolta dagli ausiliari vengano fatti propri dal dirigente che ricopre l’ufficio, il quale deve provvedere alla contestazione dell’addebito, all’esame dell’istruttoria compiuta, all’irrogazione della sanzione. Ciò posto, mentre non è ammissibile la delega rispetto ad atti che implicano un’attività valutativa e decisoria, non altrettanto può dirsi per quelli meramente istruttori (come, nella specie, l’audizione del lavoratore svolta da parte del Servizio acquisizioni risorse umane) che vengano compiuti su indicazione dell’ufficio delegante, i cui esiti siano sottoposti a verifica da parte di quest’ultimo. In tal caso, infatti, non subisce alcuna lesione il diritto di difesa del dipendente incolpato né viene meno la garanzia di terzietà perché l’atto è comunque riferibile al soggetto delegante, il quale resta dominus dell’istruttoria ed è chiamato a valutarne i risultati (cfr. Cass. n. 33030 del 2018).
4. Con il secondo motivo è prospettata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, come vigente ratione temporis, nonché degli artt. 68 e 69 del Regolamento U.O.S. del Comune di Palermo, per avere i giudici di merito erroneamente individuato i termini iniziale e finale del procedimento disciplinare.
In proposito lamenta il ricorrente che la sanzione era stata irrogata il 16 febbraio 2018, ma che solo il 27 febbraio 2018 – e, quindi, tardivamente – il dirigente del servizio acquisizione risorse umane aveva trasmesso al lavoratore il verbale del 16 febbraio 2018 e la determinazione dirigenziale al fine di fargli prendere atto della decisione del collegio di disciplina.
Quanto al termine iniziale, è contestato l’accertamento sull’acquisizione della notizia dell’infrazione disciplinare.
5. Il motivo non è fondato.
Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, comma 4), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte Cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione (Cass. 11635 del 2021).
Non è quindi censurabile l’iter argomentativo della Corte d’Appello che, sulla base di un accertamento in fatto, ha individuato tale momento l’11 ottobre 2017, allorquando il Dirigente aveva ricevuto tutte le informazioni necessarie a ravvisare la sussistenza di un comportamento disciplinarmente rilevante.
Ad avviso dei giudici di appello, infatti, solo in tale momento si era definita la condotta poi addebitata al C., atteso che non era sufficiente l’interrogazione dei sistemi elettronici di controllo degli ingressi, incrociando i dati con quelli risultanti dall’Agenzia delle entrate, atteso che il lavoratore era in possesso di un giustificativo di assenza inserito manualmente nel sistema elettronico il cui esame risultava indispensabile per verificare la notizia dell’infrazione.
Ne’ tale notizia poteva ritenersi altrimenti attinta (dal dirigente della Struttura ove il C. prestava servizio) dalla richiesta di informazioni rivoltagli il 3 ottobre 2017 dalla Dirigente del servizio acquisizione risorse umane, in ragione della genericità della nota in questione.
Ne’ d’altra parte sarebbe possibile far decorrere il termine dei 120 giorni prima che la condotta abbia assunto connotati tali da integrare l’infrazione disciplinare oggetto dell’intrapreso procedimento. Rispetto all’indicata ricostruzione il ricorrente oppone una personale lettura delle vicende di causa, ma tale prospettazione scivola, in modo inammissibile, sul piano del merito.
Analogamente non è fondata la censura relativa alla tardività dell’adozione della sanzione espulsiva, atteso che ai fini della sua tempestività occorre fare riferimento all’adozione della sanzione da parte dell’UPD, mentre le successive fasi, tra cui – nella specie – quella di presa d’atto da parte del Dirigente Servizio acquisizione risorse umane e comunicazione, rimangono estranee al procedimento disciplinare.
6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e degli artt. 55-bis e quater, per avere la Corte d’Appello ritenuto sufficiente a giustificare la sanzione esplusiva l’accertamento dell’elemento oggettivo senza alcuna indagine sull’elemento soggettivo, nonostante il lavoratore avesse dedotto che l’inserimento nel sistema ascotweb dell’orario di uscita (h. 11,30 anziché 10,30) era frutto di un mero errore materiale.
7. Il motivo non è fondato.
E’ pur vero che – come più volte affermato da questa Corte (Cass., n. 17259 del 2016) ed anche dalla Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost., n. 971 del 1988, n. 239 del 1996, n. 286 del 1999) – deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie ove queste consistano nella massima sanzione, permanendo come necessario il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.
Si tratta di regola valida per tutto il diritto punitivo, trasfusa per l’illecito disciplinare nell’art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione “eccessiva”, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari.
I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all’art. 55 quater da questa Corte, che nella decisione n. 1351 el 2016 ha rilevato che l’art. 2106 c.c., risulta oggetto di implicito richiamo da parte dell’art. 55 quater, comma 2 e che ed alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il comma 1 comma della medesima disposizione.
Pertanto, va valutato il comportamento del lavoratore non solo nel suo contenuto oggettivo – ossia avuto riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate – ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente.
Tuttavia nel caso in esame la Corte d’Appello si è attenuta a tali principi.
Infatti essa ha correttamente formulato il giudizio di proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione espulsiva sulla base di una compiuta e analitica valutazione della fattispecie concreta e ciò tanto nella sua entità oggettiva come in quella soggettiva, affermando che, anche a tacere della questione concernente l’esistenza o meno dell’autorizzazione della PA a svolgere l’attività di assistente fiscale, si palesava come dirimente il complesso degli altri addebiti formulati al C., la cui fondatezza non risultava efficacemente smentita dal reclamante. La contestazione di particolare gravità costituita dall’allontanamento dal posto di lavoro il 18 aprile 2017, durante l’orario di servizio, configurava un fatto idoneo a procurare un danno apprezzabile per il patrimonio e l’immagine dell’ente, dovendosi leggere ed interpretare non tanto come episodico caso di incuria e/o negligenza, ma come manifestazione eclatante di una sistematica prassi comportamentale, attestata dagli altri episodi in cui il C. aveva violato la consegna a domicilio a causa di malattia, traendo in inganno l’amministrazione e tradendone irrimediabilmente la fiducia.
Va poi osservato che del tutto generica è l’affermazione difensiva che il C. avesse espressamente evidenziato, tanto in sede procedimentale che giudiziaria, l’inserimento nel sistema dell’orario 11,30, anziché 10,30, per un mero errore, atteso che il Tribunale ha considerato indimostrata tale giustificazione e che la Corte d’Appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha affermato che la fondatezza degli altri addebiti, ulteriori rispetto a quello di abusivo svolgimento dell’attività di delegato del Patronato USIC, non risultava smentita.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021