LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10592/2017 proposto da:
V.F., elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 287 presso l’avvocato Antonio Iorio, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Falcone e dall’avvocato Francesco Falcone.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Arno 6 presso lo studio dell’avvocato Oreste Morcavallo, rappresentata e difesa dall’avvocato Temistocle Miracco.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 2318/03/2016, depositata il 27/09/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal consigliere Dott. Guida Riccardo.
RILEVATO
che:
1. V.F. ricorre, con tre motivi, illustrati con una memoria, contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. (già Equitalia Sud S.p.a.) e contro l’Agenzia delle entrate, che resistono con distinti controricorsi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria che – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento conseguente ad un avviso di accertamento per L.R.p.e.f., in relazione all’annualità 2005 -in accoglimento dell’appello di Equitalia, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso (introduttivo) del contribuente avverso la cartella;
2. la C.T.R., superando altrettante eccezioni dell’appellato, ha ritenuto che: (i) l’avv. Sabrina Pantusa, la quale aveva rilasciato procura speciale al difensore a margine dell’appello, era a ciò legittimata in virtù dei poteri ad essa conferiti da M.B., amministratore delegato di Equitalia, con procura notarile del 3/10/2011; (ii) la notifica della cartella era stata effettuata direttamente dal concessionario, in conformità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e, inoltre, dagli atti del giudizio risultava che la cartella era stata consegnata al destinatario dall’ufficio recapito di “Posteitaliane” e che il documento di consegna recava la dicitura “consegnata in ufficio a destinatario”, in data 25/01/2012, con la firma del notificatore; (iii) quanto alla dedotta nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, a causa della mancata indicazione del motivo per cui il plico non era stato consegnato al destinatario, si trattava di un vizio non addebitabile al notificante perché a lui imputabile, fermo il fatto che la raccomandata non era stata recapitata per assenza del destinatario e che l’ufficiale incaricato aveva proceduto al deposito del plico presso l’ufficio postale, dandone comunicazione, con raccomandata del 17/11/2010, al destinatario che non l’aveva ritirata, con conseguente perfezionamento della notifica decorsi ulteriori dieci giorni (e cioè in data 27/(11)/2010).
CONSIDERATO
che:
(a) in via preliminare, è priva di fondamento l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate circa il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che il tema del decidere, oltre ad investire vizi di notifica della cartella, riguarda anche l’asserita nullità/inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, quale atto emanato dall’ente impositore;
1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e/o falsa applicazione di norme processuali (artt. 83 e 101 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12,18,52 e s.s., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di legittimazione della persona fisica (avv. Sabrina Pantusa) che aveva conferito procura speciale al difensore (avv. Temistocle Miracco) per proporre appello;
1.1. il motivo è infondato;
la Commissione regionale ha accertato che l’avv. Sabrina Pantusa, la quale, in nome e per conto di Equitalia, ha rilasciato la procura al difensore a margine dell’atto di appello, ne aveva il potere. Infatti, secondo il giudice di merito, dagli atti del giudizio risultava che, merce’ procura notarile del 3/10/2011, l’amministratore delegato di Equitalia ( M.B.), in virtù dei poteri attribuitigli dal C.d.A. in data 31/01/2011, aveva conferito procura speciale all’avv. Sabrina Pantusa a rappresentare e costituire la società in giudizio dinanzi a qualsiasi Commissione Tributaria. Sotto questo profilo, si appalesa priva di pregio l’asserzione del contribuente per cui quella procura era divenuta totalmente irrilevante, sul piano giuridico, perché “sostituita” da altra procura speciale rilasciata da altra persona fisica, in considerazione del fatto che (cfr. pag. 9 del ricorso) “Se la prima (procura n.d.r.) fosse stata valida sarebbe stata utilizzata, e non sarebbe stata usata invece la nuova, che però è risultata inesistente, inefficace o invalida.”. E diversamente da quanto sostiene il ricorrente, facendo riferimento alla menzionata procura, il giudice d’appello non ha violato il contraddittorio, ma si è limitato al necessario scrutinio, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, in punto di esistenza o meno del potere di rappresentanza di Equitalia in capo alla persona che aveva firmato il mandato alle liti;
2. con il secondo motivo (“2. Violazione e/o falsa applicazione di legge D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento fatta dall’agente della riscossione a mezzo di raccomandata a.r. senza che fosse compilata la relata di notifica ed essendo rimasta sconosciuta la persona che aveva proceduto alla notifica e, infine, per avere ritenuto operante la sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo;
2.1. il motivo è infondato;
la statuizione della Commissione regionale è in linea con il consolidato orientamento di questa sezione tributaria, affermato già da Cass. 19/03/2014, n. 6395 (in senso conforme, ex multis Cass. 17/01/2020, n. 946), che è utile ribadire, per il quale “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.”. Donde la validità della notifica a mezzo posta eseguita dal concessionario della riscossione, senza necessità di un’apposita relata e anche in assenza dell’indicazione del nome della persona fisica che ha proceduto alla notifica a mezzo posta (la cui menzione, invece, sarebbe necessaria a giudizio del contribuente), poiché nessuna norma prevede una simile formalità in caso di notifica della cartella mediante il servizio postale universale;
3. con il terzo motivo (“3. Violazione di legge processuale (artt. 112,137 e s.s. c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8,D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) violazione delle regole sulle notifiche e sul giusto processo, nullità del procedimento e della sentenza”), il ricorrente, premesso che nel procedimento notificatorio non era emerso il motivo per cui l’atto non era stato consegnato direttamente al destinatario, ma era stato depositato presso l’ufficio postale, censura la sentenza impugnata per l’omessa dichiarazione della nullità e/o inesistenza della notifica dell’accertamento a causa della mancata indicazione, nell’avviso di ricevimento, dei motivi che avevano determinato il deposito del plico presso l’ufficio postale, con conseguente decadenza, dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia dal potere di emettere la cartella. Infine, il ricorrente ascrive al giudice d’appello l’omessa pronuncia sulla questione della (denunciata) mancata attestazione dell’assenza del destinatario;
3.1. il motivo, nella sua ampia formulazione, è infondato;
innanzitutto, la sentenza impugnata risolve, rigettandola, la questione di inesistenza/nullità della notifica dell’avviso di accertamento da cui è scaturita la cartella di pagamento, il che vale a superare la censura, logicamente prioritaria, di “omessa pronuncia”. Passando al nodo cruciale della doglianza, ritiene questa Corte che la C.T.R. abbia correttamente respinto l’eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell’avviso, reputando “corretta” e “valida” la notifica dell’avviso, pur in assenza della menzione, nell’avviso di ricevimento, della specifica ragione (alternativamente: “mancanza” o “inidoneità” delle persone abilitate) dell’immissione dell’avviso in cassetta in temporanea assenza del destinatario. Al riguardo, giova rammentare che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, vigente ratione temporis, prescrive che “Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.”. Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento, riprodotto per autosufficienza nel ricorso per cassazione, è debitamente compilato con la menzione di tutte le formalità eseguite dall’agente postale. In particolare, per quanto qui interessa, risulta riempito il riquadro recante le diciture “mancata consegna del plico a domicilio” (…) “per temporanea assenza del destinatario” con la menzione (evidenziate da crocetta apposte sui relativi quadrati) “immesso avviso in cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” e “plico depositato presso l’ufficio”, e con l’indicazione degli estremi della CAD, ed infine con la data e la sottoscrizione dell’addetto al recapito. Tali formalità, correttamente adempiute, fanno sì che l’avviso di ricevimento sia rituale dal punto di vista contenutistico, in quanto conforme alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2. Costituisce invece mera irregolarità, perché non incide sul contenuto essenziale dell’avviso, e pertanto non determina né la nullità né a maggior ragione l’inesistenza del procedimento notificatorio, l’omessa menzione, da parte dell’agente postale (mediante l’apposizione di una crocetta sul relativo quadrato), della ragione – “mancanza” o alternativamente “inidoneità” delle persone abilitate – per cui, in assenza del destinatario, si è provveduto ad immettere un avviso in cassetta e ai conseguenti adempimenti;
4. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 4.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, e a favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., liquidandole in Euro 4.500,00, a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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