LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37798/2019 proposto da:
S.Y., rappresentato e difeso dall’avv.to Chiara Bellini ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro prò tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 10273/2019 depositato il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. S.Y. proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto tutta la sua famiglia era stata trucidata dai soldati dell’esercito governativo ed era stato costretto a lavorare nelle proprie terre sotto il controllo dell’esercito, fino a quando l’insostenibilità della situazione lo aveva indotto ad allontanarsi dal proprio paese.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, ricorrente deduce ex art. 363 100 e la violazione, anche quale vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, del 251 del 2007, art. 3 comma 3 lett. e) stante l’omessa vantazione del deficit cognitivo del ricorrente.
2.Con il secondo motivo, lamenta altresì la violazione di legge per mancata garanzia del diritto di difesa però messa evasione dell’istanza di differimento udienza volta alla produzione documentale richiesta dal giudicante.
3. Con il terzo motivo deduce altresì la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14 per lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria) e umanitaria (art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. e) ter;
4. Con il quarto motivo deduce la violazione, anche quale vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. e, stante l’omessa vantazione della permanenza in territorio libico e delle violazioni dei diritti umani subite.
5. Con il quinto motivo lamenta altresì la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5, per carenza di motivazione.
6. Con il sesto motivo, (erroneamente indicato come terzo) deduce la violazione del principio di non refoulement di cui agli artt. 3 CEDU e 33 Conv. di Ginevra.
7. Tuttavia, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, recando, prima della sottoscrizione del difensore, soltanto la dicitura “anche per autentica”, insufficiente a configurare la certificazione richiesta.
7.1 Al riguardo, si osserva che:
a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità de ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. (cfr. Cass.SU 15177/2021);
b. in relazione a tale interpretazione che costituisce “diritto vivente” è stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE’, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU (cfr. Cass. S.U. 17970/2021).
Conseguentemente, è necessario, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.
PQM
La Corte, rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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