Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34732 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 37810/2019 proposto da:

P.O.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Chiara Bellini ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno in persona de Ministro prò tempore e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 10034/2019 depositato il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. DI FLORIO ANTONELLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. O.P., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto dei Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato minacciato di morte dal capo villaggio perché era stato colto in flagranza mentre consumava un rapporto sessuale con il padrone di casa. Poiché era stata emessa una sentenza di condanna a morte da parte del capo tribù, decideva di intraprendere un lungo viaggio per sottrarsi alla vendetta che era stata minacciata anche nei confronti di sua madre.

2, Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, deduce la violazione delle norme che disciplinano i presupposti della protezione internazionale ed umanitaria.

2. Con il secondo motivo, lamenta altresì la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di onus probandi, dovere di cooperazione istruttoria e criteri di valutazione degli elementi probatori.

3. Con il terzo motivo, deduce la violazione del principio di non refoulement di cui all’art. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra.

4. Tuttavia, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, recando, prima della sottoscrizione del difensore, soltanto la dicitura “Anche per autentica”, insufficiente a configurare la certificazione richiesta. 4.1. Al riguardo, si osserva che:

a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. (cfr. Cass.SU 15177/2021);

b. in relazione a tale interpretazione che costituisce “diritto vivente” è stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE’, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU (cfr. Cass. Ili 17970/2021).

4.3. Conseguentemente, è necessario, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.

PQM

La Corte, rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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