LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16419-2020 proposto da:
C.N., O.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CACCIATORE TERESA CLAUDIA;
– ricorrenti –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 45/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Matera accolse domanda di retratto agrario avanzata da A.G. nei confronti di G.G., proprietario del fondo alienato, e O.G. e C.A., acquirenti e la Corte d’appello di Potenza, rigettata l’impugnazione dell’ A., confermò la decisione di primo grado;
ritenuto che avverso la sentenza d’appello gli appellanti insoddisfatti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la controparte è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte locale aveva erroneamente giudicato inammissibile la documentazione prodotta in appello (certificazioni del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale E.M. della Regione Basilicata) dalla quale risultava che l’ O. e la C. non erano proprietari del fondo confinante, essendo di esso meri occupanti senza titolo, appare manifestamente fondato, trattandosi di documento che potrebbe assumere valore decisivo nella presente controversia, dovendosi applicare in materia il principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo il quale nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939);
considerato che, accolto il primo motivo, gli altri due, con i quali il ricorrente prospetta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., restano assorbiti”; considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Potenza,(altra composizione, anche per il(regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021