Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34761 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3673-2021 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

CIMA SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 4783/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 28/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di opposizione, determinò l’indennizzo, in favore della s.r.l. Cima, per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare, facendo decorrere la durata del processo dalla data di deposito dell’istanza d’ammissione al passivo del credito, invece che dalla data del provvedimento di ammissione al passivo, siccome aveva opinato il Consigliere di quella Corte, con il provvedimento monocratico;

ritenuto che avverso la decisione collegiale il Ministero della Giustizia propone ricorso sulla base d’unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide la proposta del relatore, con la quale si è precisato che “la doglianza, con la quale si enunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è manifestamente fondato, tenuto conto dell’orientamento ormai consolidatosi in sede di legittimità, a tenore del quale il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (L. Fall., artt. 97,101 e 99), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma della L.Fall., art. 113, i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l’accoglimento dell’opposizione con decreto non ancora definitivo (Sez. 2, n. 7864, 29/03/2018, Rv” 648001; conf., Cass. nn. 964/2019, 25679/2018)”;

che non emergono convincenti ragioni per rivedere il principio di diritto sopra riportato;

che, cassato il provvedimento impugnato, il Giudice del rinvio, in applicazione dell’enunciato principio, verificherà l’epoca d’ammissione al passivo del credito, che, con il controricorso, si afferma assai prossimo al deposito dell’istanza d’ammissione, tanto da rendere ininfluente lo iato; inoltre, il predetto Giudice regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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