LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5450-2021 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 261/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 10/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Perugia, decidendo in sede di opposizione, determinò l’indennizzo, in favore Messia F., per la non ragionevole durata di un processo civile, accolta l’opposizione dell’interessata avverso il decreto monocratico, in Euro 1.259,36 (il Consigliere delegato aveva liquidato la somma di Euro 1.198,50, tenuto conto del parametro di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, senza tener conto degli interessi maturati al tasso legale) e compensò le spese “in ragione della mutata giurisprudenza della cassazione”.
Ritenuto
che avverso la decisione collegiale F.A. propone ricorso sulla base d’unitaria censura e che il Ministero resiste con controricorso;
considerato che la doglianza, con la quale si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e difetto di motivazione, per aver la Corte locale proceduto a compensare le spese, è manifestamente fondato, valendo quanto segue:
– il vigente testo dell’art. 92 c.p.c., che qui trova applicazione poiché il giudizio risulta essere stato introdotto nel 2019, individua fra le ipotesi che giustificano la compensazione, pur se parziale, delle spese di causa, il mutamento di giurisprudenza e a una tale ipotesi la decisione fa inequivoco riferimento;
– l’asserto che giustifica la scelta sul punto risulta, tuttavia, meramente congetturale, non avendo la Corte locale neppure accennato al mutamento giurisprudenziale che sarebbe intervenuto sul punto, specie in sede di legittimità;
– per contro, questa Corte, posta la regola generale secondo la quale il “credito per interessi è (…) accessorio al credito per capitale”, aveva già affermato il principio, peraltro, del tutto conseguenziale, secondo il quale “non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell’individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che, come già sopra sottolineato, è strettamente collegata al paterna d’animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione” (Cass. n. 7659/2019) e un tale indirizzo, già preceduto dalla decisione n. 7478/2019, ha trovato piena continuità nelle statuizioni successive (cfr., ex multis, Cass. nn. 30057/201928477/2020);
– la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016);
– a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto;
– siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);
– alla luce dei richiamati principi il decreto della Corte di Perugia, allo stesso tempo, applica falsamente l’art. 92 c.p.c. e impinge in un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento”;
considerato che, cassato il provvedimento impugnato per quanto in motivazione, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, così determinandosi, tenuto conto dell’estrema semplicità delle questioni poste, del valore della causa e delle attività svolte, il rimborso delle spese in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abate, dichiaratosi anticipatario della ricorrente, per il giudizio di merito e per quello di cassazione, siccome in dispositivo.
PQM
cassa il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, delle spese legali del giudizio di rinvio, che liquida in Euro 286,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; nonché al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 255,00 per compensi, oltre a Euro 100,00 per esborsi e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021