Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34765 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5453-2021 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 225/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Perugia, accogliendo l’opposizione di P.C., liquidò a titolo d’indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile la somma di Euro 1.806,56, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi (la medesima Corte in composizione monocratica non aveva incluso l’importo di Euro 96,56, corrispondente all’ammontare degli interessi) e compensò per intero le spese;

– la Corte locale poneva a giustificazione della decisione sul regolamento delle spese la seguente motivazione: “il ricorrente soltanto in questa sede fornisce il conteggio degli interessi, mentre nel ricorso da cui è scaturito il decreto non veniva fatto alcun riferimento normativo all’art. 2 bis, comma 3, limitandosi a chiedere una somma superiore a quella oggetto di liquidazione nel giudizio presupposto. Non potrà questa Corte non tenere conto -quanto meno ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio- del comportamento della difesa del ricorrente che avrebbe potuto allegare il conteggio sin dalla fase del monitorio, con rispetto per il principio di economia processuale”.

RITENUTO

che avverso la decisione l’interessata propone ricorso sulla base di unitaria censura e che il Ministero resiste con controricorso; considerato che la doglianza, con la quale si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la Corte locale compensato le spese, appare manifestamente fondato, valendo quanto segue:

– dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; coni. Cass. n. 3977/2020);

– nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dalla Corte di Perugia si pone al di fuori del paradigma normativo di cui sopra; né è configurabile la violazione di un dovere processuale, sanzionabile con la compensazione delle spese, per non avere la parte offerto al giudice l’esplicazione del conteggio degli interessi, i quali sono dovuti nei casi previsti dalla legge e determinati, nella loro decorrenza e nella loro misura, dalla legge”;

considerato che, cassato il provvedimento impugnato per quanto in motivazione, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, così determinandosi, tenuto conto dell’estrema semplicità delle questioni poste, del valore della causa e delle attività svolte, il rimborso delle spese in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abate, dichiaratosi anticipatario della ricorrente, per il giudizio di merito e per quello di cassazione, siccome in dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, delle spese legali del giudizio di rinvio, che liquida in Euro 286,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; nonché al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 255,00 per compensi, oltre a Euro 100,00 per esborsi e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021 Ric. 2021 n. 05453 sez. M2 – ud. 08-07-2021 -4-

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