Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34766 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37211-2019 proposto da:

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA n. 140, presso lo studio dell’avvocato SERENA DEGLI ALBIZI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO TOGNATO;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentata dall’avv. GRAZIA ANTONELLA PUGGIONI, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 410/2019 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. U.G. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 493/2018, emesso dal Tribunale di Sassari in favore di P.M., in virtù del quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 6.455,30 a fronte delle prestazioni di assistenza professionale rese dall’opposta in favore dell’ U.. L’opponente eccepiva in particolare l’incompetenza del Tribunale di Sassari, per essere competente il Tribunale di Livorno, e comunque l’inesistenza della ragione di credito della P..

Nella resistenza di quest’ultima il Tribunale, con ordinanza del 7.1.2019, accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Livorno.

Interponeva appello avverso detta decisione U.G., dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse revocato il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in seconde cure P.M., spiegando a sua volta appello incidentale.

Con la sentenza impugnata, n. 410/2019, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava inammissibile l’appello proposto da U.G. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sassari, sul presupposto che nel rapporto tra cliente ed avvocato il primo fosse da qualificare come consumatore, con conseguente applicazione del foro previsto dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, aveva dichiarato la sua incompetenza, a favore del Tribunale di Livorno, a decidere l’opposizione proposta dall’ U. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’avv. P.. Ad avviso della Corte sassarina, poiché la controversia riguardava compensi rivendicati dall’avv. P. per attività giudiziale civile ed era quindi regolata dal rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la pronuncia del Tribunale non avrebbe potuto essere assoggettata ad appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione U.G., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso P.M., la quale a sua volta spiega ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

U.G. ha altresì notificato controricorso in resistenza al ricorso incidentale.

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso proncipale, U.G. lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice di seconde cure, del principio di ultrattività del rito. Evidenzia infatti il ricorrente che, nel caso di specie, il Tribunale di Sassari si era pronunciato in composizione monocratica (circostanza, questa, confermata anche dal controricorso: cfr. pag. 11) e quindi senza l’osservanza delle forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che prevede invece la composizione collegiale del giudice e l’inappellabilità della pronuncia. Di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe dovuto -come rilevato dal ricorrente nel controricorso in resistenza al ricorso incidentale- decidere la causa nel merito.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, invece, l’avv. P.M. lamenta la nullità dell’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché non introdotto nelle forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Le due censure, in effetti, non tengono conto che, nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva, con sentenza, declinato la propria competenza, ritenendo competente, in applicazione del cd. foro dei consumatore, previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, il Tribunale di Livorno. Trattandosi di decisione contenente statuizioni limitate al solo profilo della competenza, essa non poteva essere comunque assoggettata ad appello, ma avrebbe dovuto essere impugnata mediante lo strumento del regolamento necessario di competenza, previsto dall’art. 42 c.p.c.. L’inammissibilità dell’appello, se non dichiarata dal giudice di seconda istanza, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018, Rv. 649430; in termini cfr. anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017, Rv. 645064, secondo cui “Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c.”; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006, Rv. 593911, che applica il medesimo criterio anche in relazione alla sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza). Da quanto precede deriva che l’appello, a prescindere da qualsiasi considerazione relativa al rito applicato dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso principale, di conseguenza, va dichiarato inammissibile. Quello incidentale, invece, è stato proposto con atto notificato il 14.1.2020, e quindi tardivamente, poiché la sentenza era stata notificata, dalla stessa parte odierna ricorrente incidentale, in data 10.10.2019. Lo stesso, pertanto, va dichiarato inefficace.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale.

Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente e ricorrente incindentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472