Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34767 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35803-2019 proposto da:

BURANI INTERFOOD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CICCONETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PIERDICCA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LELIO LIMONI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie della controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 26 del 9 gennaio 2019, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Burani Interfood S.p.A. nei confronti di Consorzio agrario del Nordest s. coop. avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 21.294,63, oltre interessi, quale corrispettivo per la fornitura di gasolio.

La sentenza osservava che l’opposizione si fondava sul fatto che le forniture fossero state richieste da un proprio dipendente, al quale era stata in precedenza revocata la procura ad agire per conto della società, così che alcun effetto poteva avere nei confronti dell’opponente il successivo acquisto di carburante operato dal medesimo dipendente.

Il Tribunale, dato atto che effettivamente era pervenuta all’opposta la comunicazione della revoca del potere di rappresentanza, evidenziava che però, anche in data successiva a tale revoca, erano intercorse numerose compravendite di gasolio, senza autorizzazione dell’opponente, ed a seguito di ordine direttamente effettuato dal dipendente. In relazione a tali successivi ordinativi, emergeva, poi, che le fatture erano state regolarmente onorate dall’opponente, che aveva puntualmente corrisposto il prezzo, ad eccezione delle sole fatture poste alla base del ricorso monitorio.

Risultava, quindi, che la società opponente, anche dopo l’inoltro della comunicazione di revoca, aveva continuato ad accettare per il tramite del medesimo dipendente, e per un consistente lasso temporale, la merce venduta dall’opposta, anche in assenza di un conferimento di una nuova procura, provvedendo anche al pagamento del corrispettivo.

Tale condotta implicava quindi il superamento della precedente comunicazione, ingenerando nella controparte il convincimento dell’esistenza di un valido potere rappresentativo in capo all’autore degli ordinativi.

Si trattava, quindi, di un’ipotesi di apparenza colposa del potere di rappresentanza che legittimava, in nome del principio dell’apparenza, la validità ed efficacia del contratto concluso dal falsus procurator anche nei confronti del dominus.

Inoltre, l’opponente non aveva specificamente contestato di non avere ricevuto la merce nel termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, e ciò anche alla luce del fatto che nel corso delle trattative stragiudiziali mai aveva dedotto di non avere ricevuto il carburante, anche avuto riguardo al fatto che tutte le forniture prevedevano la consegna presso la residenza del dipendente autore degli ordini.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Burani Interfood, e la Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 9 settembre 2019, dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., ritenendo che il Tribunale avesse valutato in maniera dettagliata ed approfondita le questioni poste con i motivi di appello, e che quindi il mezzo di impugnazione non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza della Corte d’Appello propone ricorso la Burani Interfood sulla base di cinque motivi.

Il Consorzio Agrario del Nordest S. coop. resiste con controricorso, illustrato da memorie.

L’ordinanza della Corte d’Appello viene impugnata sulla base di un unico motivo che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la società appellata aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c..

La Corte distrettuale ha invece dichiarato l’inammissibilità in base all’art. 348 bis c.p.c., senza delibera la preliminare eccezione di inammissibilità per genericità del gravame, senza che fosse stato richiesto di assumere la decisione ai sensi invece dell’art. 348 ter c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, lamenta la ricorrente l’omessa decisione su di un’eccezione che non risulta essere stata da lei proposta, il che già denota come la stessa non sia legittimata a dolersi della violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ancora, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 25154/2018) il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (conf. Cass. n. 22952/2015; Cass. n. 321/2016; Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018).

Peraltro la doglianza è anche infondata nel merito, posto che, potendo il giudice dichiarare l’inammissibilità per la non ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, a prescindere dalle sollecitazioni delle parti, rientrando tra i poteri suscettibili di essere esercitati d’ufficio, resta evidente che la valutazione resa sul punto, che investe chiaramente già il merito dell’appello, sia pure con una soluzione di inammissibilità, presuppone che la valutazione abbia superato il vaglio di inammissibilità di cui all’art. 342 c.p.c., posto che una decisione nel merito presuppone che le censure siano state avanzate nel rispetto dei requisiti di forma-sostanza posti dall’art. 342 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale si denuncia l’erronea applicazione degli artt. 1398 e 1396 c.c. nella parte in cui si è ritenuto che la comunicazione di revoca fosse stata superata dalla successiva evoluzione delle vicende. Infatti, una volta intervenuta la revoca della procura al dipendente Paracchini, in precedenza autorizzato all’acquisto di carburante per conto della ricorrente, non poteva ritenersi l’efficacia nei propri confronti di contratti di vendita di gasolio conclusi sempre su richiesta del detto dipendente, essendo i corrispondenti ordini di acquisto privi di efficacia.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1399 c.c. in quanto il Tribunale ha ritenuto di attribuire rilievo al fatto che la ricorrente avesse provveduto al pagamento di alcune delle forniture ordinate dal Paracchini anche in seguito alla revoca della procura, trascurando che si trattava in realtà dell’esercizio del diritto potestativo di ratifica, e che quindi non poteva legittimare un’ipotesi di apparenza colposa.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

Rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha puntualmente richiamato i principi reiteratamente affermati da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 18519/2018) in tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché, non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (conf. ex multis Cass. n. 15645/2017).

E’ stato altresì precisato che (Cass. n. 408/2006) l’accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale – e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente – è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (conf. Cass. n. 15743/2004; Cass. n. 9381/1994). Il Tribunale, lungi dal ritenere irrilevante la revoca della procura, ha tuttavia preso in esame la successiva condotta della società ricorrente che, nonostante la revoca della procura, per un significativo lasso temporale aveva provveduto a saldare le fatture relative a forniture di carburante scaturenti da ordinativi provenienti dal medesimo dipendente, cui era stata in precedenza revocata la procura, senza mai nulla eccepire, eccezione fatta per le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, che peraltro non costituivano i primi ordinativi immediatamente successivi alla revoca della procura. Atteso che si verte in materia di contratti per i quali non è prescritta la forma scritta ad substantiam, così che (cfr. Cass. n. 3988/1994) il principio dell’apparenza del diritto può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza, anche senza la necessità di una procura rivestita in forma scritta, risulta incensurabile la decisione del giudice di merito che, con apprezzamento in fatto, come detto al medesimo riservato, ha ritenuto che la precedente comunicazione di revoca, fosse stata nei fatti superata dalla condotta dell’opponente, che, senza nulla contestare, aveva immediatamente ripreso a dare esecuzione ai contratti di acquisto conclusi con modalità analoghe a quelle seguite in epoca anteriore alla revoca della procura, legittimando in tal modo l’affidamento e la buona fede della fornitrice circa il fatto che la revoca fosse stata superata nei fatti da un riaffidamento del potere di rappresentanza al Paracchini.

Ne’ appare censurabile la circostanza che a tali successivi pagamenti non si sia attribuito il valore di mera ratifica di contratti conclusi dal falsus procurator, posto che, pur potendo il pagamento in astratto configurarsi come un’ipotesi di ratifica (cfr. Cass. n. 1181/2012), costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice, di merito stabilire se il pagamento valga in tal senso ovvero se, come ritenuto dal Tribunale, si ponga come condotta del rappresentato tale da ingenerare il convincimento in buona fede circa l’esistenza di un potere di rappresentanza in capo al procurator.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla supposta omessa contestazione che la merce oggetto delle fatture fosse stata consegnata alla ricorrente.

Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., trattandosi di ricorso per saltum avverso la sentenza di primo grado, a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c..

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto il Tribunale ha tratto argomenti di prova dalla condotta tenuta dalla ricorrente nella fase stragiudiziale tesa ad una definizione transattiva della vicenda, nella quale non era stata sollevata alcuna contestazione quanto alla mancata ricezione della merce oggetto di causa.

Anche tale motivo è inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui (Cass. S.U. n. 20867/2020) in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

Il Tribunale ha rilevato peraltro tale circostanza, al solo fine di corroborare il giudizio di inammissibilità della deduzione di non avere ricevuto la merce, avendo a tal fine sottolineato la tardiva contestazione avvenuta nel corso del giudizio, allorché era già maturata la barriera preclusiva al potere di allegazione delle parti, rilevando come ciò trovasse conforto anche nel fatto che mai in precedenza la questione fosse stata posta, ed anche nel corso delle trattative stragiudiziali.

A ciò va aggiunto che, quand’anche tale rilievo fosse reputato privo di giustificazione, residuerebbe in ogni caso la ratio decidendi rappresentata dalla tardiva contestazione in giudizio, che impedirebbe quindi di poter prendere in esame la deduzione de qua.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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