Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34770 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25369-2020 proposto da:

P.A. avv.to elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 80, rappresentato e difeso da sé

medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEFIASCONE, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA *****, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1823/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.

RILEVATO

che:

P.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1823 del 28. 1. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, l’estinzione del credito vantato da Equitalia Riscossioni a mezzo di cartella di pagamento seguita a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disponendo la compensazione delle spese di lite;

il comune di Montefiascone, Equitalia Servizi di Riscossione e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva;

il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2, censura la statuizione di compensazione delle spese di giudizio, assumendo che, essendo venute meno, a seguito del condono previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 4, le ragioni del contendere per estinzione della pretesa creditoria, il giudicante avrebbe dovuto, per il principio della c.d. soccombenza virtuale, esaminare la fondatezza dei motivi dell’opposizione da lui proposta e quindi provvedere di conseguenza sulle spese;

il mezzo appare infondato, avendo il giudice a quo adottato la statuizione impugnata non quale effetto automatico della intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma motivandola, ” in ragione della eccezionalità della definizione per via legislativa sopravvenuta in pendenza del giudizio di appello della lite”;

la ricorrenza delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali costituisce una valutazione rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013), non censurabile nel giudizio di cassazione se non per manifesta erroneità o illogicità, vizi che nella specie non sono ravvisabili;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., nulla disponendosi sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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