LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38367-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO ALBERTARIO, 19, presso lo studio dell’avvocato DANIELA NAZZARO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1518/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata l’11/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PICCONE VALERIA.
RILEVATO
CHE:
– con sentenza depositata l’11 giugno 2019, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata presso l’INPS dell’Avv. A.P. e dichiarato altresì non dovuta la somma di Euro 1306,79 a titolo di contributi e sanzioni;
– la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato ove a) esercitino abitualmente l’attività professionale per cui sono iscritti all’albo; b) esercitino quell’attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. con L. n. 326 del 2003), nel caso di specie, tuttavia, l’Inps non avesse assolto l’onere di dimostrare l’esercizio abituale, da parte della ricorrente, nell’anno considerato, della propria attività di avvocato;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura;
– resiste, con controricorso, A.P..
CONSIDERATO
CHE:
-con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 s.s., D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. con L. n. 111 del 2011), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, L. n. 247 del 2012, art. 21 comma 10, e D.L. n. 269 del 2003, art. 44, (conv. con L. n. 326 del 2003), per non avere la Corte d’appello ritenuto che dall’iscrizione dell’avvocato all’Albo degli avvocati non si desumesse, inequivocabilmente, lo svolgimento da parte della stessa di un’attività abituale;
– il motivo è infondato;
– ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cono. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); – trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei “soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (…1 solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad giuro 5.000”;
– tanto premesso, risulta evidente come la sentenza impugnata si sia conformata all’interpretazione di questa Corte accertando, in fatto, l’assenza di abituale svolgimento di attività professionale;
– nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
-la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità;
– deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
– nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al Carro ignoto da quello noto;
– ci6 che rileva è che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di Carro, valorizzando all’uopo i sopra mentovati indici e, fra di essi, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri dati che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’INPS abbia dimostrato che l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità;
– tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’e’ propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;
-in quest’ottica, reputa il Collegio che l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;
– nel caso di specie tale accertamento è stato compiuto dalla Corte d’appello di Bari che, in presenza di un reddito prodotto sicuramente inferiore al predetto limite, ha escluso che, in punto di fatto, fosse stata fornita la prova del carattere abituale dello svolgimento della professione;
– il ricorso deve, quindi, essere respinto;
– la novità della questione oggetto di causa, affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
,a Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021