LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8372/2015 proposto da:
Manpower S.r.l., già S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Morosini n. 12, presso lo studio dell’avvocato Carpigo Ivan, rappresentata e difesa dall’avvocato Caimmi Anna Luisa, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento ***** S.r.l., Dott. U.G., domiciliata in Roma la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione dall’avvocato Ferrazzano Salvatore, giusta controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 577/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
Il Tribunale di Foggia, con decreto n. 577/2015, depositato in data 19/2/2015, ha, in parziale accoglimento di opposizione allo stato passivo, ammesso al passivo del Fallimento della ***** srl in liquidazione, in via chirografaria e con riserva della produzione della sentenza del Tribunale di Milano dell’11/4/2013, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento (di definizione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della creditrice, con rigetto dell’opposizione), munita di attestazione del suo passaggio in giudicato, il credito di Euro 24.879,98 della Manpower srl nascente da contratto di “somministrazione lavoro a termine”.
Per quanto ancora in questa sede interessa, i giudici dell’opposizione hanno sostenuto che non poteva essere riconosciuto il privilegio invocato da Manpower, quanto all’importo Euro 17.189,37, per crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla 1.196/1997, per oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici, in forza del disposto dell’art. 2751 bis c.c., comma 5 ter, in quanto il credito da ammettere eventualmente in privilegio non era stato provato in dettaglio e con la doverosa elencazione delle singole voci (consistendo la documentazione prodotta nel “solo ricorso per decreto ingiuntivo” e nel “decreto ingiuntivo in calce al ricorso”, in cui era riportato solo il costo complessivo – paga oraria, oneri contributivi e previdenziali – dei lavoratori le cui prestazioni lavorative erano state utilizzate dalla società poi fallita).
Avverso la suddetta pronuncia, la Manpower srl propone ricorso per cassazione, notificato il 18-24/3/2015, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento ***** srl in liquidazione (che resiste con controricorso, notificato il 4-6/5/2015).
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5., di fatto decisivo, rappresentato dai documenti ritualmente prodotti in sede di “istanza di ammissione al passivo” (fatture, riportanti, per i lavoratori somministrati, “la voce fuori campo Iva – ovverosia il corrispettivo di oneri contributivi e contributivi che la società anticipa per la somministrazione dei dipendenti- e quella assoggettata ad IVA – il margine della società di somministrazione-“; contratti di somministrazione; fogli presenza), costituenti gli elementi di prova necessari all’esatta individuazione delle voci di credito cui riconoscere il privilegio; con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 93, in punto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare e di mancato riconoscimento del privilegio, derivante dalla legge, a fronte di un ricorso per ammissione al passivo del fallimento pienamente ammissibile, nel quale anche il requisito di cui al n. 4 (indicazione del tutolo di prelazione e del bene sul la quale la prelazione si esercita, se speciale) era pienamente soddisfatto.
2. La prima censura è inammissibile.
Anzitutto la censura non è pertinente al decisum, non cogliendo la ratio decidendi, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta in sede di opposizione allo stato passivo (il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo relativo al credito da somministrazione di lavoratori) non fosse sufficiente a provare l’ammontare del credito da ammettere in privilegio (non risultando il dettaglio degli importi relativi agli oneri retributivi e previdenziali, i soli che potevano essere riconosciuti come privilegiati ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 5 ter, richiamato), mentre la ricorrente assume che documentazione idonea e specifica (fatture, contratti di somministrazione, fogli presenza) era stata prodotta “in sede di domanda di insinuazione al passivo”.
Va peraltro rilevato che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda L.Fall., ex art. 93, sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi.
La ricorrente, pertanto, non poteva limitarsi a lamentare il mancato esame di documenti allegati all’originaria domanda di insinuazione, ma avrebbe dovuto precisare se nel ricorso in opposizione avesse “fatto riferimento “per relationem” a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui si fondava l’opposizione” o che avesse “formulato istanza di acquisizione (di quanto già prodotto in sede di verifica)”, cosicché quell’istanza potesse essere interpretata “come autorizzazione al ritiro della documentazione L.Fall. ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo” (Cass. 16101/2014; Cass. 26639/2016; Cass. 12549/2017: “l’opponente, a pena di decadenza L.Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4, deve soltanto indicare i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito”, conf. Cass. 25663/2020).
Il controllo degli atti processuali (e del fascicolo di parte relativo all’opposizione allo stato passivo) conferma il rilievo (implicito) del tribunale in ordine al mancato richiamo, sia pure per relationem, a specifica documentazione prodotta in sede di verifica del passivo, e quindi la correttezza della decisione impugnata.
Non ricorre pertanto il vizio denunciato di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il tribunale ha esaminato la documentazione prodotta a prova del credito in sede di opposizione e proprio su tale esame ha fondato il provvedimento reiettivo, per aver riscontrato che dalla stessa risultavano, sostanzialmente, solo importi aggregati, privi di analitica distinzione per voci rilevanti ai fini del chiesto privilegio, con conseguente impossibilità di determinare l’effettivo ammontare del credito privilegiato.
3. Anche la seconda censura è inammissibile.
Invero, si fa riferimento alla L.Fall., art. 93 (domanda di ammissione al passivo) ed al contenuto del relativo ricorso.
Ma il presente giudizio concerne un’opposizione allo stato passivo, ragione questa per cui la norma di riferimento è la L.Fall., art. 99 il cui comma 2, n. 4 prescrive che il ricorso deve riportare, a pena di decadenza, oltre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche “l’indicazione specifica de mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”.
La doglianza quindi risulta inconferente e sostanzialmente priva di attinenza al decisum.
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021