LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16268/2015 proposto da:
Fallimento della ***** a r.l., in persona del curatore Dott. C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emenuele II n. 608, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentato e difeso dall’avvocato *****, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati n. 42, presso lo studio dell’avvocato Rotili Carlo, rappresentato e difeso dall’avvocato Perrino Michele, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1209/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1209/2014, depositata in data 19/7/2014, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto azione di responsabilità promossa dal Fallimento ***** a r.l., L.Fall., ex art. 146, ed artt. 2393 e 2394 c.c., nei confronti degli amministratori e sindaci della società cooperativa, ha, per quanto in questa sede interessa, riformato il capo della decisione di primo grado con il quale il sindaco P.L. era stato condannato, in solido con altri, al pagamento della somma di Euro 535.454,00.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, riguardo alla posizione del P., il passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittogli, condannandolo in via generica al risarcimento del danno, non spiegava, ex art. 652 c.p.p., alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile, dovendo procedersi ad una nuova ed autonoma valutazione del fatto; ora, la dichiarazione del P. di essere “formalmente” cessato dalla carica di sindaco della società dal 1992, non si poneva in contrasto con il disconoscimento delle firme apparentemente da lui apposte sia alla dichiarazione di accettazione della riconferma della carica di Presidente del collegio sindacale in data 16.1.1989, sia in calce ai verbali delle assemblee successive al giugno 1989, cosicché spettava al Fallimento chiedere la verificazione delle sottoscrizioni, ex art. 216 c.p.c., non essendo il curatore del fallimento, che eserciti un’azione che già esisteva nel patrimonio della società fallita quale quella in esame, qualificabile come terzo; in difetto di verificazione, i documenti non potevano essere fatti valere contro il P. e doveva pertanto escludersi ogni sua responsabilità per omessi controllo e vigilanza, considerato che, scaduto il primo triennio di incarico (1986/1989), era venuto meno ogni suo compito e che inoltre- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice penale non v’era alcun elemento dal quale poter desumere che egli fosse a conoscenza della falsità delle sottoscrizioni e dunque consapevole del perdurare della carica.
Avverso la suddetta pronuncia il Fallimento della ***** a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui P.L. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 652 c.p.p., comma 1, art. 578 c.p.p. e art. 2909 c.c., in punto di ritenuta inefficacia vincolante nel giudizio civile, instaurato per il risarcimento del danno, della statuizione del giudice penale passata in giudicato, di condanna generica del P. al risarcimento di tale danno, ancorché emessa nell’ambito di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; con il secondo motivo lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2400 c.c., comma 1, per avere la corte del merito omesso di tener conto che la cessazione della carica di sindaco per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il collegio sindacale è ricostituito.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
Sono circostanze pacifiche che il Fallimento della ***** si sia costituito parte civile nel processo penale promosso, per reati di bancarotta, a carico, fra gli altri, del P. e che sia coperta dal giudicato la statuizione penale di condanna dell’odierno controricorrente al risarcimento dei danni in favore della massa dei creditori, da liquidarsi in separato giudizio, emessa dal Tribunale di Palermo e confermata dalla Corte d’appello (che ha riformato solo parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti del P. per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione) con decisione contro la quale non è stato proposto ricorso per cassazione.
Ora questa Corte (Cass. 14291/2010) aveva già chiarito che “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione”.
Si è poi ulteriormente ribadito (Cass. 2083/2013) che “la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l’affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l’accertamento della sussistenza del fatto reato e l’insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile” (cfr. Cass. 15557/2002; Cass. 23633/2014; Cass. 5660/2018; Cass. 11467/2020, oltre alle non massimate Cass. 16341/2018; Cass. 24043/2019; Cass. 11467/2020; Cass. 27253/2021).
In sostanza, nel caso in cui il giudice penale, di primo o secondo grado, abbia accertato la commissione del reato da parte dell’imputato e lo abbia condannato, oltre che alla pena, anche alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, con liquidazione riservata ad un successivo e separato giudizio, la sentenza del giudice dell’impugnazione che si limiti a riformare la pronuncia penale, per essere il reato estinto per prescrizione, dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa, a norma dell’art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze del reato medesimo sul piano civile (anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, secondo Cass. 11467/2020).
L’efficacia vincolante attiene proprio all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, non potendo più mettere in dubbio “l’accertamento della sussistenza del fatto reato” (Cass. 2083/2013), “la sua commissione ” e la sua illiceità (Cass. 14921/2010), oltre che “l’insussistenza di esimenti ad esso riferibili” (Cass. 2083/2013), ma potrà contestare soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, cosicché il giudice civile non deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell’an della richiesta risarcitoria (Cass. 5660/2018; Cass. 4318/2019).
La condanna generica, in sede penale, invero, si limita ad affermare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito e il danno lamentato (Cass. SU 5315/2016), salva restando, nel giudizio civile di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito.
Si è quindi meglio precisato (Cass. 8477/2020) che “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”.
Diversa è invece la questione, affrontata e risolta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1768/2011 (richiamata impropriamente dalla corte territoriale nella decisione impugnata) della efficacia nel giudizio civile, in ordine all’accertamento dei fatti materiali, del giudicato penale formatosi all’esito di un processo in cui non v’e’ stata costituzione delle parti civili: è in tale, diversa fattispecie che il iudicato penale è vincolante solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e non anche nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione o di altra causa di estinzione del reato, in presenza della quale il giudice civile dovrà procedere autonomamente all’accertamento ed alla valutazione dei fatti per esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 654 c.p.p., alle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p..
La corte di merito ha dunque errato nell’applicare il principio enunciato da S.U. n. 1768/011 cit. alla diversa fattispecie sottoposta al suo esame, in cui, essendole precluso di poter procedere a nuova ed autonoma valutazione dell’an debeatur, essa era tenuta unicamente a verificare la sussistenza del nesso di causalità, nel senso sopra chiarito, ed a quantificare il danno risarcibile.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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