Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34776 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24488/2020 proposto da:

D.A. domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Varali;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5419/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 2/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. D.A., cittadino del Burkina Faso, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis commi 8, 9, 10 e 11, in riferimento all’art. 47 commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 CEDU, dell’omesso esame di un fatto riferito alla mancata audizione dell’interessato pur in assenza di videoregistrazione del colloquio del richiedente davanti alla Commissione territoriale ed, ancora, della violazione del dovere di cooperazione istruttoria in cui il decidente sarebbe segnatamente incorso nell’omettere l’audizione del richiedente nel giudizio avanti a sé; 2) della violazione del art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 399, artt. 11 e 29 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3-bis, nonché del vizio motivazione apparente/inesistente e contraddittoria, per avere la Corte d’Appello ricusato l’istanza diretta al riconoscimento della protezione umanitaria senza esprimere un giudizio sulla vulnerabilità del ricorrente e senza procedere all’analisi comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente in relazione ai fatti da lui dedotti.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile per estraneità alla ratio laddove insiste nel reiterare in questa sede la censura formulata riguardo alla mancata audizione del richiedente da parte del Tribunale, censura rigettata dalla Corte d’Appello ed impugnata dal ricorrente con argomenti che non si confrontano con le ragioni del rigetto.

E’ infondata laddove solleva la medesima censura con riferimento al giudizio avanti alla Corte d’Appello poiché “nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza” (Cass., Sez. VI-I, 29/05/2019, n. 14600).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile intendendosi, riguardo all’apprezzamento condotto dal decidente del grado in ordine alla protezione umanitaria – apprezzamento di contenuto sfavorevole per avere la Corte d’Appello dato dell’assenza di fattori di vulnerabilità sia riferiti alla persona del richiedente sia al paese di provenienza e per aver escluso la rilevanza in tal senso del ridotto periodo di permanenza in Libia -, sollecitare un’indiretta rivalutazione del merito della vicenda, quantunque poi gli argomenti valorizzati dalla Corte d’Appello riflettano enunciati massimamente condivisi laddove si reputa, da un lato, che anche in materia di protezione umanitaria permanga in capo del richiedente un onere di positiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808) e, dall’altro, che le condizioni di vita nel paese di transito debba assumere un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass., Sez. I, 3/07/2020, n. 13758).

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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