LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13278/2019 proposto da:
N.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Russo in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2021 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, A.N. cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di essere nato a *****, presso la città di Banjul in Gambia; di essere orfano di madre, di avere una sorella e due fratelli; che i suoi rapporti con la seconda moglie del padre erano pessimi; che costei aveva ucciso sua madre, ustionandola con olio bollente il *****; che il padre si disinteressava dei figli di primo letto; di aver venduto la casa ove vivevano, d’intesa con il fratello, e di essersi trasferito in Senegal; di essere tornato in patria a riscuotere il prezzo di vendita; di aver proseguito il viaggio migratorio giungendo in Italia ad agosto del 2016,mentre il fratello era rimasto in Senegal; che il padre, appreso della vendita della casa, l’aveva denunciato alla polizia.
Con decreto del 25.3.2019 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso, con atto notificato il 23.4.2019 A.N., svolgendo quattro motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 12.9.2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
1. I primi tre motivi di ricorso, tutti attinenti a errores in procedendo, presentano profili di connessione e possono essere esaminati congiuntamente.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, e art. 2697 c.c..
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia fondato la decisione di rigetto su di una quaestio facti non allegata dalle parti e sollevata d’ufficio dal giudice attingendo alla propria scienza privata, ritenendo non credibili le dichiarazioni del richiedente asilo circa la propria vicenda personale perché totalmente corrispondenti a quelle rese da altro richiedente asilo, tale J.M., in altro procedimento civile dinanzi allo stesso Tribunale in una udienza (20.2.2019) successiva a quella (18.2.2019) ove era stato espletato l’interrogatorio del ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 737 e 190 c.p.c. con riferimento alle stesse circostanze.
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia fondato la decisione di rigetto su di una quaestio facti sorta quando la causa già verteva in fase decisoria e che non poteva quindi trovare ingresso nel processo.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2, per violazione del principio del contraddittorio con riferimento alle stesse circostanze.
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia fondato la decisione di rigetto su di una quaestio facti rilevata d’ufficio al momento della decisione, senza rimettere, come avrebbe dovuto, la causa sul ruolo e permettere al richiedente di svolgere le sue difese sul punto.
1.4. I tre motivi ruotano tutti intorno alla circostanza del rilievo officioso di una circostanza di fatto da parte del Tribunale, inerente alla totale corrispondenza del racconto della vicenda personale da parte del richiedente a quello reso da altro richiedente, tale J.M., ospitato nella stessa struttura di accoglienza, in altro procedimento civile dinanzi allo stesso Tribunale in una udienza successiva.
Su tali basi vengono lamentati:
(a) il rilievo d’ufficio da parte del Giudice;
(b) la tardività del rilievo;
(c) la mancata preventiva sottoposizione al contraddittorio.
1.5. Le censure così formulate sono inammissibili per la stessa ragione, ossia il difetto di specificità e decisività.
Il Tribunale alla pagina 7 del decreto ha in effetti preliminarmente rilevato la predetta incongruenza relativa alla totale somiglianza dei racconti dei due richiedenti asilo ospitati presso il medesimo centro.
La decisione complessiva di non credibilità è stata tuttavia basata, anche e soprattutto, su alcune incongruenze riscontrate fra le dichiarazioni del richiedente dinanzi alla Commissioni territoriale e dinanzi al giudice (pagine 7, ultimo capoverso, e 8) e sulla mancata risposta ai chiarimenti sollecitati al proposito dal Giudice (pag.8, primo capoverso).
Tali considerazioni sono rimaste indenne da qualsiasi sforzo critico del ricorrente ed erano più che idonee a sorreggere da sole la decisione di non credibilità, nel cui ambito il rilievo iniziale si palesa marginale.
1.6. In ogni caso, a pagina 8, secondo capoverso, del decreto impugnato il Tribunale ha addotto una autonoma seconda ratio decidendi, capace da sola di sorreggere la decisione laddove ha affermato che i motivi riferiti dal sig. N. attengono a vicende prive del nesso teleologico tipico della persecuzione e del connotato di gravità della condotta D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ed ha aggiunto che il richiedente aveva commesso un reato ai danni del padre, come da lui stesso ammesso, e non poteva invocare la protezione internazionale per sottrarsi alle relative conseguenze.
Tali affermazioni sono rimaste indenni da ogni censura.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3, n. 13880 del 06.07.2020, Rv. 658309 – 01; Sez. 5, n. 11493 del 11.05.2018, Rv. 648023 – 01; Sez. 1, n. 18641 del 27.07.2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 3, n. 15350 del 21.06.2017, Rv. 644814 01; Sez. 6 – 5, n. 9752 del 18.04.2017, Rv. 643802 – 01).
2. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, comma 6, e art. 19 e lamenta la mancata doverosa considerazione, ai fini della richiesta protezione umanitaria, dell’ampia documentazione prodotta dal richiedente asilo a dimostrazione del suo significativo percorso di integrazione socio lavorativa e culturale in Italia.
2.1. Il Tribunale, in sede di valutazione della richiesta di protezione umanitaria, a pagina 10 ha escluso, da un lato, che il ricorrente avesse allegato una situazione di grave deprivazione dei diritti fondamentali in patria, e dall’altro, ha valutato la documentazione concernente l’attività sportiva, scolastica e lavorativa in Italia ritenendola insufficiente a dimostrare un adeguato grado di integrazione; in particolare, il rapporto di lavoro autonomo come venditore di prodotti Herbalife iniziato a giugno del 2018 non era accompagnato dalla documentazione di alcun guadagno che potesse consentire al richiedente di sostenersi economicamente.
2.2. A fronte di tali specifiche argomentazioni il ricorrente si limita ad esporre una serie di considerazioni generali e citazioni giurisprudenziali, senza neppure indicare quando, come e in che termini avesse allegato una situazione di grave deprivazione dei diritti fondamentali in patria, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici napoletani e invocando del tutto genericamente e in modo palesemente non autosufficiente “la documentazione attestante l’integrazione sociale e lavorativa in Italia”, senza affrontare la specifica osservazione circa la mancata prova di un reddito da lavoro autonomo idonea a permettere un’autonomia di sostentamento e a suffragare una integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.06.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.04.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01Sez. 6 3, n. 16921 del 07.07.2017, Rv. 644947 – 01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2002, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021