Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34789 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2709-2019 proposto da:

T.L., T.A., T.L., C.L., rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO FERRO, nel cui studio in Milano, via B. Cellini n. 2/B sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3479/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2021 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/7/2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. C.L. ed altri, quali eredi del defunto sig. T.C., in relazione alla pronunzia Trib. Varese n. 806/2016, di parziale accoglimento della domanda originariamente proposta nei confronti sia del sig. B.A. che della società Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del proprio patrimonio affidato al primo, promotore finanziario di quest’ultima, per essere stata in particolare esclusa la responsabilità di quest’ultima ravvisandosi la mancanza nella specie di “”occasionalità necessaria” tra le mansioni del promotore B. e l’illecito da questi commesso”.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito i sigg. C.L. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1227 e 2049 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato un'”anomalia o collusione dolosa” con “il contegno del B.” nel comportamento mantenuto del T., che aveva nel primo “riposto una ragionevole fiducia”.

Lamentano che la “banca ha omesso di fornire la prova liberatoria ex art. 2049 c.c.”.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1227 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 (T.U.F.), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che una volta accertata la responsabilità del preposto, il preponente risponde automaticamente in via solidale.

Lamenta l’erronea valutazione delle emergenze processuali.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta redatto in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale in t.zione dei motivi, i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Deve quanto al merito osservarsi come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di contratti di intermediazione finanziaria che gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni (v., da ultimo, Cass., 15/12/2020, n. 28634).

Peraltro, la responsabilità dell’intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr. Cass., 28/7/2021, n. 21643; Cass., 15/12/2020, n. 28634; Cass., 12/10/2018, n. 25374; Cass., 10/11/2015, n. 22956; Cass., 13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829; Cass., 24/7/2009, n. 17393; Cass., 7/4/2006, n. 8229), verificandosi in tal caso l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l’esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito (cfr. Cass., 28/7/2021, n. 21643; Cass., 12/10/2018, n. 25374), costituente condizione necessaria dell’intermediario.

A tale stregua, incombe sull’investitore condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario quello di dimostrare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato dall’investitore (v. Cass., 28/7/2021, n. 21643; Cass., 12/10/2018, n. 25374. Cfr. altresì Cass., 15/12/2020, n. 28634, ove si pone in rilievo che “facendo applicazione di tale regola, sono state così confermate, in sede di legittimità, pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca in presenza dell’attività illecita svolta da un consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 cit. e, sempre con 3 riferimento alla consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall’intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest’ultimo, l’esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all’origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell’accertata esistenza di un mandato conferito dall’investitore al promotore, che aveva consentito a quest’ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.)”).

Orbene, a fronte della censura alla sentenza del giudice di prime cure in sede di gravame mossa dagli odierni ricorrenti e allora appellanti, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto avere “il Tribunale… correttamente rilevato che gli investimenti per cui è causa sono stati effettuati dal signor T., dopo anni di normali rapporti sulla base dei servizi offerti (e quindi con la conoscenza delle corrette modalità operative), con modalità “anomale”, consistenti: nella consegna del denaro al B. a fronte della sottoscrizione di documenti non riconducibili alla Banca -non avendosene intestazione e logo- bensì costituiti da fogli “bianchi”…; nell’assenza in tali documenti dell’indicazione della Banca e del “indicazione del B. quale promotore finanziario della Banca… a fronte dell’espresso richiamo alla Banca contenuto invece, sia nel testo che nel timbro di sottoscrizione, nel modulo di adesione da parte del signor T., in data 16.2.2007, al Fondo Socrate…; nella previsione di una anomala ripartizione degli utili e delle perdite degli investimenti proprio fra il risparmiatore e il promotore, unici soggetti indicati come parti degli accordi, senza riferimenti specifici a prodotti/strumenti finanziari individuati…; nel perseguimento di un’operazione di “assegnazione di un’imbarcazione”… e di “acquisto di un immobile” (operazioni normalmente estranee all’attività di una Banca), e nell’indicazione del B. nel preliminare di vendita immobiliare quale legale rappresentante della promittente venditrice Andorema s.r.l….; nel rendimento prospettato per tali investimenti, ben superiore ai normali rendimenti fino a quel momento realizzati con gli investimenti riferibili alla Banca…; nell’assenza di un riscontro documentale dei versamenti effettuati nei rendiconti trasmessi dalla Banca. Il Tribunale ha poi rilevato che il signor T. non era un soggetto sprovveduto facilmente manipolabile, essendo Presidente del C.d.A. di una società di capitali nonché Amministratore Unico e socio di maggioranza di un’altra… e avendo un profilo di rischio “elevato” con riferimento al contratto di amministrazione e custodia di strumenti finanziari… Il Tribunale ha rilevato altresì una “anomalia” rispetto ai normali rapporti intrattenuti con la Banca nella mancanza di richieste da parte del signor T. alla Banca dopo la scadenza dei termini indicati nei documenti citati”.

Ha quindi ravvisato “corretta” l'”esclusione del nesso di “occasionalità necessaria”” nel caso operata dal giudice di prime cure, sottolineando come sia ben ravvisabile nella fattispecie “la condotta “anomala” del risparmiatore e l’estraneità della Banca al fatto del promotore, idonee ad escludere la responsabilità dell’Istituto di credito”.

Emerge evidente, a tale stregua, come in base a valutazione di fatto operata nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti (cfr. Cass., 10/11/2015, n. 22956, e, con riferimento al nesso di causalità, Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 25/2/2014, n. 4439; Cass., 7/12/2005, n. 26997), facendo piena e corretta applicazione dei suindicati principi enunziati da questa Corte i giudici di merito abbiano ritenuto avere nella specie assunto decisivo rilievo specifiche condotte mantenute dal dante causa delle odierne parti ricorrenti e ravvisate integrare “modalità” e “condotta”:” anomale deponenti per l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria.

A tale stregua il ricorso si appalesa inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c..

Emerge invero evidente come le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e I a concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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