LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14597/2018 proposto da:
D.S.R., rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTO PECCIANTI, in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge domiciliato ivi, presso la Corte Suprema di cassazione;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in Roma Via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, ANTONELLO MANDARANO, PAOLO RADAELLI;
– controricorrente –
nonché contro EQUITALIA NORD SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4876/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
RILEVATO IN FATTO
che:
D.S.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti del Comune di Milano e di Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, per la cassazione della sentenza n. 4876/2017 del Tribunale di Milano, depositata in data 3.5.2017.
Resiste con controricorso il Comune di Milano, mentre l’Agenzia delle Entrate, regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Prima dell’udienza di discussione è pervenuta alla cancelleria della Corte di cassazione, via pec, comunicazione proveniente dal ricorrente con la quale questi dichiara che è venuto meno il suo interesse alla pronuncia di legittimità, e che pertanto rinuncia al ricorso, essendo state annullate, dalla Corte d’Appello di Milano, con altra sentenza, la cartella esattoriale alla base del presente giudizio e la relativa intimazione di pagamento.
RITENUTO IN DIRITTO
che:
non essendo stata la dichiarazione di rinuncia notificata alla controparte, né dalla stessa accettata, essa non determina l’estinzione del giudizio, ma rileva traducendosi in una ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul merito (v. Cass. n. 12743 del 2016:” La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso”), e pertanto esime dal dover esaminare, ed anche dal dover esporre, i motivi di ricorso.
Le spese processuali in favore della parte che ha svolto l’attività difensiva vanno comunque liquidate come al dispositivo.
Non è invece dovuto il raddoppio del contributo unificato, sulla base del consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Liquida le spese in favore del controricorrente Comune di Milano in complessivi Euro 4.100,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 12,50%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021