LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13928/2018 R.G. proposto da:
F.A., (cl. *****), + ALTRI OMESSI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Alfredo Genovese;
– ricorrenti –
contro
FBS S.p.a., quale mandataria della Elipso Finance S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria Torelli;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, n. 196/2019 depositata il 14 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Salerno ha confermato le sentenze (non definitiva e definitiva) rese nel giudizio di primo grado che avevano condannato gli odierni ricorrenti, quali fideiussori o eredi di fideiussori della Soc. Coop. Dante Alighieri a r.l., al pagamento, in favore della Elipso Finance S.r.l. (quale cessionaria dei crediti della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.), della somma di Euro 129.114,22 quale saldo passivo di conto corrente aperto dalla società debitrice principale;
avverso tale decisione è proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, con i quali si lamenta il mancato rilievo officioso della nullità della fideiussione per violazione, rispettivamente, della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2 e dell’art. 1938 c.c.;
Elipso Finance S.r.l. resiste depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
e’ pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, con contestuale dichiarazione di accettazione;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo;
trattandosi di rinuncia concorde e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, non deve provvedersi al regolamento delle spese, delle quali peraltro le parti avevano chiesto la compensazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021