Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34801 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32636/2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GIANFRANCO STROBE;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ANTONIO MARCHESINI, da cui è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1979/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

M.A. ricorreva ex art. 447 bis c.p.c., al Tribunale di Vicenza nei confronti di M.F. perché fosse dichiarata la cessazione del contratto di locazione di un immobile e questo gli fosse rilasciato, oltre ad ottenere il risarcimento del danno per mancato godimento.

M.F. si costituiva, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento che M.A. non fosse il proprietario dell’immobile.

Il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2017, dichiarava, tra l’altro, inammissibile la domanda riconvenzionale per omessa richiesta contestuale di nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c..

Ritenendola ordinanza decisoria, M.F. proponeva appello, cui resisteva M.A. e che la Corte d’appello di Venezia rigettava con sentenza del 24 luglio 2018.

M.F. ha proposto ricorso, da cui si difende con controricorso M.A.. Entrambi hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è composto di due motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su “fatto decisivo della controversia”

La Corte d’appello rileva che l’attuale ricorrente, ritenendo che la causa non avesse oggetto locatizio, aveva chiesto la fissazione di una nuova udienza, ma in riferimento all’art. 183 c.p.c. e quindi la sua richiesta non sarebbe stata valevole ai fini di una udienza ex art. 418 c.p.c..

La corte territoriale così avrebbe omesso di considerare la domanda presentata nella memoria ex art. 416 c.p.c., “nel testo integrale”, dove “nessuna domanda o richiesta di trasformazione del rito è presente”, e l’inciso che il rito applicabile è quello ordinario “ha portata meramente esplicativa del richiamo dell’art. 183 c.p.c.,” rinvenibile dopo l’istanza di modifica del decreto di cui all’art. 415 c.p.c., comma 2, per la fissazione di altra udienza.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 418 c.p.c..

Il giudice d’appello afferma che l’inosservanza dell’onere del convenuto, previsto dall’art. 418 c.p.c., di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza della domanda riconvenzionale, non sanabile dall’emissione di decreto di fissazione di nuova udienza o dall’accettazione di contraddittorio di controparte, e rilevabile d’ufficio. E nel caso in esame, ad avviso del giudice d’appello, l’attuale ricorrente ha “in realtà chiesto la trasformazione del rito in ordinario e “fissazione di nuova udienza ex art. 183 c.p.c.””, richiesta, questa, non valevole ai fini dell’art. 418 c.p.c., perché riguardante udienza di trattazione di rito ordinario.

Oppone il ricorrente di avere preceduto la domanda riconvenzionale con l’istanza di modifica del decreto ex art. 415 c.p.c., comma 2, coerentemente alle regole di rito; e la richiesta di una nuova udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., “non modifica la portata dell’onere di sollecitazione del convenuto”, esistendo comunque “il dato di fatto dell’istanza di modifica del decreto” ex art. 415 c.p.c., comma 2, con la fissazione di una nuova udienza.

3. Va premesso che in parte della premessa del ricorso e anche del primo motivo si rinvengono trascrizioni di atti, i quali peraltro non esplicano una effettiva incidenza di inammissibilità, in quanto di estensione limitata che per nulla ostacola un’agevole percezione del contenuto complessivo del ricorso.

Ancora in primis, deve rilevarsi che il primo motivo, pur rubricato come denunciante un vizio motivazionale riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, offre in realtà un contenuto riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto critica in termini di non corretta applicazione normativa la sentenza impugnata. Riqualificato pertanto in tal senso, il primo motivo deve essere vagliato congiuntamente alla ulteriore censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rappresentata dal secondo motivo.

4.1 I due motivi, infatti, sostanzialmente entrambi rilevano che l’istanza di fissazione d’udienza conseguente alla proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, attuale ricorrente, è stata presentata nella sua memoria di costituzione, sostenendo che non incide il riferimento all’art. 183 c.p.c., presente comunque in tale istanza.

E’ ben noto che, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., il convenuto proponente domanda riconvenzionale deve “chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui dell’art. 415, comma 2, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza”. E nel caso in esame l’istanza davvero esiste, anche se le è aggiunta l’affermazione che il decreto va emesso per una nuova udienza ex art. 183 (l’istanza è “di modificare il decreto di cui all’art. 415 c.p.c., comma 2, con fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c., atteso che il rito ex art. 447 bis non è applicabile alla presente controversia mentre lo è invece il rito ordinario attesa la superiore rappresentazione”).

4.2 Il ricorrente invoca Cass. sez. 3, 26 maggio 2014 n. 11679, riguardante un caso in cui l’istanza di spostamento dell’udienza non sussisteva, sentenza che soltanto afferma che l’onere di “richiesta al giudice di spostare l’udienza” è finalizzato alla tutela del contraddittorio attoreo e che, se non è stato chiesto lo spostamento, quanto addotto per la domanda irritualmente proposta può rilevare come eccezione (principio alquanto ovvio, espresso pure da ulteriore precedente giurisprudenza).

Esiste peraltro – si nota per completezza – anche giurisprudenza per cui, se non vi è istanza e l’attore compare alla nuova udienza comunque disposta dal giudice senza eccepirne l’irritualità e accettando il contraddittorio, la decadenza dalla domanda riconvenzionale non si verifica (la più recente in tal senso tra le pronunce massimate è Cass. sez. L, 1 agosto 2007 n. 16955, cui è però contraria la contemporanea Cass. sez. 3, 16 novembre 2007 n. 23815).

4.3 Tuttavia nel caso in esame la questione è radicalmente diversa, perché l’istanza qui è stata proposta. Il quesito che viene posto è se il riferimento all’art. 183 c.p.c., nella parte conclusiva della istanza – cioè quando, in effetti, è già integra e completa – sia o no sufficiente a privare di effetti la proposizione dell’istanza stessa.

Seguendo un evidente principio conservativo degli effetti dell’atto processuale, e tenendo altresì conto del fatto che l’art. 418 c.p.c., non impone affatto di indicare la norma per cui viene chiesta la fissazione di udienza (d’altronde sarebbe una imposizione superflua, in quanto jura novit curia), bensì soltanto di proporre l’istanza, anche nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del diritto d’azione di cui all’art. 24 Cost., comma 1, la censura del ricorrente deve accogliersi: l’istanza proposta è pienamente valida e l’indicazione, a suo corredo, di una norma ad essa non pertinente non la può deprivare, per quanto appena evidenziato, del suo effetto processuale, rimanendo la sua natura inequivoca, dato che si inserisce nella sequenza specificamente dettata dal legislatore allo scopo di determinare e cristallizzare il thema decidendum della causa, anche in relazione ad un subitaneo e pieno dispiegamento del contraddittorio.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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