LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25411/2018 R.G. proposto da:
V.M., per legge domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA DI MAIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, domiciliati per legge in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2641/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/06/2018;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.
CONSIDERATO
che:
l’opposizione del 06/07/2010 di V.M. ad una cartella esattoriale per revoca di indennizzo D.Lgs. n. 114 del 1998, ex art. 25, comma 7, è accolta in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. dist. di Carinola per carenza di requisiti formali (indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello della notificazione della cartella), ma l’appello proposto dall’AdER quale successore di Equitalia nei confronti anche del Ministero per lo Sviluppo Economico è accolto;
la Corte d’appello di Napoli, rilevata la qualificazione in primo grado come opposizione ad esecuzione, esamina la documentazione come ridepositata dall’appellante (non avendola riprodotta l’appellato), esclude l’applicabilità ai crediti non tributari del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter (conv. con mod. in L. n. 31 del 2008) e la fondatezza dei soli motivi di appello incidentale del V. ritenuti ammissibili perché proposti con l’iniziale atto di opposizione (qualificata l’azione come di indebito oggetto L. n. 449 del 1997, ex art. 24, comma 2, a seguito della revoca del beneficio e conseguente termine prescrizionale decennale; esclusa la prova della spettanza del beneficio, difettando in atti la documentazione versata in primo grado dall’opponente; respinta per tardività la contestazione della carenza di una previa attività di accertamento, in relazione alla data di notifica della cartella in data 06/03/2009);
per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 04/06/2018 col n. 2641 e notificata a mezzo p.e.c. il 18/06/2018, ricorre il V., con atto articolato su almeno tre motivi; resistono, con unico controricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Ministero per lo Sviluppo Economico; e, per l’adunanza camerale del 04/05/2021, il ricorrente deposita memoria con cui comunica di avere pagato la cartella oggetto di contenzioso con la c.d. rottamazione, invocando la cessazione della materia del contendere e chiedendo di essere personalmente sentito, comunque sostenendo doversi lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate e producendo documentazione;
la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica ed in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011;
l’istanza di essere personalmente sentito va disattesa, tanto non essendo previsto dal rito applicabile: e tuttavia, pur non dando conto la documentazione versata – e prodotta senza il rispetto delle formalità dell’art. 372 c.p.c. – in modo chiaro ed immediato della riferibilità alla ragione di credito per cui è causa, la dichiarazione così resa implica la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso;
le spese possono compensarsi, vista la specifica prospettazione del ricorrente e la condotta delle controparti; mentre la definizione in forza del dichiarato venir meno dell’interesse alla decisione elide la sussistenza dei presupposti per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021